PER IL TAR BARI E’ VALIDO L’ATTO AMMINISTRATIVO FIRMATO DIGITALMENTE MA NOTIFICATO A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO. SENTENZA N. 657/2022

15.05.2023
l'immagine è puramente illustrativa
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A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: ATTO AMMINISTRATIVO - FIRMA DIGITALE - NOTIFICA A MEZZO UFF. GIUDIZIARIO - VALIDITA' - TAR BARI 657 /2022

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DEL TAR BARI.-

*****

[1]

IL FATTO

Un soggetto impugnava avanti la Magistratura amministrativa barese un provvedimento dirigenziale di rigetto di una istanza di assegnazione in sanatoria, sul presupposto, fra gli altri motivi, che l'atto fosse affetto da nullità insanabile per difetto di sottoscrizione, quale elemento essenziale dell'atto amministrativo ex art. 21 septies della legge n. 241/1990; sosteneva, in particolare, che la stampigliatura apposta in calce all'atto gravato – recante la dicitura relativa alla firma digitale del documento – non integrasse gli estremi della sottoscrizione, atteso che, nel caso di specie, l'atto non era stato notificato per via telematica, ma era stato affidato, per la notifica, al messo notificatore.-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR BARI

Il Tar Bari, Presidente Angelo Scafuri ed Estensore Nino Dello Preite, rigettava il ricorso, così motivando:

(A)

LA FUNZIONE DELLA FIRMA NEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

La firma apposta in calce ad un provvedimento o ad un atto amministrativo costituisce lo strumento per la sua concreta attribuibilità, psichica e giuridica, all'agente amministrativo, che risulta averlo formalmente adottato: quindi la funzione della sottoscrizione è di consentire l'individuazione dell'autorità emanante.-

Ne consegue che solo la sua totale mancanza rende nullo il provvedimento, in quanto non consente di stabilire quale amministrazione lo abbia adottato.-

(B)

LE CONSEGUENZE DELLA MANCANZA DELLA FIRMA

L'autografia della sottoscrizione non rappresenta un requisito di esistenza giuridica dell'atto amministrativo e quindi di validità, qualora dallo stesso contesto dell'atto sia possibile accertare la provenienza dell'atto e la sicura attribuzione all'autore[1]: in altri termini, l'atto amministrativo esiste egualmente come tale in tutti i casi in cui i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di attribuirlo ad un'amministrazione ed, in particolare, al soggetto per legge preposto[2].

(C)

LE APPLICAZIONI DEI SUDDETTI PRINCIPI AL CASO DI SPECIE

Nella fattispecie in esame, secondo il Tar Bari è possibile ricondurre il provvedimento impugnato all'autorità emanante, quindi il vizio denunciato non è utile a inficiare la legittimità della determinazione dirigenziale contestata.-

Infatti, la copia notificata alla ricorrente, recante in epigrafe "Città di ******– Settore Servizi Sociali", riporta in calce la dicitura "Il Responsabile del Settore *********", con espressa indicazione che "il presente documento è sottoscritto[3] con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D. Lgs 82/2005 da: *********"; inoltre, nel senso della sicura attribuibilità del provvedimento al funzionario depone la sottoscrizione autografa della relativa nota di trasmissione, oltre che l'attestazione di conformità all'originale contenuta nella relata di notifica redatta dall'ufficiale notificatore.-

L'atto conteneva, dunque, per il Tar Puglia tutti gli elementi per consentirne la sicura attribuibilità al Dirigente Comunale.-

NOTE

[1] In un caso piu' recente, che vede sempre coinvolto il Comune di Barletta, il Tar Bari, con la sentenza n. 279/2023, ha ritenuto valido, efficace e legittimo un provvedimento di rigetto di permesso di costruire, pur in assenza di sottoscrizione, perché era possibile ricondurre il provvedimento impugnato all'autorità emanante.-

[2] Sul punto T.A.R. Campania, Napoli, I, n. 3019/2020.-

[3] Inoltre, deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 39/1993, «nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile».

Da tale disposizione si ricava la regola dell'equipollenza alla sottoscrizione autografa della indicazione a stampa del soggetto responsabile, eventualmente preceduta, dalla dicitura "f.to" (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 24 gennaio 2019, n. 95).-

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