PEDONALIZZAZIONE DI UNA STRADA TRA INTERESSI PUBBLICI E PRIVATI, IL CASO DEL CORSO DI BARLETTA.

11.01.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: DIRITTO AMMINISTRATIVO - ZONE PEDONALI BARLETTA - TAR PUGLIA BARI - CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA N. 700/2024 - ORDINANZA N. 350/2024 - ORDINANZA N. 4811/2024 - LIMITAZIONI TRAFFICO VEICOLARE - DIVIETO TRANSITO E SOSTA - INTERESSE PUBBLICO VS INTERESSE PRIVATO - IMPATTO ECONOMICO COMMERCIO - CODICE DELLA STRADA - PROVVEDIMENTI GIUNTA COMUNALE - PEDONALIZZAZIONE CENTRO STORICO - TUTELA AMBIENTALE E STORICA - BILANCIAMENTO INTERESSI - CARICO E SCARICO MERCI - PROVVEDIMENTI TRAFFICO URBANO

INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) LA SENTENZA N. 700/2024 DEL TAR BARI;

3) L'ORDINANZA CAUTELARE N. 350/2024 DEL TAR BARI;

4) L'ORDINANZA N. 4811/2024 DEL CONSIGLIO DI STATO;

5) CONCLUSIONI.-

*****

[1] INTRODUZIONE

Un gruppo di commercianti di Barletta, titolari di esercizi situati lungo il Corso principale, impugnava avanti il Tar Puglia, sezione di Bari, due delibere[1] della Giunta Comunale che regolamentavano il traffico su una delle principali arterie cittadine. I provvedimenti stabilivano il divieto di transito e sosta per tutte le categorie di veicoli nelle giornate di sabato, domenica e festivi, dalle ore 9:00 alle ore 23:00, con alcune eccezioni.-

Tali misure, adottate per preservare l'area di rilevante interesse storico e architettonico, miravano, per l'Amministrazione, a diminuire la concentrazione del traffico.-

I ricorrenti contestavano le delibere lamentando:

  • L'incompetenza dell'organo che le aveva adottate;
  • La violazione delle disposizioni del Codice della Strada;
  • Un difetto di motivazione e un eccesso di potere. Essi sottolineavano che le restrizioni avrebbero comportato una significativa riduzione del volume d'affari, ostacolando l'accesso dei clienti e le operazioni di carico e scarico delle merci.-

[2] LA SENTENZA N. 700/2024 DEL TAR BARI

Questa non era la prima volta che il Tar Puglia si occupava della questione. Con la sentenza n. 700/2024 – di cui ci siamo occupati - il Tribunale aveva accolto un precedente ricorso dei commercianti, annullando un provvedimento simile per carenza motivazionale ed incompetenza[2] dell'organo che lo aveva emesso; successivamente, la Giunta Comunale – convinta della bontà della iniziativa - adottava nuovi provvedimenti, oggetto dell'attuale giudizio.

[3] L'ORDINANZA CAUTELARE N. 350/2024 DEL TAR BARI

Nell'ambito della nuova vicenda, il Tar Puglia, con ordinanza n. 350/2024 del 25 settembre 2024, respingeva la domanda cautelare dei ricorrenti. Il Tribunale evidenziava l'importanza di bilanciare l'interesse pubblico e quello privato:

  • Interesse pubblico: Il divieto si applicava solo in giorni specifici e per fasce orarie limitate, consentendo un uso veicolare nelle restanti ore;
  • Interesse privato: Pur comprendendo le preoccupazioni dei commercianti riguardo a possibili danni economici, il Tribunale osservava l'assenza di prove convincenti di un grave e irreparabile pregiudizio. Inoltre, erano previste eccezioni per le operazioni di carico e scarico nelle ore mattutine del sabato, dimostrando uno sforzo di bilanciamento da parte dell'Amministrazione.-

Il Tar riteneva quindi proporzionate le misure adottate.-

[4] L'ORDINANZA N. 4811/2024 DEL CONSIGLIO DI STATO

I commercianti presentavano appello al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 4811/2024, confermava quanto deciso dal Tar. Il Consiglio di Stato ribadiva che:

  • L'interesse pubblico alla creazione di una zona pedonale nei fine settimana prevaleva sull'interesse privato dei commercianti.
  • Le esigenze commerciali non erano state trascurate, in quanto era consentito l'accesso per il carico e scarico delle merci il sabato mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

[5] CONCLUSIONI

Questa vicenda si inserisce in un contesto più ampio di contestazioni legate a provvedimenti di limitazione del traffico veicolare, dove il bilanciamento tra interessi pubblici e privati assume un ruolo centrale.- Nel caso in esame, il Tribunale e il Consiglio di Stato privilegiavano l'interesse pubblico, riconoscendo la legittimità delle restrizioni adottate dalla Giunta Comunale e la loro giustificazione basata su motivazioni di carattere storico, culturale e ambientale.-

Dal punto di vista ambientale, la chiusura al traffico veicolare rappresenta una misura significativa per ridurre l'inquinamento atmosferico ed acustico nel centro città. La pedonalizzazione dovrebbe contribuire a rendere l'area più sostenibile e vivibile e dovrebbe consentire di preservare e valorizzare il tessuto urbano storico, migliorando l'accesso dei cittadini e dei turisti ai beni culturali.-

Per i commercianti, la pedonalizzazione rappresenta una sfida significativa. La percezione di una riduzione del flusso di clienti e delle difficoltà logistiche legate al carico e scarico delle merci è al centro delle loro preoccupazioni. Nonostante le eccezioni previste nei provvedimenti, molti ritengono che le misure penalizzeranno le loro attività. Tuttavia, un maggiore afflusso di pedoni in un ambiente più accogliente potrebbe, nel lungo termine, tradursi in opportunità economiche per le attività commerciali che si adattano al nuovo contesto.-

NOTE

[1] Vale a dire:

a) la delibera n. 155 del 06.06.2024 con cui la Giunta comunale ha dato "indirizzo" al dirigente di provvedere alla regolamentazione della sosta e del transito su Corso Vittorio Emanuele, nel tratto di strada compreso da via Consalvo da Cordova a via Nazareth, con relativi divieti di sosta e di transito nei giorni di sabato dalle ore 9,00 alle ore 23,00 e nei giorni di domenica e festivi dalle ore 9,00 alle ore 23,00, salvaguardando, solo per la giornata del sabato e solo dalle ore 9,00 alle ore 12,00, la possibilità di accesso nella medesima area dei veicoli atti ad operazioni di carico e scarico per le sole attività produttive;

b) l'ordinanza del 07.06.2024 n. 44555 a firma del dirigente dell'AREA I - Polizia locale, legalità, sicurezza urbana e servizi autonomi e del responsabile dell'Ufficio tecnico del traffico del Comune di Barletta, pubblicata all'albo pretorio del Comune di Barletta in pari data, con cui si dispone, a partire dal giorno 08.06.2024, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione (ambo i lati carreggiata) e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per i veicoli a disposizione delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e di emergenza, nelle giornate di sabato e domenica e festivi dalle ore 09.00 alle 23.00, lungo il Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto stradale compreso tra via Consalvo da Cordova e via Nazareth; con cui si consentono le operazioni di carico e scarico nella sola giornata del sabato dalle 09.00 alle 12.00 per le sole attività produttive.-

[2] La competenza a disporre la chiusura al traffico di un tratto di strada spetta al Dirigente Comunale o alla Giunta?

Trattandosi di un singolo pezzo di strada, secondo il codice della strada, d.l. 285/1992, la competenza è del Dirigente Comunale, ex art. 6, comma 4, lettera b dell'appena richiamata norma; diversamente, la delimitazione di intere zone pedonalizzate è di competenza, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della Giunta comunale.-

Sul punto si segnala la sentenza del Tar Campania n. 7157/2023.-

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:

-Impugnazione delle delibere comunali: Un gruppo di commercianti di Barletta ha contestato davanti al TAR Puglia, sezione Bari, le delibere della Giunta Comunale che vietavano il transito e la sosta veicolare su una via centrale nei weekend e festivi, sostenendo incompetenza dell'organo, violazione del Codice della Strada e danni economici.

Sentenza TAR n. 700/2024: Il TAR aveva già annullato un precedente provvedimento simile per carenza motivazionale e incompetenza dell'organo, ma la Giunta ha adottato nuove delibere con motivazioni rafforzate.

Ordinanza TAR n. 350/2024: Nella nuova controversia, il TAR ha respinto la domanda cautelare dei commercianti, bilanciando gli interessi pubblici (riduzione traffico e tutela storica) e privati, e giudicando proporzionate le misure, con eccezioni per il carico e scarico merci.

Ordinanza Consiglio di Stato n. 4811/2024: In appello, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, ribadendo la prevalenza dell'interesse pubblico alla pedonalizzazione e l'adeguatezza delle eccezioni per le esigenze commerciali.

Conclusioni: Il caso evidenzia il delicato equilibrio tra tutela dell'interesse pubblico (valorizzazione storica, riduzione inquinamento) e i timori dei commercianti per danni economici. A lungo termine, la pedonalizzazione potrebbe favorire nuove opportunità economiche in un contesto urbano più sostenibile.

Dal box qui sotto puoi scaricare direttamente l'articolo in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto

📞 Come Contattarci 📞

Hai bisogno di assistenza legale? Siamo qui per aiutarti! Contattaci ai seguenti recapiti:

📧 Email:

  • studiolegalechiariello@gmail.com
  • avv.michelealfredochiariello@gmail.com
  • avv.laurabuzzerio@gmail.com

📞 Telefono:

  • Studio Legale Chiariello: 0883884725
  • Avv. Michele Alfredo Chiariello: 3381893997
  • Avv. Laura Buzzerio: 3703164277

📍 Siamo a tua disposizione per qualsiasi consulenza o chiarimento.