PARCHIMETRO PARZIALMENTE FUNZIONANTE, NON AVERE SPICCIOLI NON ESONERA DAL PAGAMENTO. CASS N. 8313/2024

11.04.2024

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: PARCHIMETRO - TICKET - MULTA - CASS. N. 8313/2024 - CASS N. 277/2022

INDICE

1 ) IL FATTO

2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-

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IL FATTO

E' capitato, almeno una volta, ad ognuno di noi, di imbatterci in tale situazione: parchimetro non funzionante per il pagamento tramite carta di credito, nessun contante, alcuna moneta a disposizione…multa inevitabile?

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LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte decidendo sul caso sottoposto - riguardante la contestazione per sosta dell'autovettura senza esposizione del relativo ticket – ha stabilito che, "una volta installati i parcometri secondo le prescrizioni normative, inclusa l'abilitazione al pagamento con carta di credito, l'obbligo della P.A. di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa si esaurisce nella dimostrata violazione da parte dell'intimato"; spettava, dunque, al sanzionato dare prova dei fatti impeditivi del pagamento, che non si sarebbe comunque esaurita nella dimostrazione del malfunzionamento o non funzionamento del pagamento mediante carta di credito, bensì avrebbe dovuto estendersi alla impossibilità di qualsiasi modalità di pagamento, incluso il versamento del danaro contante, posto che il non essere in possesso di altro mezzo di pagamento (p. e., moneta) non giustifica la sosta senza esposizione del ticket.-

Questo perché, come facilmente intuibile, l'automobilista può adempiere diversamente l'obbligo con soluzioni alternative, tutte alla sua portata, quali ad esempio cercando un'altra colonnina, rivolgendosi ad una ricevitoria abilitata e, ancora più rapidamente, effettuando il pagamento online con le tante applicazioni dedicate.-

Automobilista spacciato?

No, se dimostra, con onere della prova a suo carico che "la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto tutto il possibile per osservare la legge, cosicché nessun rimprovero possa essergli mosso" (ex plurimis Cass n. 277/2022).-

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