NON SVOGLIATA, MA DEPRESSA, IL TAR SALVA IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO

26.05.2026

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: #PermessoDiSoggiorno #permessostudio #Depressione #Dpr3941999 #dirittoallostudio

INDICE

1️ INTRODUZIONE
2️
LA SENTENZA

🔹 1️⃣ Rinnovo permesso di soggiorno studio negato per i pochi esami sostenuti
Una studentessa straniera iscritta all'Università di Bologna si era vista respingere il rinnovo del permesso di soggiorno per studio a causa del basso numero di crediti maturati.

🔹 2️⃣ Dietro il ritardo c'era una malattia seria
Il rendimento universitario ridotto non dipendeva da disinteresse, ma da una documentata condizione clinica: depressione maggiore, disturbo ansioso-depressivo e instabilità emotiva.

🔹 3️⃣ Il TAR annulla il diniego
Il TAR Emilia-Romagna, sentenza n. 937/2026, ha ricordato che gravi motivi di salute possono giustificare il rendimento ridotto e ha ordinato alla Questura di riesaminare il caso entro 60 giorni.

*****

1️ INTRODUZIONE

Una studentessa straniera arriva in Italia con visto per motivi di studio e si iscrive all'Università di Bologna, al corso di laurea in Scienze Statistiche.-

Il percorso, però, non procedeva secondo la tabella ideale dell'università e della burocrazia: pochi esami, pochi crediti, anni fuori corso. La Questura di Bologna, dopo aver esaminato la carriera accademica, aveva respinto il rinnovo del permesso di soggiorno per studio.-

Il dato numerico, in effetti, era pesante: la studentessa aveva maturato soltanto 38 crediti su 180 e non aveva raggiunto il numero minimo di verifiche di profitto richieste per il rinnovo del titolo di soggiorno.-

Ma il caso non era quello, banale, dello studente svogliato o disinteressato.-

Dietro il rallentamento universitario c'era una condizione clinica seria: la documentazione sanitaria pubblica attestava un episodio depressivo maggiore con compromissione del funzionamento, con sintomatologia depressiva presente da circa due anni e con specifico riferimento al ridotto rendimento nello studio.-

Assistita dall'avv. Dorina Merdini contestava il rigetto del permesso avanti il Tar Bologna.-

2️ LA SENTENZA

Il TAR Emilia-Romagna, con la sentenza n. 937/2026, ha accolto il ricorso.-

Il punto decisivo è l'art. 46, comma 4[1], D.P.R. n. 394/1999: il permesso di soggiorno per studio può essere rinnovato anche in presenza di rendimento ridotto quando vi siano gravi motivi di salute o forza maggiore, debitamente documentati.-

La depressione maggiore, il disturbo ansioso-depressivo e l'instabilità emotiva non erano elementi decorativi, ma spiegavano concretamente perché la studentessa non fosse riuscita a sostenere gli esami nel ritmo ordinariamente richiesto.-

Il TAR ha annullato, quindi, il diniego e ha ordinato alla Questura di riesaminare la posizione entro 60 giorni, valutando seriamente la documentazione sanitaria prodotta.-

NOTE

[1] Che tanto prevede:

"I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque, rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno."