NON E’ ANTISINDACALE ASSEGNARE AD UN NUOVO REPARTO, ALL’INTERNO DELLA STESSA STRUTTURA, L’ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE. TRIBUNALE DI TRANI 15/5/2023

12.06.2023

A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: ART. 22 STATUTO DEI LAVORATORI - SINDACALISTA - NUOVA ASSEGNAZIONE - STESSA UNITA' PRODUTTIVA - TRIB. TRANI ORDINANZA DEL 15 5 2023

INDICE

1)IL FATTO;

2)L'ART. 22 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.-

3) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI.-

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[1]

IL FATTO

L'organizzazione USPPI Puglia conveniva, ex art.28 l.300/70, la ASL BAT, avanti la Magistratura del Lavoro di Trani, affinchè fosse dichiarata la condotta antisindacale, consistente nell'aver disposto, nei confronti di n. 3 Dirigenti Medici, di cui uno titolare di mandato di rappresentanza dei lavoratori, una nuova assegnazione.-

[2]

L'ART. 22 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

L'art 22 dello Statuto dei Lavoratori prevede che il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.-

Lo scopo, evidente, della norma è quello di evitare che iniziative datoriali possano compromettere, senza motivo, le attività delle rappresentanze sindacali.-

[3]

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI

Il Tribunale del Lavoro di Trani, nella persona del Presidente Dott.ssa Angela Arbore, rigettava il ricorso ritendendo insussistenti sia il profilo soggettivo, che quello oggettivo, gli estremi di una condotta antisindacale dell'Asl Bat[1], ma rappresentando, al contrario, legittimo esercizio datoriale dell'attività di collocazione del personale rispetto alle esigenze aziendali imprenditoriali.-

Sotto il profilo soggettivo:

Due dei tre ricorrenti non avevano ruoli dirigenziali all'interno del sindacato, ma erano semplicemente iscritti[2] allo stesso;

Sotto il profilo oggettivo:

la nuova assegnazione era contenuta sempre all'interno della stessa struttura ospedaliera (dal Pronto Soccorso al Reparto) e, per il terzo soggetto, unico componente della Rsu aziendale, il "trasferimento" era avvenuto «addirittura nei medesimi edifici".-

In conclusione, secondo la Magistratura tranese gli iscritti alla sigla erano stati semplicemente spostati di reparto[3], quindi all'interno della stessa sede[4], il che non costituisce ostacolo allo svolgimento delle loro attività e prerogative sindacali.-

NOTE

[1] Rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Andrea Scarpellini Camilli.-

[2] Quindi per il loro trasferimento non era necessario il preventivo nulla osta sindacale.-

[3] Anche se va registrata una pronuncia di segno diverso, di qualche anno, del Tribunale di Busto Arsizio nella sentenza del 25 gennaio 2015, che ha accertato e dichiarato l'antisindacalità del comportamento di un ente locale che aveva spostato una dipendente, dirigente sindacale, a soli 100 metri di distanza dal luogo di lavoro precedente.-

[4] Sulla differenza fra sede ed unità produttiva, si veda Cass. 27048/2011.-

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