LA MAIL RIENTRA NELLA NOZIONE DI “SPAZI” DEPUTATI ALLE COMUNICAZIONI             SINDACALI. COMMENTO ALLA SENTENZA N.  35643/2022 DELLA CASSAZIONE

08.02.2023

A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: ATTIVITA' SINDACALE - MAIL - VOLANTINAGGIO DIGITALE - LEGITTIMITA'

INDICE

1) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE;

3) CONCLUSIONI.-

[1]

IL FATTO

Una organizzazione sindacale proponeva ricorso ex art. 28 L. 300/1970 denunciando la condotta antisindacale della società datrice di lavoro, consistita nell'aver sanzionato disciplinarmente un proprio R.S.U., accusato di avere inviato, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica personale, comunicazioni di natura sindacale all'indirizzo aziendale di 200 dipendenti, durante l'orario di lavoro.-

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che aveva confermato l'antisindacalità della condotta, così come riconosciuta anche in primo grado, la società datrice di lavoro ricorreva in Cassazione.-

[2]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Anche la Cassazione riteneva antisindacale la condotta, in quanto:

(A)

IL PROSELITISMO AZIENDALE

La distribuzione di comunicati di contenuto sindacale all'interno dei luoghi di lavoro (cosiddetto volantinaggio) è assolutamente lecita in quanto assimilabile all'attività di proselitismo, con l'unico limite - ex art. 26, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori - di non recare pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale, sotto il profilo della produzione e della organizzazione[1].-

Nel caso di specie:

  • Vi erano turni di 24 ore, sicchè non poteva configurarsi un tempo comune di pausa dei lavoratori, tale da consentire un momento diverso di invio delle comunicazioni che evitasse l'orario di lavoro;
  • anche la società utilizzava la medesima casella di posta per comunicazioni ai propri dipendenti;
  • l'attività era svolta da lavoratore con regolare permesso.-

(B)

LA POSTA ELETTRONICA RIENTRA NELLA NOZIONE DI SPAZIO

Se l'art. 25 della L. n. 300 del 1970 stabilisce che

"le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro",

Per la Suprema Corte

"l'evoluzione delle modalità di comunicazione che negli ultimi decenni si è andata sempre più affermando anche nelle comunità aziendali, deve far ritenere comprese nella nozione di spazi" deputati alle comunicazioni sindacali, lo strumento della posta elettronica".-

[3]

CONCLUSIONI

Accertando l'antisindacalità della condotta della datrice di lavoro, la Suprema Corte si spingeva oltre affermano che, alla luce dei tempi, proprio per dare seguito a quanto disposto dall'art. 25 dello Statuto dei Lavoratori, ogni datore potrebbe (dovrebbe?) garantire la predisposizione di una specifica casella di posta elettronica dedicata alle sole comunicazioni di natura sindacale, con ciò evitando soprattutto in contesti aziendali di grandi dimensioni, l'eccessivo affollamento della casella di posta aziendale, ove questo determini pregiudizio all'ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo.-

Certo, potrebbe essere una soluzione, anche se non del tutto attuale, in un periodo storico dove la posta elettronica sembra aver ceduto il passo a sistemi di messagistica piu' veloci, diretti ed immediati, come WhatsApp o similari.-

NOTE

[1] Ad esempio, tale attività deve essere svolta dal lavoratore con regolare autorizzazione (quale dirigente di R.S.A. o di R.S.U).-

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