NESSUN REATO PER LA PROSTITUTA CHE ACCOMPAGNA SUL POSTO DI LAVORO UNA COLLEGA. CASS. 16535/2025

A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) IL FATTO;
3) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;
4) CONCLUSIONI.-
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Hai fretta? Andiamo dritti al sodo
🔹 📌 1. Un passaggio non fa il reato
Accompagnare in auto una collega che si prostituisce non è automaticamente favoreggiamento: conta il contesto, non il gesto in sé.-
🔹 📌 2. La Cassazione chiarisce
La condotta è penalmente irrilevante se occasionale, non organizzata, priva di vantaggi economici e senza intento promozionale.-
🔹 📌 3. Il diritto non punisce la cortesia
Se manca una logica di sfruttamento o incentivo, l'aiuto amichevole – anche se connesso alla prostituzione – non integra reato.-
1. INTRODUZIONE
Può un gesto di gentilezza – come accompagnare un'amica in macchina – trasformarsi in un reato? Se l'amica in questione è una prostituta ed il luogo di destinazione è il marciapiede del "turno di lavoro", la risposta rischia di diventare più complicata del previsto.-
2. IL FATTO
Nel caso sottoposto alla Suprema Corte, una donna era stata condannata per il reato di favoreggiamento della prostituzione, per aver accompagnato, in auto, una collega nel luogo in cui quest'ultima esercitava abitualmente la prostituzione su strada.-
L'imputata aveva sempre sostenuto di aver agito per mera cortesia, senza alcun ritorno economico, né alcuna finalità organizzativa o di incentivo all'attività della collega. Un aiuto isolato, sporadico, dettato da motivi personali e non da logiche di sfruttamento o gestione.-
3. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
La Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna, perché "il fatto non costituisce reato", evidenziando che per integrare il reato di favoreggiamento della prostituzione non basta un qualunque atto materiale che favorisca, in astratto, l'attività della prostituta.-
Nel caso concreto il passaggio in auto è stato ritenuto un gesto marginale, che – per quanto materialmente utile – non aveva alcun carattere di sistematicità ma del tutto "neutro" sotto il profilo penale, benché oggettivamente collegato all'attività di prostituzione.-
Dunque, una prostituta che accompagna un'altra sul luogo di lavoro non commette reato, se tale condotta:
- non è inserita in un contesto di abitualità o organizzazione;
- non è motivata da un interesse economico o da un intento di promozione del meretricio;
- non implica strutture, strumenti o modalità idonee a rendere più efficace, sicuro o redditizio l'esercizio dell'attività altrui.-
4. CONCLUSIONI
Non ogni gesto che,
in apparenza, favorisce l'attività sessuale a pagamento costituisce
automaticamente reato.-
Se manca un intento di guadagno, un'organizzazione stabile o una volontà
concreta di incentivare l'attività altrui, la legge non punisce chi si limita a
offrire un passaggio in auto.-
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📌 Novità dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7545/2024, ha stabilito che la semplice pubblicazione di un annuncio per una escort non costituisce di per sé sfruttamento della prostituzione. Tuttavia, il reato si configura quando l'attività pubblicitaria diventa una collaborazione attiva e organizzata per attrarre clienti, superando la mera diffusione di contenuti forniti dall’interessata.
A cura dell’Avv. MicheleAlfredo Chiariello
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