MULTATO IL PADRE CHE PORTA IL FIGLIO SUL TUBO DELLA BICI

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: 🚲 Bicicletta · 👨👦 Trasporto dei minori · ⚖️ Codice della strada · 🪑 Seggiolino di sicurezza · 👮♂️ Sanzione amministrativa
INDICE
1️⃣ IL FATTO
2️⃣ COSA PREVEDE IL CODICE DELLA STRADA
3️⃣ QUAL È IL SISTEMA CORRETTO PER TRASPORTARE UN BAMBINO IN BICICLETTA?
4️⃣ "ANDAVO PIANO ED IL TRAGITTO ERA BREVE": È DAVVERO UNA GIUSTIFICAZIONE?
5️⃣ CONCLUSIONI: LA SANZIONE ERA LEGITTIMA?

1️⃣ 🚲 Un padre è stato multato per aver trasportato il figlio di sei anni sul tubo della bicicletta.
2️⃣ ⚖️ L'art. 182, comma 5, C.d.S. consente al maggiorenne di trasportare un bambino fino a otto anni soltanto mediante un apposito dispositivo di sicurezza.
3️⃣ 🪑 La breve distanza e la velocità ridotta non escludono la violazione: senza un seggiolino idoneo, la sanzione è legittima.
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1️⃣ IL FATTO
Un Papà è stato multato dalla polizia locale per aver accompagnato il figlio di sei anni al centro estivo facendolo sedere sul tubo della bicicletta.-
A prescindere dall'importo del verbale, circa 27 euro, la sanzione è da ritenersi giusta e conforme al codice della strada?
2️⃣ COSA PREVEDE IL CODICE DELLA STRADA
La norma di riferimento è l'art. 182, comma 5, del Codice della strada.
Il principio generale è molto chiaro: sulla bicicletta non possono essere trasportate altre persone, salvo che il veicolo sia costruito e appositamente attrezzato per tale finalità.-
La legge prevede una sola eccezione.-
Il conducente maggiorenne può trasportare un bambino fino a otto anni di età, purché il minore sia opportunamente assicurato mediante le attrezzature previste dall'art. 68, comma 5, del Codice della strada[1].-
Il telaio della bicicletta non è un dispositivo di trasporto, è semplicemente la struttura portante del mezzo e non rappresenta nessun presidio di sicurezza.-
3️⃣ QUAL È IL SISTEMA CORRETTO PER TRASPORTARE UN BAMBINO IN BICICLETTA?
La soluzione prevista dalla legge è il seggiolino omologato.-
L'art. 225 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada stabilisce le caratteristiche costruttive che tali dispositivi devono possedere.-
Il seggiolino deve essere dotato di:
- sedile ergonomico;
- schienale;
- sistema di fissaggio alla bicicletta;
- cintura o bretelle di sicurezza;
- protezioni per i piedi, idonee ad impedire che possano finire tra i raggi della ruota.-
Per i bambini fino a 15 chilogrammi il seggiolino può essere installato anteriormente, tra il conducente e il manubrio.-
Per bambini di peso superiore, e comunque entro il limite di otto anni di età, deve essere collocato posteriormente.-
In ogni caso il dispositivo non deve limitare la visuale del conducente né compromettere la possibilità di governare il mezzo in condizioni di sicurezza.-
Superati gli otto anni, il trasporto del minore sulla normale bicicletta non è più consentito, neppure mediante seggiolino: il ragazzo dovrà utilizzare un proprio velocipede ovvero un mezzo diverso previsto dalla normativa.-
4️⃣ "ANDAVO PIANO ED IL TRAGITTO ERA BREVE": È DAVVERO UNA GIUSTIFICAZIONE?
È probabilmente l'obiezione più frequente.-
"Dovevo percorrere solo poche centinaia di metri."
"Andavo a passo d'uomo."
"Non c'era traffico."
Sono argomentazioni comprensibili sul piano umano, ma irrilevanti sotto il profilo giuridico.-
5️⃣ CONCLUSIONI: LA SANZIONE ERA LEGITTIMA?
La risposta è sì.
Nel caso di specie, la sanzione amministrativa irrogata dalla Polizia Locale appare conforme alla disciplina dettata dal Codice della strada.-
Il fatto che il tragitto fosse breve o che la velocità fosse ridotta non incide sulla legittimità della contestazione.-
NOTE
[1] La violazione di tali disposizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 182, comma 10, del Codice della strada, consistente nel pagamento di una somma da euro 26 a euro 102, salvo gli aggiornamenti periodici degli importi previsti dalla legge.

