MANTENIMENTO, IL GENITORE HA DIRITTO DI VERIFICARE GLI STUDI DEL FIGLIO. TAR VENETO N. 1116/2025

A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO
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INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) LA SENTENZA;
3) CONCLUSIONI.-
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Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:
1️⃣ ⚖️ Il TAR Veneto (sent. n. 1116/2025) riconosce che il genitore obbligato al mantenimento può accedere agli atti universitari del figlio maggiorenne per verificare l'effettivo percorso di studi.-
2️⃣ 🔍 Bilanciamento privacy-difesa: il diritto alla riservatezza del figlio non è assoluto e deve convivere con il diritto del genitore di tutelarsi, anche prima di un'azione giudiziaria.-
3️⃣ 📂 Limiti dell'accesso: ammessi iscrizioni ed esami (senza voti), esclusi i dettagli sui pagamenti delle tasse universitarie.-
1) INTRODUZIONE
Quante volte un genitore, obbligato al mantenimento, si è chiesto: "Sto davvero contribuendo agli studi di mio figlio o il denaro serve ad altro?" La questione non è banale, perché si scontra con un tema delicatissimo: il diritto alla riservatezza del figlio maggiorenne da un lato, e il diritto del genitore di verificare che quel contributo economico sia effettivamente destinato, positivamente, agli studi.-
È questo il nodo affrontato dal TAR Veneto con la recente sentenza n. 1116/2025, che chiarisce fino a dove arriva la tutela della privacy e quando, invece, deve cedere di fronte alle esigenze difensive.
Nel caso concreto, un padre divorziato, obbligato a versare un assegno di mantenimento mensile al figlio universitario, decide di "vederci chiaro": il ragazzo è davvero iscritto? Frequenta? Sostiene esami? Presenta quindi istanza di accesso agli atti all'Università di Padova, chiedendo documenti su iscrizioni, anni di corso, esami sostenuti e pagamenti delle tasse.-
L'Università nega: il figlio è maggiorenne, ha espresso dissenso e la normativa in materia di dati personali (GDPR) impone di tutelarne la riservatezza. Il padre – secondo l'Ateneo – non avrebbe un interesse giuridicamente rilevante. Di qui il ricorso al Tar Veneto, nel quale il papà è rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Beatrice.-
2) LA SENTENZA
Con la sentenza n. 1116/2025, il TAR Veneto accoglie il ricorso e sancisce un principio di grande rilievo pratico:
"Il genitore obbligato al mantenimento ha diritto di conoscere lo stato degli studi del figlio, se la richiesta è funzionale a valutare un'azione giudiziaria per la revisione dell'assegno".-
Il Collegio precisa che non serve che un giudizio sia già pendente: è sufficiente che l'accesso agli atti sia strumentale a decidere se intraprendere o meno un'azione legale. Il diritto di accesso, disciplinato dall'art. 3 della legge n. 241/1990, deve essere valutato in un'ottica di bilanciamento con la privacy, ma quest'ultima non può diventare uno scudo assoluto quando è in gioco il diritto di difesa.-
Il TAR individua anche limiti precisi:
- ✅ Accesso ammesso: iscrizione al corso di laurea, esami sostenuti (con date ma non con voti), eventuale conseguimento della laurea;
- ❌ Accesso negato: certificazioni sui pagamenti delle tasse universitarie, ritenute irrilevanti ai fini dell'obbligo genitoriale, dal momento che il relativo onere risultava posto esclusivamente a carico dello studente.-
3) CONCLUSIONI
Il principio affermato dal TAR Veneto è chiaro: un genitore che sospetti un uso improprio del proprio contributo economico ha diritto di verificare che il figlio stia effettivamente studiando, almeno nei suoi aspetti formali (iscrizione, frequenza, esami).-
La decisione è importante perché consente al genitore di preparare un'eventuale azione per la revisione dell'assegno di mantenimento, senza dover attendere l'avvio di un giudizio già pendente.-
Non si tratta di "curiosare" nella vita del figlio maggiorenne, ma di esercitare un diritto di controllo sugli aspetti strettamente connessi al mantenimento.-
In definitiva, la privacy non può essere un alibi per evitare ogni forma di verifica: il diritto alla riservatezza deve convivere con il diritto – altrettanto rilevante – di difesa del genitore.-
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