MANTENIMENTO, IL GENITORE HA DIRITTO DI VERIFICARE GLI STUDI DEL FIGLIO. TAR VENETO N. 1116/2025

31.07.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa

A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO

TAGS: #️⃣Mantenimento👨‍👩‍👦 #Privacy🔒 #Genitori👨‍👩‍👧‍👦 #Università🎓 #TARVeneto⚖️ #Sentenza📜 #AccessoAtti📂 #AssegnoDiMantenimento💰 #DirittoDiDifesa🛡️ #FiglioMaggiorenne👨‍🎓

INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) LA SENTENZA;

3) CONCLUSIONI.-

*****

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ ⚖️ Il TAR Veneto (sent. n. 1116/2025) riconosce che il genitore obbligato al mantenimento può accedere agli atti universitari del figlio maggiorenne per verificare l'effettivo percorso di studi.-

2️⃣ 🔍 Bilanciamento privacy-difesa: il diritto alla riservatezza del figlio non è assoluto e deve convivere con il diritto del genitore di tutelarsi, anche prima di un'azione giudiziaria.-

3️⃣ 📂 Limiti dell'accesso: ammessi iscrizioni ed esami (senza voti), esclusi i dettagli sui pagamenti delle tasse universitarie.-

1) INTRODUZIONE

Quante volte un genitore, obbligato al mantenimento, si è chiesto: "Sto davvero contribuendo agli studi di mio figlio o il denaro serve ad altro?" La questione non è banale, perché si scontra con un tema delicatissimo: il diritto alla riservatezza del figlio maggiorenne da un lato, e il diritto del genitore di verificare che quel contributo economico sia effettivamente destinato, positivamente, agli studi.-

È questo il nodo affrontato dal TAR Veneto con la recente sentenza n. 1116/2025, che chiarisce fino a dove arriva la tutela della privacy e quando, invece, deve cedere di fronte alle esigenze difensive.

Nel caso concreto, un padre divorziato, obbligato a versare un assegno di mantenimento mensile al figlio universitario, decide di "vederci chiaro": il ragazzo è davvero iscritto? Frequenta? Sostiene esami? Presenta quindi istanza di accesso agli atti all'Università di Padova, chiedendo documenti su iscrizioni, anni di corso, esami sostenuti e pagamenti delle tasse.-

L'Università nega: il figlio è maggiorenne, ha espresso dissenso e la normativa in materia di dati personali (GDPR) impone di tutelarne la riservatezza. Il padre – secondo l'Ateneo – non avrebbe un interesse giuridicamente rilevante. Di qui il ricorso al Tar Veneto, nel quale il papà è rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Beatrice.-

2) LA SENTENZA

Con la sentenza n. 1116/2025, il TAR Veneto accoglie il ricorso e sancisce un principio di grande rilievo pratico:

"Il genitore obbligato al mantenimento ha diritto di conoscere lo stato degli studi del figlio, se la richiesta è funzionale a valutare un'azione giudiziaria per la revisione dell'assegno".-

Il Collegio precisa che non serve che un giudizio sia già pendente: è sufficiente che l'accesso agli atti sia strumentale a decidere se intraprendere o meno un'azione legale. Il diritto di accesso, disciplinato dall'art. 3 della legge n. 241/1990, deve essere valutato in un'ottica di bilanciamento con la privacy, ma quest'ultima non può diventare uno scudo assoluto quando è in gioco il diritto di difesa.-

Il TAR individua anche limiti precisi:

  • Accesso ammesso: iscrizione al corso di laurea, esami sostenuti (con date ma non con voti), eventuale conseguimento della laurea;
  • Accesso negato: certificazioni sui pagamenti delle tasse universitarie, ritenute irrilevanti ai fini dell'obbligo genitoriale, dal momento che il relativo onere risultava posto esclusivamente a carico dello studente.-

3) CONCLUSIONI

Il principio affermato dal TAR Veneto è chiaro: un genitore che sospetti un uso improprio del proprio contributo economico ha diritto di verificare che il figlio stia effettivamente studiando, almeno nei suoi aspetti formali (iscrizione, frequenza, esami).-

La decisione è importante perché consente al genitore di preparare un'eventuale azione per la revisione dell'assegno di mantenimento, senza dover attendere l'avvio di un giudizio già pendente.-

Non si tratta di "curiosare" nella vita del figlio maggiorenne, ma di esercitare un diritto di controllo sugli aspetti strettamente connessi al mantenimento.-

In definitiva, la privacy non può essere un alibi per evitare ogni forma di verifica: il diritto alla riservatezza deve convivere con il diritto – altrettanto rilevante – di difesa del genitore.-

Dal box qui a destra puoi scaricare direttamente l'articolo in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)

HAI BISOGNO DI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO?

Ricevo online ed in presenza.
Scrivimi direttamente su WhatsApp!

💬 Scrivimi su WhatsApp: 370 316 4277