LICENZIATA CON UN VOCALE SU WHATSAPP, REINTEGRATA

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: 🔴 Licenziamento – 💬 WhatsApp – 🎙️ Messaggio vocale – 🗣️ Licenziamento orale – 🔄 Reintegrazione – 📄 Impugnazione del licenziamento – ✍️ Forma scritta – 🛡️ Tutela reintegratoria
1️⃣ IL CASO
2️⃣ UN VOCALE WHATSAPP NON È UN LICENZIAMENTO SCRITTO
3️⃣ NESSUNA DECADENZA PER L'IMPUGNAZIONE
4️⃣ CONCLUSIONI

1️⃣ IL VOCALE NON BASTA
Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 323/2026, ha ritenuto che il licenziamento comunicato esclusivamente attraverso una nota vocale WhatsApp non soddisfi il requisito della forma scritta ed equivalga, quindi, ad un licenziamento orale.-
2️⃣ NIENTE DECADENZA
Proprio perché manca un valido licenziamento scritto, non trovano applicazione i termini di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale e dei successivi 180 giorni per il ricorso giudiziale previsti dall'art. 6 della legge n. 604/1966.-
3️⃣ LA LAVORATRICE TORNA AL LAVORO
La società è stata condannata alla reintegrazione della lavoratrice, al risarcimento delle mensilità maturate dalla data dell'estromissione e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.-
*****
1️⃣ IL CASO
Un tempo poteva accadere che, magari al culmine di una litigata o dopo una contestazione particolarmente accesa, il datore di lavoro perdesse la pazienza e gridasse al dipendente: "Ora basta, sei licenziato. Non farti più vedere!".-
Licenziamento orale, naturalmente.
E quindi privo della forma scritta richiesta dalla legge.-
Oggi i tempi sono cambiati.
Non serve più neppure alzare la voce davanti al lavoratore: basta prendere lo smartphone, aprire WhatsApp, tenere premuto il microfono e registrare un vocale.-
Probabilmente è questo che deve aver pensato, in maniera del tutto sbagliata, un datore di lavoro, che ha pensato bene di licenziare una dipendente con un messaggio vocale.-
Un messaggio sicuramente idoneo a far comprendere, e senza troppi equivoci, la volontà del datore di lavoro.-
Ma un licenziamento comunicato tramite messaggio vocale è giuridicamente valido ed efficace?
2️⃣ UN VOCALE WHATSAPP NON È UN LICENZIAMENTO SCRITTO
Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 323/2026, ha stabilito che una nota vocale inviata tramite WhatsApp non soddisfa il requisito della forma scritta richiesto dalla legge per il licenziamento.-
Il recesso è stato, quindi, equiparato ad un licenziamento intimato oralmente, con conseguenze particolarmente rilevanti per il datore di lavoro.-
Il punto merita una precisazione: il problema non è WhatsApp in sé.-
Secondo un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato, anche un messaggio testuale inviato tramite WhatsApp può soddisfare il requisito della forma scritta, purché da esso emerga, in maniera chiara, inequivocabile e riconducibile al datore di lavoro, la volontà di recedere dal rapporto.-
Altro è affidare quella stessa volontà esclusivamente ad una registrazione vocale.-
Il messaggio audio, infatti, altro non è che la riproduzione di una dichiarazione resa oralmente.
E, proprio per questo, non integra il requisito della forma scritta richiesto per il licenziamento.-
3️⃣ NESSUNA DECADENZA PER L'IMPUGNAZIONE
Dalla qualificazione del recesso come licenziamento orale discende un'altra conseguenza di particolare rilievo.-
Al licenziamento intimato verbalmente non si applicano i normali termini di decadenza previsti dall'art. 6 della legge n. 604/1966.-
Non operano, quindi, né il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale, né quello successivo di 180 giorni per il deposito del ricorso giudiziale.-
La ragione è abbastanza intuitiva: se manca un valido atto scritto di licenziamento, manca anche quell'atto dal quale far decorrere il meccanismo decadenziale previsto dalla legge.-
4️⃣ CONCLUSIONI
Nel caso deciso dal Tribunale di Grosseto, quella che probabilmente era stata considerata dal datore di lavoro una modalità rapida, immediata e magari perfino "comoda" per chiudere il rapporto si è trasformata in una scelta particolarmente onerosa.-
La società, rimasta contumace nel giudizio, è stata infatti condannata alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, con applicazione della tutela reintegratoria piena e risarcimento del danno commisurato alle mensilità maturate dalla data dell'estromissione, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.-
Insomma…un vocale costosissimo!

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