LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE SI RIFIUTA DI ESIBIRE IL GREEN PASS.

12.10.2023

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: COVID - OBBLIGO VACCINALE - GREEN PASS - TRIBUNALE DI BOLOGNA 449/2023 - TRIBUNALE DI TRIESTE N. 150/2023

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI BOLOGNA;

3) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TRIESTE;

4) CONCLUSIONI.-

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IL FATTO

Torniamo a parlare di covid con due provvedimenti recenti.-

Nel primo caso, un tecnico di radiologia dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, quale professionista sanitario, e di conseguenza soggetta all'obbligo vaccinale, non si sottoponeva allo stesso, in quanto in possesso di un certificato di esenzione, comunicato al Medico competente, mai ufficialmente prodotto, cui non seguiva visita di idoneità alle mansioni specifiche .-

Per tale motivo, a Dicembre 2021, in piena epidemia, veniva allontanata dal luogo di lavoro, dove stava svolgendo il proprio turno, a contatto con i pazienti, senza essere vaccinata.-

Nel secondo caso, sottoposto al Tribunale del Lavoro di Triste, un lavoratore pur ripetutamente contattato dal proprio datore ai fini dell'avviamento al lavoro, aveva dichiarato ad ogni chiamata la propria disponibilità a lavorare, ma non già ad esibire il c.d. "green pass" e, per questo, veniva licenziato.-

[2]

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Per il Tribunale di Bologna (sentenza n. 449/2023) la condotta della dipendente è palesemente in contrasto con gli obblighi di collaborazione che gravano sul lavoratore in forza dei principi generali di correttezza e buona fede ed è altresì in contrasto con l'art. 66 comma 3 lettera d) del CCNL comparto sanità 2016/2018, nonché con il Codice di Comportamento interno adottato dallo Ior.-

Ne consegue che il suo l'allontanamento dal posto di lavoro e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, da parte dello IOR, è stato quindi non solo legittimo, ma anche doveroso, in forza della normativa sulla sicurezza del lavoro e del combinato disposto del DL N. 44/2021 e del DL N. 52/2021, vigente all'epoca dei fatti.-

[3]

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TRIESTE

Il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 150/2023[1], ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo del lavoratore che si era rifiutato di esibire il proprio "green pass", motivandolo con il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, anche di fonte collettiva, tale da ledere irrimediabilmente il legame fiduciario con il datore di lavoro, nonché violativo della normativa di ordine pubblico in materia.-

[4]

CONCLUSIONI

Senza cadere nella trappola di discussioni ideologiche – che qui non interessano – è opportuno segnalare come entrambe le sentenze abbiano un minimo comune denominatore: la lesione del rapporto di fiducia e di collaborazione, nonché dei principi di correttezza e buona fede, cui ogni rapporto di lavoro, sia pubblico, che privato, deve ispirarsi.-

NOTE

[1] Sul punto: Tribunale del Lavoro di Padova sentenza n. 407/2023 e Tribunale del Lavoro di Rieti n. 196/2023

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