LEGITTIMO ESCLUDERE DALLA GITA ALUNNO SOSPESO PER BULLISMO. TAR VENETO N. 353/2025

08.05.2025
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A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO

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INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) IL FATTO;

3) LA SENTENZA DEL TAR VENETO;

4) CONCLUSIONI.-

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Hai fretta? Andiamo dritti al sodo

🔍 La gita scolastica non è un diritto: il TAR Veneto chiarisce che si tratta di un'attività facoltativa, riservata solo a chi rispetta le regole dell'Istituto.

🚌 L'esclusione è legittima se prevista dal regolamento: lo studente sospeso può essere escluso dalla gita, se il regolamento lo consente.

🚫 La revoca dell'uscita autonoma è illegittima: non essendo tra le sanzioni previste, limita un diritto personale e familiare senza giustificazione.

1. INTRODUZIONE

La gita scolastica è da sempre il momento clou dell'anno: niente verifiche, niente zaini pesanti, solo risate, amicizie e pizzette fredde alle aree di servizio. Ma se un alunno si rende protagonista di episodi gravi, e per questo viene sospeso, può essere escluso dal viaggio d'istruzione?

Con la sentenza n. 353/2025, il TAR del Veneto ha fatto chiarezza — anche sul piano educativo — su una vicenda simile, tanto delicata quanto emblematica.-

2. IL FATTO

Uno studente di terza media veniva coinvolto in una colluttazione con un compagno disabile, che finiva al pronto soccorso. Sul caso si apriva un'indagine per lesioni. Lo studente presentava anche precedenti disciplinari ed era già stato segnalato allo sportello anti-bullismo. L'Istituto adottava quindi tre sanzioni: 15 giorni di sospensione, esclusione dalla gita e revoca dell'uscita autonoma.
Tali provvedimenti venivano impugnati davanti al TAR Veneto.

3. LA SENTENZA DEL TAR VENETO

Il Tar ha esaminato con attenzione tutta la vicenda ed ha chiarito un punto fondamentale: la gita scolastica non costituisce un diritto. Non esiste, infatti, un "diritto alla gita" riconosciuto agli studenti. Al contrario, si tratta di un'attività extrascolastica che l'Istituto può riservare solo a chi rispetta le regole. Per questo motivo, l'esclusione dell'alunno sospeso è stata considerata pienamente legittima, in quanto prevista dal regolamento interno.-

Diverso, invece, il discorso sulla revoca dell'uscita autonoma da scuola. Secondo il Tar, questa misura non rientrava tra le sanzioni disciplinari previste e ciò rappresentava un uso scorretto del potere disciplinare, perché andava a limitare un vero diritto, anche di natura familiare.-

4. CONCLUSIONI

il TAR ha ribadito un principio importante: la gita scolastica non è un diritto garantito, ma un'attività facoltativa, che può essere limitata nei confronti degli studenti che non rispettano le regole. Se prevista dal regolamento d'istituto, l'esclusione dalla gita per motivi disciplinari è quindi del tutto legittima, soprattutto quando serve a rafforzare un messaggio educativo

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