E’ LEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO DEL BULLO. TAR UMBRIA SENTENZA N. 90/2023

30.03.2023

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: SCUOLA - BULLISMO - TAR UMBRIA 90 2023

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA SENTENZA DEL TAR UMBRIA;

3)CONCLUSIONI.-

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[1]

IL FATTO

Una coppia di genitori adiva il Tar Umbria, impugnando due provvedimenti disciplinari emessi nei confronti del figlio, tra cui l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dello scrutinio finale, irrogati in conseguenza dei gravi atti commessi nei confronti di un compagno di classe, unitamente ad altro compagno (riconducibile ad una vera e propria ipotesi di bullismo).-

I genitori – contestando i provvedimenti sotto plurimi motivi di legittimità[1] – sostenevano che il figlio, prima degli episodi contestati, avesse sempre tenuto un comportamento corretto nella scuola e fuori da detto ambiente, e che nel caso di specie avrebbe agito sotto l'influenza negativa di altro studente fortemente problematico e con trascorsi disciplinari, nei cui confronti era diffuso un senso di sudditanza psicologica, e che la condotta del proprio congiunto sarebbe stata di minore gravità rispetto a quella del compagno.-

In aggiunta, chiedevano un risarcimento pari ad euro 25.000 dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla perdita dell'anno scolastico ed ai disagi psicologici ed esistenziali patiti dal minore.-

[2]

LA SENTENZA DEL TAR UMBRIA

Il Tar Umbria ha ritenuto legittimo il provvedimento assunto dalla scuola, sul presupposto che

  • vi era stata una confessione del minore;
  • la prestanza fisica del minore avrebbe potuto, e dovuto, permettergli di porre fine alla violenza dell'altro studente, anche in relazione alle suppliche urlate dalla vittima ai propri "compagni" perché ponessero fine all'aggressione;
  • i fatti, pur verificatisi fuori, avevano avuto ripercussioni nell'ambiente scolastico;
  • la sanzione era conforme al regolamento di istituto, che era sempre stato disponibile sul sito web della scuola e prevedeva specifiche norme di comportamento e sanzioni disciplinari.-

[3]

CONCLUSIONI

Il provvedimento è condivisibile: chi compie atti di bullismo deve essere punito in maniera esemplare.-

Naturalmente, la punizione non deve essere fine a sé stessa, ma deve avere anche una funzione riabilitativa e rieducativa….anche se, nel caso di specie, il protagonista della vicenda non sembra l'unico a dover essere rieducato…

La vicenda è figlia dei tempi moderni, nei quali, spesso, si tende a giustificare le condotte dei propri figli fino all'inverosimile, piuttosto che rendere loro consapevoli dei propri errori.-

NOTE

[1] Ad esempio che le sanzioni disciplinari erano state inflitte per comportamenti assunti fuori dall'ambiente scolastico, nonché per aver adottato, la scuola, la punizione più grave, cioè di non consentire allo studente di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola o di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica e di escludere l'ammissione allo scrutinio finale.-

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