LEGITTIMO ACCESSO AI NOMINATIVI DEI FIRMATARI DI PETIZIONI AMBIENTALI. TAR FVG N. 329/2024
A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1) IL FATTO;
2) LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DIRITTO DI ACCESSO E RISERVATEZZA;
3) LA SENTENZA DEL TAR FRIULI VENEZIA GIULIA;
4) CONCLUSIONI.-
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IL FATTO
Una moltitudine di cittadini, per esattezza 21.974, tutti residente nel Friuli Venezia Giulia, firmavano una petizione contro la realizzazione di un'acciaieria nella predetta zona.-
Fin qui nulla di anomalo, se non fosse che l'azienda appaltatrice (per tale realizzazione) presentava formale richiesta di acceso ai nominativi dei firmatari al Segretario Generale del Consiglio regionale, il quale negava l'accesso, motivando il diniego con due argomentazioni principali: la natura non amministrativa del procedimento e la tutela della riservatezza dei dati personali dei firmatari della petizione.-
Avverso questo diniego, la predetta ditta proponeva ricorso al Tar Friuli Venezia Giulia, rivendicando il proprio diritto di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990, invocando il principio di trasparenza amministrativa e sostenendo che la conoscenza dell'identità dei firmatari fosse necessaria per difendere i propri interessi giuridici in relazione all'impatto della petizione sul progetto dell'acciaieria.-
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DIRITTO DI ACCESSO E RISERVATEZZA
La normativa italiana sul diritto di accesso ai documenti amministrativi è contenuta principalmente nella legge n. 241/1990, che all'art. 22, comma 1, lett. d), definisce il "documento amministrativo" come "ogni rappresentazione grafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse". Tale definizione, estremamente ampia, evidenzia come il legislatore abbia inteso promuovere un regime di massima trasparenza nel rapporto tra amministrazione pubblica e cittadino, in funzione di controllo democratico e tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Parallelamente, il diritto alla riservatezza dei dati personali è garantito dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR), che nell'art. 9, comma 2, prevede alcune eccezioni alla generale proibizione del trattamento di dati sensibili, tra cui quella legata alla "manifestazione pubblica" di tali dati da parte dell'interessato. In questo contesto, il bilanciamento tra trasparenza e privacy diviene centrale, poiché l'esercizio del diritto di accesso potrebbe collidere con la tutela dei dati personali.-
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che nozione normativa di "documento amministrativo", "è ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell'accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati, purché lo stesso concerna un'attività di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dell'attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale" (Cons. di Stato, ad.plen., n. 21/2020).-
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LA SENTENZA DEL TAR FRIULI VENEZIA GIULIA
Il TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso giudicando infondate entrambe le motivazioni poste a base del diniego regionale.-
In primo luogo, il Tribunale ha chiarito che la petizione contro l'acciaieria, seppur non inserita in un formale procedimento amministrativo, costituisce comunque un atto soggetto alla disciplina dell'accesso, perché la nozione di "documento amministrativo" contenuta nella l. n. 241/1990, infatti, si estende anche agli atti formati o detenuti da soggetti privati, purché utilizzati nell'ambito di un'attività pubblica o collegati ad essa.-
Sotto il profilo della tutela della riservatezza, il TAR ha rilevato che la natura pubblica della petizione comporta una implicita accettazione, da parte dei sottoscrittori, della divulgazione dei propri dati personali. Questo perché l'obiettivo stesso della petizione è quello di influenzare il processo decisionale pubblico, rendendo di conseguenza pubblica la partecipazione individuale dei firmatari. In sostanza, chi firma una petizione che ha come scopo quello di incidere su questioni di interesse generale non può aspettarsi che il proprio coinvolgimento resti riservato.-
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CONCLUSIONI
La sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia solleva forti perplessità, in particolare per quanto riguarda l'intento di accedere ai dati dei firmatari della petizione ambientale al solo fine di agire contro di loro per presunta diffamazione.-
Questo profilo risulta profondamente antidemocratico, poiché le petizioni ambientali sono uno strumento collettivo volto a tutelare beni comuni e coinvolgono un interesse pubblico diffuso. Utilizzare le informazioni personali dei firmatari, come pretesto per azioni legali individuali, non solo minaccia di intimidire i cittadini, ma rappresenta un attacco diretto alla libertà di espressione e alla partecipazione civica. Le petizioni sono un'espressione fondamentale della democrazia e della volontà popolare su questioni di rilevanza pubblica. Tentare di soffocare il dissenso attraverso azioni legali mirate contro chi esercita il proprio diritto di partecipazione contrasta con i principi democratici, trasformando un mezzo di dialogo pubblico in uno strumento di repressione del dissenso.-