DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER IL COMITATO AMBIENTALISTA FORMATO DA POCHE PERSONE. TAR CATANZARO N. 183/2024
A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE - TAR CATANZARO N. 183/2024 - LEGGE N. 349/1986 - DOPPIO BINARIO
INDICE
1) IL FATTO;
2) LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE. IL CRITERIO DEL DOPPIO BINARIO;
3) LA SENTENZA DEL TAR CATANZARO.-
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IL FATTO
Una cittadina in provincia di Crotone subiva notevoli disagi dalla presenza di una discarica, consistenti nella presenza di uccelli rapaci attratti dai rifiuti, che danneggiavano i raccolti e disturbavano la quiete e l'occupazione dei cittadini, dal pericolo di epidemie, connesse alla propagazione degli agenti patogeni sviluppati dalla macerazione dei rifiuti, ma, soprattutto, dall'inquinamento odorifero, rinveniente dai miasmi che si sprigionavano per effetto del trattamento dei rifiuti.-
Per promuovere ogni iniziativa utile e necessaria a tutela dell'ambiente, la salute e la qualità della vita dei cittadini veniva fondata, da un gruppo di residenti, una Associazione ambientalista, che impugnava avanti il Tar Catanzaro la delibera autorizzativa di un nuovo ampliamento della sopra descritta discarica.-
Il Comune, costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione passiva del Comitato, per una serie di motivi, fra cui la scarsa rappresentatività territoriale, consistente nell'esiguo numero di associati.-
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LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE. IL CRITERIO DEL DOPPIO BINARIO
Per quanto riguarda la legittimazione ad agire in giudizio[1] delle associazioni ambientaliste bisogna distinguere due casi diversi:
- È automatica, se le stesse sono iscritte nell'elenco previsto dall'art. 13 della legge n. 349 del 1986 ;
- Se non sono iscritte in tale elenco, invece, la legittimazione deve essere verificata, dal Giudice, caso per caso, facendo ricorso a dei criteri giurisprudenziali.
Si tratta del c.d. criterio del "doppio binario", in forza del quale, in tema di tutela ambientale, la legittimazione delle associazioni riconosciute non necessita di verifica, mentre la legittimazione delle altre associazioni deve essere accertata con riguardo alla sussistenza di tre presupposti:
- devono perseguire statutariamente in modo non occasionale[2] obiettivi di tutela ambientale;
- devono possedere consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove svolgono l'attività di tutela degli interessi collettivi;
- devono avere un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.-
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LA SENTENZA DEL TAR CATANZARO
La sentenza in commento è particolarmente importante perché affronta la questione della legittimazione delle Associazioni Ambientaliste ad impugnare tali provvedimenti amministrativi, sotto il profilo della consistenza numerica delle stesse.-
Infatti, se, come abbiamo visto, è richiesta la sussistenza di una diffusa rappresentatività della collettività locale, questa non può prescindere dalla considerazione, quanto meno indiziaria, del numero delle persone fisiche costituenti l'associazione.- (ex plurimis Consiglio di Stato n. 4909/2012).-
Nel caso di specie, l'Associazione risultava costituita da n. 7 cittadini ed il dato numerico evidenziava una estrema esiguità rapportato alla popolazione interessata e come tale non rappresentativo della comunità locale di appartenenza.-
Di qui, il riconoscimento del difetto di legittimazione ad agire in giudizio dell'Associazione ricorrente.-
NOTE
[1] Per impugnare provvedimenti che attengano alle questioni ambientali, anche in senso lato.-
[2] Ad esempio non possono essere stati costituiti al solo scopo di procedere alla impugnazione di singoli atti e provvedimenti (ex plurimis Consiglio di Stato n. 1838/2018)
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