SCUOLA RESPONSABILE SE L’ALUNNO CADE, E SI FA MALE, SULLA SCALINATA DI ACCESSO. TRIBUNALE DI LECCE N. 2030/2023

10.08.2023

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: SCUOLA - CADUTA - SCALINATA INGRESSO - RESPONSABILITA' - TRIBUNALE DI LECCE 2030-2023

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA REGOLA GENERALE;

3) IL CASO DI SPECIE;

4) SULLA PRESENZA DELLA MAMMA.-

*****

[1]

IL FATTO

La scuola è responsabile per l'infortunio accaduto al minore all'ingresso dell'istituto?

Per il Tribunale di Lecce, nell'episodio in commento, la risposta è positiva: "La scuola è tenuta alla sicurezza dell'edificio in tutte le sue parti, relative sia al plesso scolastico, ma anche alle sue pertinenze per prevenire il verificarsi degli infortuni".-

Nel caso di specie, una bambina – accompagnata dalla madre – nel mentre percorreva la scalinata, unica via di accesso, cadeva rovinosamente, riportando trauma dentale ed al labbro superiore.-

I genitori[1], esercenti la responsabilità genitoriale, citavano in giudizio il Ministero dell'Istruzione per il ristoro dei danni subiti.-

[2]

LA REGOLA GENERALE

Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità: "la semplice ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni, che impone una vigilanza crescente, con la diminuzione dell'età anagrafica, a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (Cass. n. 22572/2013).-

La giurisprudenza ha precisato che ""l'obbligo di vigilanza va esercitato in tutti i momenti in cui l'alunno è nella sfera di controllo del personale scolastico, dunque, non solo quando è in classe o comunque all'interno delle mura dell'edificio ma anche quando si trovi nelle sue pertinenze, utilizzate per l'attività didattica o ricreativa o per consentire il transito o la sosta degli alunni nei momenti di accesso e di uscita", come nel caso del piazzale antistante il cancello d'ingresso o, il percorso per l'ingresso in aula.- (Cass. Sentenza n. 21255/2022).-

La prova liberatoria ricade sull'istituto scolastico che "deve provare e dimostrare di avere correttamente assolto alla prestazione di vigilanza o che non vi sia stata la possibilità di adempiere a tale prestazione per un fatto oggettivo non riferibile ad una causa imputabile all'istituto" (Cass. sent. n. 7410/2021).

[3]

IL CASO DI SPECIE

Se questa è la regola generale, nel caso di specie, secondo il Tribunale salentino, che ha accolto la domanda giudiziale:

  • è provato che la caduta è stata causata dalla pessima manutenzione della gradinata (scalinata) in pietra, realizzata secondo le modalità costruttive risalenti agli anni '30, che, anche per l'usura, presentava evidenti disallineamenti ed anche, addirittura, risultava scivolosa e piena di muschi ed erba incolta;
  • l'istituto scolastico non aveva fornito nessuna prova liberatoria a suo discarico.-

[4]

SULLA PRESENZA DELLA MADRE

Particolare importante è che il Ministero, costituendosi in giudizio, eccepiva che, al momento della caduta, fosse presente la mamma, tenuta alla vigilanza della bambina.-

Nella sentenza non vi è traccia di motivazione sul punto; tuttavia, ci siamo già occupati in altro articolo della rilevanza della presenza di un genitore (o di chi lo rappresenta) del minore al momento dell'infortunio scolastico[2].-

Nella sentenza in commento nell'articolo richiamato, n. 408/2023 della Corte di Appello di Napoli, tanto si legge "al fine di ritenere il personale scolastico non più tenuto all'adempimento degli obblighi di protezione è necessario che il previsto successore nella posizione di garanzia (nel caso di specie, il genitore) abbia in concreto e di fatto assunto il controllo del minore. Sicché, fino a quel momento e, dunque, fino a quando tale avvicendamento nella detta posizione di garanzia non sia effettivamente avvenuto, i doveri di protezione che incombono sull'istituto scolastico e sugli insegnanti devono ritenere estesi al punto da ricomprendere anche il dovere di non perdere la vigilanza del minore. Alla luce di tutto quanto illustrato, allora, non si può attribuire alla mera presenza della madre nell'aula scolastica un valore tale da ritenere che la stessa fosse già succeduta all'insegnante nella posizione di garanzia in favore del minore. Non v'è, ad esempio, prova del fatto che la maestra fosse consapevole della presenza della madre, né che quest'ultima fosse in aula da un tempo sufficiente ad aver preso in custodia il bambino.".-

Di conseguenza, la presenza della madre (o, in generale, di un adulto) non esclude l'obbligo di sorveglianza e di prevenzione a carico dell'Istituto scolastico.-

NOTE

[1] Rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro De Matteis del Foro di Lecce.-

[2] https://tinyurl.com/sentenzanapolicda4082023 

Dal box qui a sinistra puoi scaricare direttamente il file in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo articolo, autore, link diretto)