LA PRESENZA DELLA MAMMA NON “SALVA” LA MAESTRA PER L’INFORTUNIO DEL MINORE. CDA NAPOLI SENTENZA N. 408/2023

20.04.2023
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: MINORE - INFORTUNIO SCUOLA - PRESENZA MAMMA - RESPONSABILITA' SCUOLA - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 408 2023

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA REGOLA GENERALE;

3)IL CASO DI SPECIE;

4)LA DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;

5)SUSSISTE RESPONSABILITA', MA NON DELLA MAESTRA!

[1]

IL FATTO

Con una recentissima sentenza, la Corte di Appello di Napoli affronta, e risolve, una questione abbastanza delicata su una ipotesi di responsabilità della Mastra per l'infortunio accaduto all'alunno minore, al momento della presa in consegna della Madre dello stesso.-

In particolare, nel caso di specie, un bambino inciampava in una mattonella rotta del pavimento e cadeva, urtando contro lo spigolo di un armadietto appendiabiti, privo dei dovuti sistemi di protezione, riportando una ferita lacero-contusa alla radice del naso, il tutto mentre la Maestra era intenta ad accogliere i genitori, tra cui proprio la mamma dell'alunno in questione, sopraggiunti nell'aula per prelevare i propri figli.-

La presenza della Mamma in classe è una circostanza rilevante?

[2]

LA REGOLA GENERALE

Sul tema la Suprema Corte è uniforme, fra le tante: "In tema di danni subiti dall'alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all'istituto scolastico ed al singolo insegnante, che deriva, rispettivamente, dall'iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implica l'assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali devono essere individuati e commisurati all'interesse del creditore del rapporto obbligatorio, sicché, nel caso di minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, essi impongono il controllo e la vigilanza del detto minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia".- (ex plurimis Cass 10516/2017).-

[3]

IL CASO DI SPECIE

Se questa è la regola generale, nel caso di specie la presenza della madre del minore, al momento in cui il bambino inciampava e urtava contro l'armadietto, costituiva circostanza che esonerava la Maestra da ogni obbligo di vigilanza e protezione?

Per la Corte di Appello di Napoli no, "tale elemento non è sufficiente a ritenere che fosse avvenuta la c.d. traditio del minore e che, dunque, della sua sorveglianza fosse esclusivamente responsabile il genitore e non più il personale scolastico (nella specie, l'insegnante)".-

[4]

LA DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Per la Corte di Appello partenopea, "al fine di ritenere il personale scolastico non più tenuto all'adempimento degli obblighi di protezione è necessario che il previsto successore nella posizione di garanzia (nel caso di specie, il genitore) abbia in concreto e di fatto assunto il controllo del minore. Sicché, fino a quel momento e, dunque, fino a quando tale avvicendamento nella detta posizione di garanzia non sia effettivamente avvenuto, i doveri di protezione che incombono sull'istituto scolastico e sugli insegnanti devono ritenere estesi al punto da ricomprendere anche il dovere di non perdere la vigilanza del minore. Alla luce di tutto quanto illustrato, allora, non si può attribuire alla mera presenza della madre nell'aula scolastica un valore tale da ritenere che la stessa fosse già succeduta all'insegnante nella posizione di garanzia in favore del minore. Non v'è, ad esempio, prova del fatto che la maestra fosse consapevole della presenza della madre, né che quest'ultima fosse in aula da un tempo sufficiente ad aver preso in custodia il bambino.".-

Ne consegue che l'insegnante fosse ancora responsabile della sorveglianza e, dunque, della incolumità del bambino, nel momento in cui lo stesso inciampava e si auto-procurava la lesione, essendo ancora in corso di svolgimento il rapporto scolastico da cui discende la detta responsabilità.-

[5]

SUSSISTE RESPONSABILITA', MA NON DELLA MAESTRA!

Il titolo non tragga in errore il lettore: sicuramente, nel caso di specie, vi è stata una violazione degli obblighi di custodia, di vigilanza e di protezione in capo alla Maestra[1], ma per la Corte di Appello di Napoli, il tipo di sinistro, nonché le modalità di svolgimento dello stesso, non sono addebitabili all'insegnante.-

Infatti, il bambino cadeva a causa di una sconnessione nel pavimento, in particolare una mattonella rotta, che dava luogo ad un dislivello nella pavimentazione, posto proprio dietro ai banchetti, in prossimità dell'armadietto contro cui urtava il minore.-

La presenza di un'anomalia nella pavimentazione dell'aula rappresentava un elemento che esonerava la Maestra da responsabilità in quanto, anche, l'osservanza di una maggiore diligenza nell'adempimento dei propri obblighi da parte dell'insegnante non avrebbe, in ogni caso, evitato il sinistro, giacché, tra gli obblighi di protezione e vigilanza non rientra quello di controllare l'integrità dei luoghi, che, viceversa, grava sull'Amministrazione in qualità di custode degli stessi, della cui omessa custodia e manutenzione, e dei danni a terzi che eventualmente ne derivino, risponde ai sensi dell' art. 2051 c.c..-

NOTE

[1] In ogni caso – sempre, e non solo nel caso di specie – priva di legittimazione passiva.-

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