LA QUERELA PRESENTATA TELEMATICAMENTE, MA SENZA LA FIRMA DIGITALE, DEVE CONSIDERASI PRIVA DI SOTTOSCRIZIONE E, QUINDI, IMPROCEDIBILE. PROVVEDIMENTO DEL GIP DEL TRIBUNALE DELLA SPEZIA DEL 26-1-2022.

04.04.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: QUERELA A MEZZO PEC - SENZA FIRMA DIGITALE - IMPROCEDIBILITA'

INDICE

1) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DEL GIP DEL TRIBUNALE PENALE DELLA SPEZIA.-

[1]

IL FATTO

Un avvocato presentava, a nome proprio, una querela, in modalità telematica, attraverso il Portale Deposito Atti Penali della Procura della Spezia.-

Il procedimento subiva una richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, al quale il querelante si opponeva.-

[2]

LA DECISIONE DEL GIP DEL TRIBUNALE PENALE DELLA SPEZIA

In sede di opposizione, il Gip - pur valutandola ammissibile - evidenziava come la normativa codicistica preveda, in generale, che la querela sia dotata di sottoscrizione autenticata del querelante e che lo stesso obbligo valga anche per quelle depositate telematicamente attraverso il portale, che devono presentare la firma digitale.-

Nel caso di specie, l'atto introduttivo, presentato telematicamente non presentava la firma digitale, di conseguenza il Giudice delle Indagini Preliminari disponeva l'archiviazione definitiva del procedimento, valutando la querela come non regolarmente presentata.-

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