LA PROCEDURA PER I REATI COMMESSI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DAI MINISTRI

A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: REATI MINISTERIALI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - MINISTRI - ARTICOLO 96 COSTITUZIONE - LEGGE COSTITUZIONALE 1/1989 - PROCEDURA AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - TRIBUNALE PER I MINISTRI
INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) FASE 1: PRESENTAZIONE DEI RAPPORTI, REFERTI E DENUNCE (ART. 6 LEGGE COSTITUZIONALE N. 1/1989);
3) FASE 2: IL RUOLO DEL COLLEGIO (ART. 7 E 8 LEGGE COSTITUZIONALE N. 1/1989);
4) FASE 3: LA PROCEDURA PARLAMENTARE (ART. 9 LEGGE COSTITUZIONALE N. 1/1989);
5) FASE 4: IL PROCEDIMENTO PENALE (ART. 10 LEGGE COSTITUZIONALE N. 1/1989);
6) CONCLUSIONI.-
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[1] INTRODUZIONE
La disciplina dei reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni è regolata da un complesso sistema di garanzie e procedure, prevista, in particolare dall'articolo 96 della Costituzione e dalla Legge Costituzionale n. 1/1989, che delineano un percorso dettagliato, che coinvolge sia la magistratura ordinaria che il Parlamento. Di seguito, analizziamo le principali fasi di questa procedura.
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FASE 1: PRESENTAZIONE DEI RAPPORTI, REFERTI E DENUNCE (ART. 6 LEGGE COSTITUZIONALE N. 1/1989)
I rapporti, i referti e le denunce relativi ai reati di cui all'articolo 96 della Costituzione devono essere presentati o inviati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello competente per territorio. -
Il Procuratore della Repubblica, entro 15 giorni, deve trasmettere gli atti al collegio di cui all'articolo 7, senza svolgere alcuna indagine preliminare. Contestualmente, deve informare i soggetti interessati (Presidente del Consiglio, Ministri o ex Ministri) della trasmissione degli atti, affinché questi possano presentare memorie o chiedere di essere ascoltati.
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FASE 2: IL RUOLO DEL COLLEGIO
(ART. 7 E 8 LEGGE COSTITUZIONALE N. 1/1989)
Il collegio è un organo giurisdizionale speciale, istituito presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello. È composto da tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra i Magistrati con almeno cinque anni di esperienza, presieduto, tra questi, da quello dal con le funzioni più elevate o, in caso di parità, dal più anziano d'età.-
Il Collegio ha il compito di valutare gli atti trasmessi dal Procuratore della Repubblica e di svolgere eventuali indagini preliminari. Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti, il collegio deve decidere se:
1. Archiviare il caso: se ritiene che non vi siano elementi sufficienti per procedere, il Collegio dispone l'archiviazione con un decreto non impugnabile. Prima di archiviare, il Procuratore della Repubblica può richiedere ulteriori indagini, che il Collegio deve concludere entro 60 giorni.
2. Trasmettere gli atti al Parlamento: se il collegio ritiene che vi siano elementi per procedere, trasmette gli atti con una relazione motivata al Presidente della Camera o del Senato (a seconda del caso), per l'avvio della procedura parlamentare di autorizzazione a procedere.-
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FASE 3: LA PROCEDURA PARLAMENTARE
(ART. 9 LEGGE COSTITUZIONALE N. 1/1989)
Il Presidente della Camera o del Senato (a seconda del caso) invia immediatamente gli atti alla Giunta competente per le autorizzazioni a procedere, che svolge un'istruttoria preliminare. La giunta può sentire i soggetti interessati e permettere loro di prendere visione degli atti. Successivamente, riferisce all'assemblea della Camera con una relazione scritta.-
L'assemblea si riunisce entro 60 giorni dal ricevimento degli atti e decide, a maggioranza assoluta, se concedere o negare l'autorizzazione a procedere. L'autorizzazione può essere negata solo se l'assemblea ritiene, con valutazione insindacabile, che l'indagato abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo.
Se l'autorizzazione è concessa, gli atti sono rimessi al collegio per la continuazione del procedimento. In caso contrario, il procedimento si interrompe.
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FASE 4: IL PROCESSO PENALE
(ART. 10 LEGGE COSTITUZIONALE N. 1/1989)
Una volta ottenuta l'autorizzazione a procedere, il caso è deferito al Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio, che agisce come giudice di primo grado. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 durante le indagini preliminari. (vedi paragrafi n. 1 e n. 2 sopra)
Durante il procedimento penale, il Presidente del Consiglio, i Ministri e gli altri inquisiti membri del Parlamento godono di particolari garanzie. Ad esempio, non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale (come arresti, intercettazioni o perquisizioni) senza l'autorizzazione della Camera competente, salvo che siano colti in flagranza di reato.-
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CONCLUSIONI
La procedura delineata dall'articolo 96 della Costituzione e dalla Legge Costituzionale n. 1/1989, attraverso un sistema di controlli incrociati che coinvolge sia la Magistrature, che il Parlamento, rappresenta un equilibrio tra l'esigenza di garantire la giustizia penale e la necessità di tutelare le prerogative costituzionali delle alte cariche dello Stato, anche da potenziali ingerenze, pur ribadendo che neanche queste figure possono essere al di sopra della legge.-
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:
- Introduzione: I reati commessi dal Presidente del Consiglio e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni sono regolati dall'art. 96 della Costituzione e dalla Legge Costituzionale n. 1/1989, che prevede un procedimento articolato tra Magistratura e Parlamento.
- Fase 1 - Presentazione delle denunce: I rapporti, referti e denunce sui reati ministeriali devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica, che li inoltra al Collegio senza svolgere indagini preliminari.
- Fase 2 - Il ruolo del Collegio: Un organo giurisdizionale speciale esamina gli atti e decide se archiviare il caso o trasmetterlo al Parlamento per la richiesta di autorizzazione a procedere.
- Fase 3 - Procedura parlamentare: La Giunta per le autorizzazioni esamina la richiesta e l'Assemblea decide, a maggioranza assoluta, se concedere l'autorizzazione a procedere o interrompere il procedimento.
- Fase 4 - Il processo penale: Se autorizzato, il procedimento continua davanti al Tribunale competente, con specifiche garanzie per le alte cariche dello Stato, che non possono subire misure restrittive senza autorizzazione parlamentare.
- Conclusioni: La normativa bilancia la necessità di giustizia con la tutela delle prerogative istituzionali, garantendo che anche le più alte cariche dello Stato siano soggette alla legge.
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