LA PREVISIONE, CONCORSUALE, DI UNA ALTEZZA MINIMA IDENTICA FRA UOMINI E DONNE E’ DISCRIMINATORIA. CASSAZIONE N. 18668/2023

04.07.2023

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: CONCORSO - REQUISITO ALTEZZA MINIMA INDENTICA TRA UOMO E DONNA - DISCRIMINAZIONE - CASS. 18668 /2023 

INDICE

1 ) IL FATTO

2) LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE.-

[1]

IL FATTO

Della questione – fatta di giudizi seriali – ci eravamo già occupati[1] ed ora uno di quei provvedimenti, emessi dalla Corte di Appello di Bari, è stat oggetto di pronuncia, definitiva, avanti alla Corte di Cassazione.-

La questione è semplice: è discriminatoria la previsione, concorsuale, di una altezza, minima, identica fra uomini e donne?

[2]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte, senza discordarsi da propri precedenti, nonché dalla sentenza impugnata (la n. 1863/2019 della Corte di Appello di Bari[2]) confermava la sussistenza di una discriminazione di genere, in quanto la previsione di una altezza minima, identica, fra uomini e donne, comporta una posizione di svantaggio, nell'accesso alla selezione concorsuale, per quest'ultime (a meno che non sia oggettivamente giustificata).-


NOTE

[1] https://tinyurl.com/altezzaminimabari

[2] Citata nell'articolo sopra indicato, del quale si riporta un passo:

LA GIURISPRUDENZA SUL PUNTO

A questo proposito, occorre sin da subito che la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 163/1993, si era occupata, in generale, della questione, tanto statuendo: "la previsione di un'altezza minima identica per gli uomini e per le donne - quale requisito fisico - per l'accesso ad un pubblico concorso, viola il principio di eguaglianza", aggiungendo che "l'adozione di un trattamento giuridico uniforme - cioè la previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro, che è identico per gli uomini e per le donne, - è causa di una "discriminazione indiretta" a sfavore delle persone di sesso femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica statisticamente riscontra-bile e obiettivamente dipendente dal sesso".-

Anche la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi, più volte sul tema: "E' illegittimo stabilire un limite minimo di statura per il lavoratore che, in definitiva, dovrà svolgere mansioni amministrative, anche se collegate a un servizio, come quello delle ferrovie, che richiede di manovrare impianti e impone dunque una certa prestanza fisica. Risulta contro i principi costituzionali, poi, la previsione di livello minimo di altezza che sia identico per uomini e donne. E laddove la disposizione scaturisca da un decreto ministeriale come nel caso del settore dei trasporti la legittimità del provvedimento deve essere apprezzata dal giudice del merito che può anche disapplicarlo" (ex plurimis Cass. Sezione Lavoro 8167/2020, n. 3196/2019 e n. 27729/2019).-

Anche la giustizia di merito è conforme sul punto: "La previsione, nella procedura di assunzione di personale, di un requisito di altezza identico per uomini e donne (nella specie di mt 1,60) integra una discriminazione indiretta di genere vietata dal D.Lgs. n. 198/2006, ove tale requisito non risulti oggettivamente giustificato alla luce della sua pertinenza e proporzionalità rispetto alle mansioni da espletare." (Trib. Firenze Sezione Lavoro sentenza del 4/4/2019, nonché, sempre del distretto barese (Trib. Bari n.17/2018 e Corte App. Bari n. 1863/2019, per fattispecie identiche).-

In conclusione di questo paragrafo, si evidenzia che anche il Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite aveva condannato l'Italia, con decisione del 7-4-2020, per aver previsto un'altezza minima, uguale sia per le donne che per gli uomini, per poter lavorare nei vigili del fuoco «è discriminatorio nei confronti delle donne», avendo, di fatto, negato l'assunzione nel predetto corpo ad una giovane donna alta un metro e 61 cm contro il metro e 65 di altezza minima richiesta per entrambi i sessi.-

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