LA MALATTIA PSICHICA NON BASTA PER IL VOTO ASSISTITO, A LESINA SI RIVOTA E IL RISULTATO SI RIBALTA

09.08.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: 🗳️ Voto assistito · 🏛️ Consiglio di Stato · ⚖️ Elezioni comunali · 📍 Lesina · ♿ Diritto di voto

INDICE

1️ IL FATTO
2️
LA SENTENZA
3️
LE URNE SCRIVONO LA CONCLUSIONE

1️⃣ 🗳️ Le elezioni comunali di Lesina del 2025 si erano concluse con appena due voti di scarto. Il risultato è stato impugnato anche per l'ammissione di alcuni elettori al voto assistito.

2️⃣ ⚖️ Il Consiglio di Stato ha confermato che la sola patologia psichica o disabilità cognitiva non basta: occorre un impedimento fisico che impedisca l'espressione materiale del voto.

3️⃣ 🔄 Ripetute le votazioni nelle sezioni 1, 2, 3 e 4, il risultato si è ribaltato: la candidata precedentemente sconfitta è stata eletta sindaca con 131 voti di vantaggio.

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1️ IL FATTO

Le elezioni comunali di Lesina del 25 e 26 maggio 2025 si erano concluse con uno scarto minimo, di soli due voti tra i due candidati sindaci.-

I candidati della lista sconfitta si erano rivolti al TAR Puglia contestando due aspetti:

  • la mancata attribuzione di alcune schede;
  • l'ammissione al voto assistito[1] di diversi elettori nelle sezioni nn. 1, 2, 3 e 4.-

Secondo i ricorrenti, tuttavia, in alcuni casi l'ammissione sarebbe avvenuta senza che risultassero gli specifici presupposti previsti dall'art. 41 del d.P.R. n. 570/1960, in quanto

  • Alcune certificazioni erano generiche;
  • altre non descrivevano la patologia;
  • talune ammissioni risultavano fondate sulla semplice condizione di disabilità o sulla nomina di un tutore, senza l'indicazione di un impedimento fisico alla materiale espressione del voto.-

Con la sentenza n. 71/2026, pubblicata il 21 gennaio 2026, il TAR Puglia aveva respinto le contestazioni relative alle schede, ma accolto la domanda subordinata riguardante il voto assistito.-

Di conseguenza, aveva annullato le operazioni elettorali svolte nelle sezioni 1, 2, 3 e 4, disponendo che si rivotasse.-

La decisione è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato dalla lista risultata vincitrice nella prima tornata elettorale.-

2️ LA SENTENZA

Con la sentenza n. 4360/2026, pubblicata il 1° giugno 2026, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, ribadendo questo principio:

il voto assistito presuppone un impedimento di natura fisica che renda impossibile l'espressione materiale del voto.-

L'art. 41 del d.P.R. n. 570/1960 fa riferimento alla cecità, all'amputazione delle mani, alla paralisi e agli altri impedimenti di analoga natura e gravità.-

Non è sufficiente, tuttavia, che la patologia sia grave. È necessario che sia tale da impedire materialmente all'elettore di esprimere autonomamente la propria preferenza.-

La malattia psichica, cognitiva o mentale non consente, di per sé, l'ingresso in cabina di un accompagnatore.-

La ragione è precisa: nel voto assistito l'accompagnatore deve limitarsi a eseguire materialmente una volontà già formata dall'elettore. Se l'impedimento riguarda la formazione stessa della volontà, l'accompagnatore rischierebbe di sostituirsi, anche soltanto parzialmente, all'elettore, compromettendo i principi costituzionali di personalità, libertà e segretezza del voto.-

Per autorizzare il voto assistito non bastano una formula generica o la semplice attestazione della necessità di un accompagnatore. Dal verbale o dalla documentazione deve emergere un impedimento fisico concretamente riconducibile ai casi previsti dalla legge[2].

La sentenza non afferma, naturalmente, che la persona affetta da una patologia psichica perda il diritto di voto.-

Stabilisce una cosa diversa: la patologia psichica, da sola, non legittima il voto assistito, salvo che coesista anche un impedimento fisico che renda impossibile la materiale espressione della preferenza.-

3️ LE URNE SCRIVONO LA CONCLUSIONE

Il 26 e 27 luglio 2026 gli elettori delle sezioni 1, 2, 3 e 4 di Lesina sono tornati alle urne. I voti espressi nelle sezioni 5 e 6 nel maggio 2025 sono invece rimasti validi.-

Questa volta il risultato non è stato deciso sul filo di due schede: la candidata che nel 2025 aveva perso per appena due voti è stata così eletta sindaca con 131 voti di vantaggio sul precedente vincitore.-

In definitiva, la sola patologia psichica o disabilità cognitiva non legittima il voto assistito. È necessario che sussista un impedimento fisico che renda impossibile esprimere materialmente una volontà autonomamente formata.-

L'accompagnatore può aiutare l'elettore a manifestare materialmente la propria scelta, ma non può partecipare alla sua formazione né sostituirsi allo stesso.-

NOTE

[1] Il voto assistito permette all'elettore fisicamente impossibilitato a esprimere materialmente il proprio voto di entrare in cabina con un accompagnatore di fiducia.

[2] Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha rilevato diverse criticità:

  • nella sezione n. 1, un elettore era stato ammesso sulla base della nomina di un tutore e dell'indicazione di un generico "altro impedimento";
  • nella sezione n. 2, il certificato non descriveva la patologia e si limitava ad attestare l'impossibilità di votare senza accompagnatore;
  • nella sezione n. 3, dalla documentazione non emergeva un impedimento alla materiale espressione del voto;
  • nella sezione n. 4, i certificati inizialmente non c'erano e quelli successivamente prodotti non indicavano adeguatamente la natura della patologia.