LA FABBRICA NON È UN TATAMI: COLPISCE PER SCHERZO IL COLLEGA, LICENZIAMENTO LEGITTIMO

31.08.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: 🥋 #Taekwondo ⚖️ #Licenziamento 👷 #DirittoDelLavoro 🤝 #RapportoFiduciario 📚 #IlPeriscopioDelDiritto

INDICE

1️IL FATTO

2️LA SENTENZA

🔵 DUE COLPI "PER SCHERZO" – In fabbrica un lavoratore dice al collega «Ti faccio vedere una mossa di Taekwondo» e lo colpisce due volte. I testimoni parlano di pugno chiuso e di colpi forti; il collega avverte dolore anche il giorno successivo.

🔵 IL CCNL NON LO SALVA – L'art. 69 del CCNL Industria Alimentare prevede sanzioni conservative, ma consente una punizione più grave quando lo giustificano l'entità o la gravità dell'infrazione.

🔵 ANCHE LA PRIMA VOLTA PUÒ COSTARE IL POSTO – L'assenza di precedenti disciplinari non rende automaticamente meno grave il fatto. Per il Tribunale, la condotta compromette il rapporto fiduciario e la serenità dell'ambiente di lavoro: licenziamento legittimo.-

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1️ IL FATTO

Il Taekwondo è un'arte marziale coreana e, solitamente, si pratica in palestra, sul tatami, con tecniche, regole e protezioni.-

La bollatrice di una linea produttiva, invece, non risulta ancora riconosciuta come palestra.-

Eppure, sono le 21.55, mancano pochi minuti alla fine del turno e un operaio decide che quello potrebbe essere il momento giusto per una piccola dimostrazione pratica.-

Si avvicina a un collega e gli dice: «Ti faccio vedere una mossa di Taekwondo».-

Una frase che, pronunciata in palestra, probabilmente non avrebbe destato particolare preoccupazione, ma su posto di lavoro assume un significato diverso..

Anche perché alla spiegazione teorica segue immediatamente quella pratica: due colpi, forti e sordi, altro che scherzo!

Il collega arretra e avverte dolore.-

Non si assenta dal lavoro e non riporta conseguenze fisiche permanenti, ma il giorno successivo riferisce di avere ancora male.-

L'azienda, evidentemente poco interessata ad inserire le arti marziali tra le attività ricreative di fine turno, contesta il comportamento e dispone il licenziamento per giusta causa.-

Il lavoratore impugna: non era un'aggressione. Era una burla.-

A quel punto la domanda diventa inevitabile: dove finisce lo scherzo e dove comincia una condotta tanto grave da costare il posto di lavoro?

2️ LA SENTENZA

Con la sentenza n. 178/2026, il Tribunale di Asti, nella persona della Dott.ssa Ivana Lo Bello, respinge il ricorso e ritiene legittimo il licenziamento.-

Il lavoratore non nega di aver colpito il collega.-

Contesta il significato di quei colpi.-

Nella sua versione si sarebbe trattato di una dimostrazione scherzosa di arti marziali, avvenuta durante una conversazione pacifica.-

Ma tra i due non risultava neppure esserci un particolare rapporto di amicizia o confidenza.-

Sostiene inoltre di aver utilizzato il palmo della mano aperta, senza caricare i colpi e senza provocare una particolare reazione nel collega.-

I testimoni parlano di pugno chiuso, di colpi sufficientemente forti da essere uditi nonostante il rumore del reparto e del collega che, dopo essere stato raggiunto, arretra, intimorito.-

Il lavoratore aveva giocato una delle sue carte principali sul CCNL Industria Alimentare: le disposizioni richiamate nella contestazione prevedevano sanzioni conservative, come ammonizione, multa o sospensione.-

Perché, allora, arrivare direttamente al licenziamento?

Per il Tribunale, la risposta è nello stesso art. 69 del CCNL. La norma prevede sì sanzioni conservative, ma fa salva la possibilità di una punizione più grave quando siano l'entità o la gravità dell'infrazione a giustificarla.-

E, secondo il giudice, questo era proprio uno di quei casi.-

Il fatto che non vi fossero state lesioni o conseguenze permanenti non basta, quindi, a ridimensionare l'accaduto.-

Perché il problema non è soltanto quanto male abbiano fatto quei colpi, ma ciò che una condotta del genere può significare all'interno di un luogo di lavoro.-

Secondo il Tribunale, infatti, colpire un collega in quelle circostanze può compromettere la fiducia del datore sulla capacità del dipendente di mantenere rapporti rispettosi dell'integrità fisica e morale degli altri lavoratori, incidendo anche sulla serenità dell'ambiente di lavoro e sul regolare svolgimento dell'attività produttiva.-

Inoltre, il Tribunale afferma espressamente che «la circostanza che si tratti della prima infrazione disciplinare commessa non rende meno grave la condotta».-

In altre parole, non esiste una regola per cui alla prima infrazione il datore debba necessariamente fermarsi ad ammonimento o sospensione.-

Anche il primo episodio può costare il posto, se è abbastanza grave da spezzare il rapporto di fiducia.-

Ed è proprio ciò che, per il Tribunale di Asti, è accaduto in questo caso.-