LA DOCENTE HA DIRITTO DI CONOSCERE LE SEGNALAZIONI, ANCHE ANONIME, DEI GENITORI.

13.05.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1️⃣IL FATTO
2️⃣ LA SENTENZA DEL TAR VENETO
3️⃣ LE SEGNALAZIONI INFORMALI NON SONO "INVISIBILI"
4️⃣ IL SEGNALANTE NON HA UN DIRITTO AUTOMATICO ALL'ANONIMATO

1️⃣ La docente ha un interesse concreto a conoscere le segnalazioni 👩‍🏫📄
Se le segnalazioni dei genitori hanno inciso, anche indirettamente, sulla sua posizione lavorativa, la docente ha diritto di sapere cosa è stato scritto  e perché quelle comunicazioni hanno avuto conseguenze sulla sua attività professionale.

2️⃣ Le segnalazioni informali non sono documenti "fantasma" 📩👀
Per il TAR Veneto, non contano solo gli atti ufficiali o protocollati: anche e-mail, note interne e comunicazioni scritte possono essere oggetto di accesso agli atti, se detenute dalla scuola e collegate a una situazione giuridicamente rilevante.

3️⃣ Chi segnala non ha sempre diritto all'anonimato ⚖️🚫
Il segnalante non può pretendere automaticamente di restare anonimo. Se la segnalazione incide sulla vita lavorativa o professionale della persona segnalata, quest'ultima può avere diritto a conoscere anche la provenienza dell'atto, salvo specifiche e motivate ragioni di riservatezza.


1️ INTRODUZIONE

Una docente dopo aver ricevuto una serie di segnalazioni, provenienti dai genitori - o comunque dalla rappresentante di classe - contenenti rilievi sulla sua attività professionale, e, per questo motivo, senza nessun procedimento disciplinare, veniva spostata in altra se<ione, con dimezzamento dell'orario.-

La docente, di conseguenza, protocollava una formale istanza di accesso agli atti all'Istituto scolastico, per prendere conoscenza del contenuto di quelle segnalazioni e spiegava di voler tutelare i propri diritti lavorativi, personali e professionali, compresi quelli relativi alla dignità professionale e alla immagine personale.-

L'Istituto respingeva l'istanza, motivando che "non essendoci un procedimento disciplinare nei confronti della docente, e trattandosi l'assegnazione dei docenti alle classi di un atto organizzativo interno, non vi sarebbero stati elementi sufficienti per accogliere la richiesta di accesso."-

La docente, a quel punto, proponeva ricorso al Tar, assistita dall'Avv. Innocenzo D'Angelo.-

2️ LA SENTENZA

Il TAR Veneto con la sentenza n. 681/2026 ha accolto il ricorso qualificando l'interesse all'accesso era diretto, concreto e attuale, come richiesto dall'art. 22 della legge n. 241/1990.-

Non si trattava, infatti, di una richiesta esplorativa, curiosa o meramente investigativa, ma diretta a conoscere quali affermazioni fossero state rese sul suo conto e se tali affermazioni avessero contribuito alla decisione di modificare la sua assegnazione oraria.-

Questo collegamento, secondo il TAR, è sufficiente a fondare il diritto di accesso.-

3️⃣LE SEGNALAZIONI INFORMALI NON SONO "INVISIBILI"

Uno dei passaggi più forti della sentenza riguarda la natura delle segnalazioni.-

La scuola sosteneva che fossero semplici comunicazioni informali, prive della forma tipica dell'atto amministrativo.-

Il TAR, però, taglia corto: l'accesso non riguarda solo gli atti ufficiali e protocollati, ma anche e-mail, segnalazioni, note interne e comunicazioni scritte, se detenute dalla Pubblica Amministrazione e collegate a una situazione giuridicamente rilevante.-

Il punto è chiaro: se una segnalazione viene usata, anche indirettamente, per valutare la posizione professionale di una docente, non può restare nascosta.-

Non può esistere quando serve alla scuola e sparire quando la docente chiede di conoscerla.-

Per il TAR, una segnalazione non può diventare un "documento fantasma": abbastanza importante da incidere sulla vita lavorativa di una persona, ma non abbastanza trasparente da poter essere conosciuta dalla stessa.-

4️⃣ IL SEGNALANTE NON HA UN DIRITTO AUTOMATICO ALL'ANONIMATO

Per il TAR, che richiama un principio già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, chi presenta una segnalazione nei confronti di un'altra persona non può pretendere automaticamente di restare anonimo.

Il punto è semplice: se quella segnalazione può incidere sulla posizione lavorativa, professionale o personale del soggetto segnalato, quest'ultimo deve poter conoscere anche la provenienza dell'atto, salvo specifiche e motivate esigenze di riservatezza.

In altri termini, l'anonimato non è una copertura automatica.-

Può essere riconosciuto solo in casi particolari, da dimostrare concretamente.-

Se segnalare è un diritto, chi segnala, quindi, deve sapere che la segnalazione non è un atto "invisibile": soprattutto quando produce conseguenze sulla vita professionale altrui, può diventare oggetto di accesso agli atti.-

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