LA DENUNCIA TARDIVA DEL SINISTRO NON DETERMINA AUTOMATICAMENTE LA PERDITA DELLA MANLEVA

23.10.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1️⃣LA VICENDA

2️⃣ LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI

3️⃣ CONCLUSIONI

1️⃣ IL RITARDO NON BASTA. La denuncia tardiva del sinistro non comporta automaticamente la perdita della manleva assicurativa.

2️⃣ OCCORRE DISTINGUERE DOLO E COLPA. La decadenza ex art. 1915, primo comma, c.c. presuppone il fine specifico di ingannare l'assicuratore; la violazione colposa può comportare una riduzione commisurata al danno subito dalla compagnia, se provato.

3️⃣ LA PROVA È DECISIVA. Nel caso esaminato dal Tribunale di Trani, la compagnia non aveva allegato né dimostrato un concreto pregiudizio riconducibile al ritardo.

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1️⃣ LA VICENDA

La denuncia tardiva del sinistro non determina automaticamente la perdita del diritto all'indennizzo. È il punto centrale della sentenza n. 1198/2026 del Tribunale di Trani, a firma del Dott. Claudio Di Giacinto, che ha respinto l'eccezione di una compagnia assicurativa, attribuendo rilievo alla mancata dimostrazione di un pregiudizio derivante dal ritardo dell'assicurato nel fornire tale comunicazione.-

La controversia nasceva dalla richiesta risarcitoria di un paziente nei confronti del proprio odontoiatra.-

Chiamato a rispondere dei danni, il sanitario aveva chiesto di essere tenuto indenne dalla propria assicurazione per la responsabilità professionale. La compagnia aveva però contestato l'operatività della polizza, sostenendo, tra l'altro, che la denuncia fosse stata presentata oltre il termine previsto dal contratto, cioè venti giorni dopo, invece di quelli previsti.-

2️⃣ LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI

Il Tribunale di Trani ha respinto l'eccezione, chiarendo che l'eventuale violazione di tale obbligo «non costituisce elemento idoneo ad incidere sulla "operatività della polizza".-

Le eventuali conseguenze possono verificarsi, diversamente, solo e direttamente sull'esclusione o la riduzione dell'indennizzo. -

L'art. 1915 c.c. distingue infatti tra

  • omissione dolosa dell'avviso, che determina la decadenza:
  • omissione colposa, che consente soltanto di ridurre l'indennizzo in misura del pregiudizio subito dalla compagnia.-

La sanzione più grave richiede qualcosa di più della semplice consapevolezza di non aver denunciato il sinistro: l'assicurato deve aver taciuto con lo specifico intento di ingannare l'assicuratore, procurando un vantaggio a sé o a terzi.-

Se questo intento manca, spetta alla compagnia dimostrare quale concreto pregiudizio le abbia causato il ritardo e in quale misura; la riduzione potrebbe anche raggiungere l'intero indennizzo, ma solo se tale pregiudizio viene provato.-

Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto che la denuncia dopo venti giorni non integrasse un inadempimento capace di incidere sulla misura dell'indennizzo, anche perché l'assicurazione non aveva allegato né provato alcun pregiudizio causato dal lieve ritardo rispetto al termine contrattuale.-

3️⃣ CONCLUSIONI

Sul tema è intervenuta anche la Cassazione, con l'ordinanza n. 20447/2026, chiarendo che il ritardo, anche se volontario, non comporta automaticamente la perdita dell'indennizzo.-

Nel caso sottoposto alla Suprema Corte l'assicurato, un imprenditore nel settore delle costruzioni, aveva denunciato un sinistro ben….venti (20!) mesi dopo!

Anche in questo caso la Corte non aveva ravvisato un eventuale intento fraudolento e, in sua assenza, un concreto pregiudizio subito dalla compagnia. che a sua volta nulla aveva dimostrato sul punto.-

Naturalmente, non si tratta di una regola generale, ma un principio che va valutato caso per caso.-