LA CONVENZIONE DI AARHUS: IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI E GLI OBBLIGHI DEI COMUNI.
A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: CONVENZIONE DI AARHUS – DIRITTO AMBIENTALE – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI – TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – DIRITTI DEI CITTADINI – AMMINISTRAZIONI LOCALI – COMUNE E AMBIENTE – PARTECIPAZIONE PUBBLICA – GIUSTIZIA AMBIENTALE – OBBLIGHI AMMINISTRATIVI – PROTEZIONE DELL'AMBIENTE – QUALITÀ DELL'ARIA – GESTIONE DEI RIFIUTI – RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALE – DEMOCRAZIA AMBIENTALE – VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE – VIA – DATI AMBIENTALI – INFORMAZIONE E AMBIENTE – RUOLO DEI COMUNI – RIFORMA COSTITUZIONALE – AMBIENTE
INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CONVENZIONE DI AARHUS;
3) IL DIRITTO DI CONOSCERE LE INFORMAZIONI AMBIENTALI;
4) OBBLIGHI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI: IL RUOLO DEL COMUNE;
5) CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI;
6) CONCLUSIONI.-
*****
[1]
INTRODUZIONE
La Convenzione di Aarhus, adottata il 25 giugno 1998 nella città danese omonima, è uno dei trattati internazionali più importanti sui diritti ambientali. Questo accordo sancisce tre diritti fondamentali per i cittadini:
- l'accesso alle informazioni ambientali[1];
- la partecipazione ai processi decisionali che riguardano l'ambiente;
- accesso alla Giustizia in materia ambientale[2].-
Questi diritti mirano a rendere i cittadini protagonisti attivi nella tutela dell'ambiente, garantendo trasparenza e responsabilità da parte delle autorità pubbliche. -
[2]
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CONVENZIONE DI AARHUS
La Convenzione si basa su tre pilastri principali:
1. Accesso alle informazioni ambientali: Ogni cittadino ha il diritto di ottenere informazioni sull'ambiente dalle Autorità pubbliche, senza dover giustificare il motivo della domanda;
2. Partecipazione ai processi decisionali: I cittadini devono essere coinvolti nelle decisioni che riguardano l'ambiente, ad esempio in merito a progetti con impatti significativi;
3. Accesso alla giustizia in materia ambientale: in caso di violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione, è possibile ricorrere a strumenti legali per ottenere tutela.-
In questo articolo, l'attenzione è rivolta al primo pilastro, ovvero al diritto di accesso alle informazioni ambientali, e agli obblighi che ne derivano per le amministrazioni locali, come i Comuni.-
[3]
IL DIRITTO DI CONOSCERE LE INFORMAZIONI AMBIENTALI
La trasparenza è il cuore del primo pilastro. In Italia, le autorità pubbliche devono:
- Rispondere alle richieste di informazioni entro 30 giorni (prorogabili a 60 in casi complessi);
- Fornire dati in formato digitale, chiaro e comprensibile.-
Chiunque, che si tratti di un cittadino, di un'associazione o di un'impresa, può chiedere[3] informazioni senza dover giustificare[4] il motivo della richiesta[5].
Il ruolo attivo dei cittadini e delle
associazioni
La Convenzione invita i cittadini a essere protagonisti nella tutela
ambientale, utilizzando strumenti come:
- richieste di informazioni[6];
- partecipazione a consultazioni pubbliche;
- azioni legali in caso di mancata trasparenza o di rifiuto.-
Le associazioni ambientali giocano un ruolo chiave, sensibilizzando la popolazione, diffondendo informazioni e rappresentando la società civile nei processi decisionali. In caso di violazioni, possono anche ricorrere alla giustizia per difendere l'interesse pubblico.-
[4]
OBBLIGHI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI: IL RUOLO DEL COMUNE
I Comuni, insieme ad altre Autorità Pubbliche (si pensi alle Agenzie Regionali per l'Ambiente, le Province e le Regioni), sono tra i protagonisti principali dell'attuazione della Convenzione e devono garantire:
Gestione e aggiornamento dei dati ambientali:
- Raccogliere informazioni su temi come qualità dell'aria, gestione dei rifiuti, inquinamento;
- Pubblicare questi dati su portali web o altri canali accessibili.
Risposte tempestive e chiare:
- Le richieste dei cittadini devono essere evase rapidamente, spiegando eventuali dinieghi.
Diffusione preventiva:
- Pubblicare dati rilevanti (ad esempio su rischi ambientali) senza attendere richieste.
Partecipazione pubblica:
- Garantire consultazioni aperte nei processi decisionali, come nella valutazione di impatto ambientale (VIA).
Questi obblighi non sono solo un dovere legale, ma anche un'opportunità per costruire fiducia e trasparenza nel rapporto tra istituzioni e cittadini.-
[5]
CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI
Il mancato rispetto della Convenzione di Aarhus può avere conseguenze significative:
- Conseguenze legali:
- I cittadini possono fare ricorso al tribunale amministrativo se non ricevono le informazioni richieste o non sono coinvolti nei processi decisionali;
- Perdita di fiducia:
- La mancanza di trasparenza può comportare la perdita della fiducia della comunità nelle istituzioni pubbliche, creando conflitti e disillusione;
- Danni all'ambiente e alla salute pubblica:
- Senza un'adeguata informazione, la popolazione potrebbe non essere consapevole di rischi ambientali come l'inquinamento o i disastri naturali, con conseguenze potenzialmente gravi per la salute e il territorio.
[6]
CONCLUSIONI
La Convenzione di Aarhus rappresenta un pilastro della democrazia ambientale, affermando il diritto alla trasparenza e alla partecipazione come strumenti essenziali per tutelare l'ambiente.
I Comuni e le amministrazioni pubbliche devono assumere un ruolo guida, rispettando e promuovendo i principi della Convenzione per costruire un rapporto di fiducia con i cittadini.
Investire nella condivisione delle informazioni significa garantire non solo il diritto dei cittadini, ma anche il benessere delle generazioni future, in linea con la recente riforma costituzionale italiana che ha sancito la tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali della Repubblica.
Strumenti
utili per i cittadini:
Per chi volesse esercitare il diritto di accesso alle informazioni ambientali, si
consiglia di
- Utilizzare i moduli disponibili sui siti web delle amministrazioni;
- Verificare i portali di trasparenza comunali;
- Contattare direttamente l'ufficio preposto (ad esempio, Ufficio Ambiente).-
NOTE
[1] La definizione di "informazioni ambientali" in Italia è fornita dal D.lgs. 195/2005, che recepisce la Direttiva 2003/4/CE. Comprende qualsiasi dato (in formato scritto, visivo, sonoro, elettronico, ecc.) relativo:
- Agli elementi dell'ambiente (aria, acqua, suolo, biodiversità, paesaggi, ecc.);
- Ai fattori che li influenzano (sostanze, energia, emissioni, attività umane);
- Alle misure amministrative per la loro tutela (politiche, piani, leggi, costi/benefici);
- Alla salute umana e condizioni di vita, in quanto legate allo stato dell'ambiente.-
[2] La normativa italiana sull'accesso alle informazioni ambientali si sviluppa attraverso diverse leggi e decreti:
- Legge 349/1986: Introduzione della divulgazione ambientale con l'istituzione del Ministero dell'Ambiente;
- D.lgs 39/1997: Recepimento della Direttiva 90/313/CEE, che garantisce l'accesso pubblico alle informazioni senza necessità di interesse diretto;
- Legge 108/2001: Ratifica della Convenzione di Aarhus;
- D.lgs 195/2005: Recepimento della Direttiva 2003/4/CE, con obblighi di trasparenza e diffusione proattiva delle informazioni ambientali;
- D.lgs 33/2013 e D.lgs 97/2016 (FOIA): Norme sulla trasparenza che includono dati ambientali tra le informazioni accessibili;
- Codice dell'Ambiente (D.lgs 152/2006): Regola accesso, trasparenza e partecipazione nei procedimenti di VIA/VAS e autorizzazioni ambientali.-
La riforma costituzionale del 2022 rafforza la tutela ambientale, includendo la protezione dell'ambiente e della biodiversità tra i principi fondamentali (art. 9 e art. 41 della Costituzione).
[3] Per esercitare il diritto di accesso alle informazioni ambientali, è necessario presentare una richiesta scritta, preferibilmente tramite moduli precompilati. La domanda deve specificare chiaramente l'informazione o il documento desiderato, fornendo elementi utili alla sua individuazione. Occorre inoltre comprovare la propria identità e, se del caso, i poteri di rappresentanza.
[4] Nonostante l'accesso alle informazioni ambientali sia libero, in caso di contenzioso, il Giudice – ed ancora prima l'Amministrazione che riceve la richiesta – può valutare se il richiedente abbia un interesse effettivamente "ambientale" per decidere sull'accoglimento dell'istanza. (Cons. Stato n. 2635/2023).
[5]Il TAR Perugia (sent. n. 320/2024) ha ribadito che l'accesso alle informazioni ambientali, tutelato dall'art. 3, co. 3 del D.Lgs. 195/2005, deve essere garantito a chiunque, promuovendo una pubblicità integrale delle informazioni detenute dalle amministrazioni. Tale accesso privilegia gli interessi legati a diritti fondamentali, come salute e ambiente, rispetto alla riservatezza dei dati aziendali o personali (cfr. TAR Toscana n. 1334/2022; TAR Lazio n. 2652/2021).
[6] Il Consiglio di Stato (sent. n. 6611/2023) ha chiarito che l'accesso alle informazioni ambientali comprende non solo dati e documenti strettamente connessi all'ambiente, ma anche scelte, azioni e attività amministrative che lo riguardano, direttamente o indirettamente, includendo atti che coinvolgono la tutela ambientale.-