LA CAPPELLA DI FAMIGLIA E IL DIVIETO DI SEPOLTURA DI ESTRANEI. CDS N. 7042/2025

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) LA SENTENZA DEL TAR BARI;
3) LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO;
4) CONCLUSIONI.-
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1️⃣ La vicenda – Un familiare ricorre contro il Comune perché in una cappella privata erano state tumulate persone estranee, nonostante il divieto espresso nell'atto di concessione originario.
2️⃣ Il TAR Bari – Accoglie il ricorso: il divieto è tassativo, le dichiarazioni sostitutive prive di protocolli non hanno valore, e il Comune avrebbe dovuto ordinare l'estumulazione.
3️⃣ Il Consiglio di Stato – Ribalta tutto: riconosce validità alle dichiarazioni sostitutive, ammette la tumulazione di estranei conviventi o meritevoli anche con autorizzazione degli eredi, respinge il ricorso e conferma la legittimità delle sepolture.
1. INTRODUZIONE
La
vicenda nasce in un cimitero comunale, dove il titolare di una cappella di
famiglia aveva diffidato l'amministrazione comunale chiedendo di rimuovere le salme di
due persone estranee sepolte all'interno.-
Secondo il ricorrente, l'atto di concessione – risalente agli anni '50 – era
chiarissimo: "è fatto assoluto divieto di tumulare persone estranee alla
famiglia".-
Il Comune, però, aveva risposto che in passato erano state depositate dichiarazioni
sostitutive di atto notorio, firmate dallo stesso concessionario (cioè da
chi aveva avuto in concessione la Cappella) e dai suoi discendenti, che avevano
autorizzato la sepoltura di estranei. Per questo motivo l'amministrazione non aveva
disposto alcuna estumulazione.-
2. LA SENTENZA DEL TAR BARI
Il Tar Bari aveva accolto il ricorso del familiare, con queste motivazioni:
- Prevalenza del divieto: la clausola inserita nell'atto di concessione è tassativa e non derogabile;
- Irrilevanza delle copie prodotte: le dichiarazioni sostitutive erano prive di protocolli ufficiali; una volta disconosciute, non potevano avere valore probatorio;
- Dovere di vigilanza dell'amministrazione: il Comune avrebbe dovuto attivare i poteri di polizia mortuaria e disporre l'estumulazione delle salme estranee.-
In poche parole: secondo il TAR, il Comune non solo poteva, ma doveva intervenire per far rispettare la concessione originaria.-
3. LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
La decisione di primo grado è stata impugnata e il Consiglio di Stato ha ribaltato tutto, chiarendo che:
- il divieto contenuto nella concessione vincola il concessionario, ma non limita il potere del Comune di autorizzare tumulazioni di estranei;
- Le dichiarazioni sostitutive prodotte hanno valore, salvo querela di falso o denunce per uso illecito;
- Il TAR ha erroneamente applicato l'art. 214 c.p.c.: nel caso di copie documentali trova applicazione l'art. 2719 c.c., che consente al giudice di verificarne la conformità anche per presunzioni;
- L'art. 93 del d.P.R. 285/1990 – successivo alla concessione - consente la sepoltura di conviventi o persone meritevoli, su richiesta del concessionario;
- Non solo il concessionario originario, ma anche i successori (gli eredi) possono autorizzare la tumulazione di estranei.-
Risultato: l'appello è stato accolto e il ricorso originario respinto. Le sepolture contestate restano legittime.-
4. CONCLUSIONI
La disciplina delle cappelle di famiglia non è immobile nel tempo: le regole sopravvenute, come quelle introdotte dal regolamento nazionale di polizia mortuaria, trovano applicazione anche sulle concessioni più risalenti.-
In assenza di frodi o falsificazioni accertate, le autorizzazioni rilasciate tramite dichiarazioni sostitutive hanno piena validità e consentono la tumulazione di persone estranee, purché conviventi o legate da particolari benemerenze.-
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