SULL'OBBLIGO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CONCLUDERE UN PROCEDIMENTO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO. TAR BARI N. 832/2023
A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - SILENZIO - CAPPELLA FUNERARIA - TAR BARI 832 2023 -
INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) IL FATTO
3) LA SENTENZA DEL TAR PUGLIA;
4) QUANDO SORGE L'OBBLIGO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO?
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[1]
INTRODUZIONE
La fattispecie in commento concerne l'azione volta all'accertamento dell'obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, così come previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., che stabilisce che "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso".-
[2]
IL FATTO
Un soggetto, titolare, per destinazione ereditaria, di una cappella funeraria – il cui provvedimento concessorio prevedeva "l'assoluto divieto di tumulare persone estranee alla famiglia" – apprendeva tramite un apposito accesso agli atti che, nonostante ciò, il Comune di Barletta aveva consentito la tumulazione al suo interno di salme di persone estranee alla famiglia del concessionario, sulla scorta di dichiarazioni false rese da ignoti.-
Di conseguenza, nella qualità di erede dell'originario concessionario, chiedeva al Comune di Barletta, ente concedente, di provvedere alla estumulazione delle salme dalla cappella funeraria e alla traslazione dei resti in altra sede del cimitero comunale.-
A seguito del mancato riscontro del Comune, si rivolgeva[1] al Tar Bari.-
[3]
LA SENTENZA DEL TAR BARI
Per il Tar – ha condannato il Comune all'adozione di un provvedimento espresso - Il silenzio serbato dal Comune[2] di Barletta è manifestamente illegittimo per contrasto con l'art.2 della legge n. 241/90, per il quale:
"la pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo, avviato d'ufficio o su istanza di parte, con un provvedimento espresso; obbligo che trova il suo fondamento nel generale dovere di buona amministrazione e di correttezza che deve orientare l'attività amministrativa e dal quale sorge un'aspettativa, in capo al privato, in questo caso oltretutto titolare di uno specifico rapporto giuridico con il Comune, di ottenere una risposta esplicita all'istanza presentata[3]".-
[4]
QUANDO SORGE L'OBBLIGO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO?
In maniera sintetica, l'obbligo di provvedere sorge a fronte di un'aspettativa (rectius della realizzazione dell'aspettativa) del privato sia necessario un intervento della P.A: ad esempio, quando il privato richiede il rilascio di un provvedimento tipico, quale può essere un permesso.-
Viceversa, se il privato richiede l'annullamento di un provvedimento, questo obbligo non sussiste.-
Sul punto: "L'interesse all'avvio del procedimento e, conseguentemente, a una decisione dell'amministrazione sussiste, allora, qualora la norma attribuisca espressamente al privato il potere di presentare un'istanza rivolta alla P.A. che è obbligata a provvedere; negli altri casi, il riconoscimento della sussistenza dell'interesse all'avvio e alla tempestiva conclusione del procedimento non è automatico, ma implica la verifica dell'esistenza di uno specifico obbligo e non di un potere discrezionale in capo all'amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente".- (Tar Campania n. 3186/2023)
NOTE
[1] Assistito dall'avvocato Marco Palieri.-
[2] Anche se nella sentenza per un refuso c'è scritto "Comune di Altamura" invece che "Comune di Barletta".-
[3] Curioso
notare che anche nella sentenza N. 29/2021 DEL TAR PUGLIA, il Comune di Barletta era stato condannato per la stessa ragione,
seppure per altra fattispecie, vale a dire una l'istanza formulata, ai sensi dell'art. 45 bis del codice della
navigazione, idonea ad attivare obbligatoriamente un procedimento
amministrativo da concludere con un provvedimento espresso. -
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