L’ITALIA CONDANNATA DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO A CAUSA DELLE NEGLIGENZE NEL COMBATTERE LE EMISSIONI INDUSTRIALI. MAI PIU’ “ZONE DI SACRIFICIO”! COMMENTO ALLA SENTENZA “ARDIMENTO”.

21.06.2022

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: INQUINAMENTO INDUSTRIALE - CEDU - ITALIA CONDANNATA - CORDELLA - ARDIMENTO

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) L'AMBIENTE NELLA COSTITUZIONE;

3) IL GIUDIZIO ARDIMENTO + ALTRI/ITALIA;

4) LA SENTENZA CORDELLA;

5) LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CONDANNA ITALIA PER INQUINAMENTO ARIA;

6) CONCLUSIONI. MAI PIU' "ZONE DI SACRIFICIO!"

[1]

IL FATTO

Con sentenza definitiva del 5 maggio 2022, pronunciata sul ricorso n. 4642/17 Ardimento e altri c Italia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha accertato il persistere delle violazioni dell'art. 8 ("Diritto al rispetto della vita privata e familiare") e dell'art. 13 ("Diritto a un rimedio effettivo") della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), in quanto le autorità italiane hanno omesso, e continuano ad omettere, l'adozione di misure necessarie, rispettivamente, a tutelare la salute dei cittadini dagli effetti pregiudizievoli delle emissioni nocive (nel caso di specie, dell'ex Ilva, nel territorio tarantino) del siderurgico ed a predisporre rimedi effettivi per ottenere la bonifica dell'area coinvolta dall'inquinamento.-

La domanda, presentata da 39 cittadini residenti a Taranto, assistiti dall'avv. Saccucci, riguardava le emissioni inquinanti prodotte dall'acciaieria " Ilva[1] ", operante in quella zona, ed i loro effetti sulla salute della popolazione locale, sia come residenti, sia come lavoratori, in quanto diversi ricorrenti erano (alcuni lo sono ancora) dipendenti di quella fabbrica e, purtroppo, alcuni colpiti da patologie riconducibili a malattie professionali.-

In particolare, i ricorrenti lamentavano che lo Stato Italiano non avesse, negligentemente, adottato misure legali e regolamentari per proteggere la loro salute e l'ambiente e non avesse fornito loro informazioni sull'inquinamento e sui rischi connessi per la loro salute.-

[2]

L'AMBIENTE NELLA COSTITUZIONE. LA RESPONSABILITÀ VERSO LE FUTURE GENERAZIONI.

Nei mesi scorsi - per la prima volta riguardo uno i c.d. "Principi Fondamentali" dell'ordinamento costituzionale (articoli 1-12) - sono state approvate le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione, che introducono la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli animali tra i principi fondamentali della Carta costituzionale[2].-

La modifica fa sì che la tutela della salute e dell'ambiente diventino limiti costituzionali della libertà d'iniziativa economica e obiettivi da raggiungere.-

Per quanto riguarda l'art. 9 della Costituzione, con la riforma si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell'ambiente[3], della biodiversità e degli ecosistemi e viene specificato esplicitamente un principio di tutela per gli animali; in particolare si passa da una concezione dell'ambiente antropocentrica (con al centro il benessere dell'uomo) ad una oggettivistica, nella quale il benessere dell'uomo deriva dalla salubrità oggettiva dell'ambiente.-

Inoltre, la nuova formulazione introduce una forma di responsabilità, sotto il profilo della tutela dell'ambiente, intergenerazionale: proteggere ora l'ambiente per garantire alle generazioni future un ecosistema valido e funzionale.-
La modifica all'articolo 41, invece, sancisce (finalmente!) la pari dignità costituzionale della salute, dell'ambiente con l'economia, vale a dire che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con la salute e l'ambiente, e che deve essere orientata a fini anche ambientali, ecologici, che si traduce in un serio bilanciamento di interessi da operare a livello amministrativo - centrale o locale - per determinare, caso per caso, se l'opera realizzanda porti più vantaggi all'ambiente, biodiversità ed ecosistemi nell'interesse delle future generazioni di quanto nocumento possa causare al paesaggio.-

Di fatto, si recepiscono anche i suggerimenti dati dalla Corte Costituzionale, proprio nel cd. "caso ILVA", con il quale aveva sancito che che la tutela della libera iniziativa economica deve essere comunque bilanciata con il diritto alla salute (da cui deriva il diritto all'ambiente salubre) e al lavoro.-

[3]

IL GIUDIZIO ARDIMENTO + ALTRI/ITALIA

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato, nuovamente, l'Italia per aver violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto a un ricorso effettivo tutelati dagli articoli 8 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in diversi casi riguardanti l'inquinamento prodotto dall'acciaieria ex ILVA di Taranto.-

Nuovamente, perché la sentenza in commento riprende integralmente il percorso motivazione adottato dalla stessa Corte nella sentenza Cordella del 24 Gennaio 2019 (Cordella e altri c. Italia e Lina Ambrogi Melle e altri c. Italia, ricorsi nn. 54414/13 e 54264/15, del 24 gennaio 2019).-

In particolare, la Cedu non ha riscontrato alcun fatto o argomento nuovo rispetto a quanto già motivato nella sopra indicata sentenza Cordella, tale da comportare una modifica di quanto già stabilito.-

Per la Corte, perdura la negligenza delle autorità italiane nella gestione della emergenza ambientale tarantina.-

Infatti, nella sentenza in commento si legge che

  • "la procedura di esecuzione della citata sentenza Cordella è ancora pendente dinanzi al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che, nella riunione 1398° (DH 9-11 marzo 2021), ha lamentato l'assenza di informazioni da parte del Governo italiano riguardanti l'esecuzione del piano ambientale, un elemento ritenuto essenziale dalla Corte europea affinché l'acciaieria possa funzionare senza presentare dei rischi per la salute (paragrafo 14 della sentenza);
  • ugualmente, perdura la medesima situazione di grave inquinamento ambientale, tale da mettere in pericolo non solo la salute dei ricorrenti, ma più in generale quella di tutta la popolazione residente nelle zone a rischio (paragrafo 10 della sentenza);
  • (paragrafo 15 della sentenza) i lavori di bonifica dello stabilimento e del territorio interessato dall'inquinamento ambientale occupano un posto primordiale e urgente e che il piano ambientale approvato dalle autorità nazionali contenente l'indicazione della le misure e le azioni necessarie per garantire la tutela dell'ambiente e della salute della popolazione devono essere attuate quanto prima.-

[4]

LA SENTENZA CORDELLA

Proprio perché piu' volte richiamata e messa a fondamento della sentenza in commento, appare opportuno richiamare, sinteticamente e velocemente, alcuni passaggi della sentenza Cordella[4].-

Diversi soggetti - per la precisione, 52 nel ricorso n. 54414/13 e 128 nel ricorso n. 54264/15 residenti nel comune di Taranto o nelle zone limitrofe - adivano la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, contestando contestano la violazione degli artt. 2 (Diritto alla vita), 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (Diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione europea dei diritti umani, denunciando l'Italia per non aver protetto la loro salute, in qualità di cittadini, dalle emissioni dell'Ilva, il più grande complesso di acciaierie industriali in Europa, con un'estensione su un'area di 1.500 ettari.-

La Corte Europea, dopo aver passato in rassegna una serie di studi e rapporti scientifici - che confermavano[5] l'impatto delle emissioni di tale impianto sull'ambiente e sulla salute della popolazione locale - evidenziava che "Gli Stati hanno anzitutto l'obbligo positivo, in particolare nel caso di un'attività pericolosa, di mettere in atto una legislazione adattata alle specificità di tale attività, in particolare al livello di rischio che potrebbe derivarne. Tale legislazione deve disciplinare l'autorizzazione, la messa in

funzione, lo sfruttamento, la sicurezza e il controllo dell'attività in questione, nonché imporre a ogni persona interessata da quest'ultima l'adozione di misure di ordine pratico idonee ad assicurare la protezione effettiva dei cittadini la cui vita rischia di essere esposta ai pericoli inerenti al settore in causa" e, di conseguenza, condannava lo Stato Italiano in quanto "nel caso di specie aveva omesso di mettere in campo misure non teoriche o di mero indirizzo, ma bensì pratiche e sufficientemente coercitive per costringere l'azienda sottoposta al suo controllo, in questo caso l'Ilva, ad adeguare qualità e quantità di emissioni che numerose fonti scientifiche negli anni avevano dimostrato essere dannose per la salute umana".-

[5]

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CONDANNA ITALIA PER L'INQUINAMENTO DELL'ARIA

La gestione della questione ambientale da parte del nostro Stato appare sotto l'occhio del ciclone; infatti, oltre la sentenza in commento, l'Italia, qualche settimana, con una pronuncia del 12 Maggio 2022[6], è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea, settima sezione, per il mancato rispetto dei valori limite annuali sulla concentrazione di biossido d'azoto nell'atmosfera, inquinante, gravemente, nocivo per la salute umana, in diverse aree urbane e industriali del Paese.-

Con il suo ricorso, la Commissione europea chiedeva alla Corte di Giustizia di constatare che la Repubblica italiana - a causa dell'inosservanza sistematica e continuata del valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO2), a partire dal 1° gennaio 2010 e senza interruzione[7], fino ad oggi - è venuta meno agli obblighi assunti[8].-

Nella sua sentenza, la Corte accoglie il ricorso della Commissione, accertando l'inadempimento dell'Italia, e conclude che il valore limite annuale per il biossido d'azoto è stato sistematicamente e continuativamente oltrepassato.-

[6]

CONCLUSIONI. MAI PIU' "ZONE DI SACRIFICIO!"

Come detto, la pronuncia[9] non è una novità, sia (purtroppo) nei confronti del nostro Paese, che nei confronti di altre Nazioni, tra cui Francia, Polonia e Romania, ritenute colpevoli nella gestione (sotto il profilo della prevenzione, ma anche della soluzione) dell' inquinamento atmosferico.-

Tuttavia, la sentenza in commento ha una portata storica, fondamentale.-

Infatti, si evidenzia da un la centralità dell'uomo e del suo benessere, attraverso un ambiente sano ed integro, in quanto :

"l'Italia veniva condannata per aver violato gli obblighi di protezione della vita e della salute, per aver violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare",

e dall'altro che la questione ha una rilevanza estesa, in quanto

"la persistenza di una situazione di inquinamento ambientale" mette in pericolo la salute dei richiedenti e in generale quella dell'intera popolazione che vive nelle aree a rischio."-

Paradossale che le quattro condanne arrivino a qualche settimana dalla richiesta dei legali dell'Ex Ilva di dissequestrare gli impianti dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico pugliese, perché considerati non più nocivi per la salute e dal rigetto di detta richiesta da parte della Corte d'Assise di Taranto, in quanto "l' Ilva continua a inquinare, il Piano ambientale non è stato completato e, anche quando i lavori saranno terminati, bisognerà verificare che siano stati sufficienti a limitare le immissioni in atmosfera. Non basterà quindi neanche attenersi a tutte le prescrizioni Aia per riavere indietro gli impianti di Taranto, ma andrà verificato il loro reale impatto".-

Tornando alla sentenza in commento, a parere dello scrivente la stessa potrebbe comportare l'insorgenza di richieste di risarcimento a fiocchi, per tutti i casi in cui i cittadini siano costretti a subire l'inquinamento a causa della scarsa diligenza governativa, amministrativa e legislativa del nostro Paese, sia a livello centrale, che periferico.-

Negli anni, si sono susseguiti studi, rilevazioni e condanne che hanno confermato l'influenza delle emissioni industriali sulla salute degli abitanti della città.-

Nel rapporto annuale, The right to a clean, healthy and sustainable environment: non-toxic environment, del Consiglio per i diritti umani dell'Onu, pubblicato il 12 gennaio 2022, Taranto viene descritta come uno dei luoghi più degradati dell'Europa occidentale, sotto il profilo ambientale, e definita come

"zona di sacrificio" degli interessi legati alla salute, dove "lo stato italiano non garantisce il diritto a un ambiente salubre".-

Lo Stato, l'Amministrazione centrale, ma anche quella periferica (Regioni, Province, Comuni) secondo quanto di competenza devono attivarsi affinchè non si siano piu' "zone di sacrificio", anche alla luce della nuova formulazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in particolare sotto il profilo della responsabilità intergenerazionale, di cui sopra si è detto.-

NOTE

[1] Ora Acciaierie D'Italia s.p.a. (già ArcelorMittal Italia spa, ma alla presentazione del ricorso ancora Ilva spa)

[2] Gli articoli della Costituzione modificati (in corsivo le modifiche approvate):

Articolo 9:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Articolo 41:

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all'ambiente.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

[3] La Carta costituzionale non conteneva un riferimento espresso alla nozione di "ambiente" (a parte l'articolo 117, che lo indica tra le materie di competenza esclusiva statale).-

[4] Formalmente distinta da un'altra precedente, del 2015 Smaltini/Italia, in quanto in quest'ultima veniva denunciato il rapporto tra esposizione all'inquinamento ed insorgenza di una malattia mortale, mentre in quella "Cordella", come quella in esame, si contestava l'inadempimento dello Stato Italiano, che non avrebbe adottato tutte le misure volte a proteggere la salute dei cittadini e l'ambiente.-

[5] In quanto noti sin dagli anni '70 e ribaditi in diverse pubblicazioni, come il "Rapporto Sentieri del 2012", che aveva affermato l'esistenza un nesso di causalità tra l'esposizione ambientale alle sostanze cancerogene inalabili prodotte dalla società Ilva e l'insorgenza di tumori dei polmoni e della pleura, nonché di patologie del sistema cardiocircolatorio nelle persone residenti nelle zone interessate, ed ancora uno studio effettuato nel 2016, che aveva dimostrato un nesso di causalità tra l'esposizione ai PM10 e al SO2 di origine industriale, dovuta all'attività produttiva della società Ilva, e l'aumento della mortalità per cause naturali, tumori, malattie renali e cardiovascolari nelle persone residenti a Taranto ed anche un Rapporto Arpa del 2017

[6] Causa C-573/19; «Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell'aria ambiente - Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI - Superamento sistematico e continuato dei valori limite fissati per il biossido di azoto (NO2) in alcune zone ed in alcuni agglomerati italiani - Articolo 23, paragrafo 1 - Allegato XV - Periodo di superamento "il più breve possibile" - Misure appropriate»

[7] nelle zone IT0118 (agglomerato di Torino); IT0306 (agglomerato di Milano); IT0307 (agglomerato di Bergamo); IT0308 (agglomerato di Brescia); IT0309 (zona A - pianura ad elevata urbanizzazione); IT0711 (Comune di Genova); IT0906 (agglomerato di Firenze) e IT1215 (agglomerato di Roma), dall'anno 2010 fino al 2012 e a partire dal 2014 nelle zone IT1912 (agglomerato di Catania) e IT1914 (aree industriali).-

[8] In forza del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1), nonchè in forza dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 letto da solo e in combinato disposto con l'allegato XV, punto A, di tale direttiva.-

[9] Alle stesse conclusioni è giunta la Corte europea in altre tre sentenze pubblicate nella medesima data relative ai ricorsi n. 37277/16 A.A. e altri c Italia, n. 48820/19 Briganti e altri c Italia e n. 45242/17 Perelli e altri c Italia.-

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