L’ ELIMINAZIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA E L’AMMISSIONE DI TUTTI I PARTECIPANTI ALLE PROVE SUCCESSIVE DEL CONCORSO, NON PUO’ ESSERE OGGETTO DI CONTESTAZIONE GIUDIZIALE. COMMENTO AL DECRETO N. 247/2021 DEL TAR PUGLIA.

06.07.2022

A cura dell'avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: CONCORSO POLIZIA MUNICIPALE BARLETA - CRITERI 

INDICE

1)INTRODUZIONE;

2) I MOTIVI DI DOGLIANZA. IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DEL TAR PUGLIA;

3)  CONCLUSIONI.-

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INTRODUZIONE

Bersaglio di feroci critiche, al centro di numerose polemiche, oggetto di interrogazioni consiliari, ritenuto, da più parti, completamente da invalidare, ma non per il Tar Puglia, che aveva ritenuto perfettamente legittimo il Concorso per l'assunzione di n. 12 Vigili Urbani, indetto dal Comune di Barletta.-

In particolare, nel giudizio in commento, il ricorrente, escluso per mancato superamento della prima prova scritta, impugnava il relativo provvedimento del Dirigente del Comune di Barletta, responsabile del concorso pubblico, per titoli ed esami, di Agente di Polizia Locale, Cat. C1, a tempo pieno ed indeterminato, nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenziali, tra cui la determina di approvazione delle graduatorie provvisoria, prima, e definitiva, dopo.-

[2]

I MOTIVI DI DOGLIANZA. IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DEL TAR PUGLIA

Nel ricorso, il candidato, escluso, fondava le proprie doglianze sulle seguenti motivazioni:

  • in primis, sull'ingiustificata eliminazione delle prova preliminare e il passaggio, indiscriminato, per tutti i partecipanti, alla fase successiva;
  • sull'oggetto della prova scritta, non rientrante nella materie del concorso, secondo quanto previsto dal bando;
  • sul mancato rispetto dell'anonimato delle buste del concorso;
  • sulla incompetenza della Commissione d'esame, in particolare per quanto riguardava il verbale del 7-8-2020.-

(A)

SULLA L'AMMISSIONE DI TUTTI I CONCORRENTI ALLE PROVE SELETTIVE

Il Tar riteneva priva di pregio giuridico l'eccezione del ricorrente sul primo punto, cioè l'allargamento della platea dei potenziali vincitori, derivante dell'ammissione di tutti i partecipanti alle prove selettive del concorso, con eliminazione della stessa e dei suoi risultati.-

Per il Tar, infatti,

  • tale scelta era giustificata dal principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 della Costituzione;
  • non vi erano particolari esigenze di velocità e di speditezza;
  • la valutazione degli elaborati non era di tipo comparativo, quindi l'esclusione del ricorrente era assolutamente indipendente dal numero dei candidati ammessi;
  • tale scelta era conforme alla lex specialis del concorso, in quanto il comma 4 dell'art. 9 del bando prevedeva l'ammissione alle prove successive dei candidati che avessero ottenuto il punteggio più alto, non inferiore ad un certo limite, per un numero pari a 50 volte quello dei posti messi a concorso, più gli eventuali ex equo (600) e tenuto conto che il numero dei concorrenti era pari a 353.-

(B)

SULLA PROVA SCRITTA

Il ricorrente, non ammesso perché aveva raggiunto un punteggio inferiore a quello minimo previsto, denunciava la circostanza che uno dei quesiti (in particolare il n. 2) riguardava una materia non rientrante in quelle oggetto del concorso.-

Il Tar - facendo presente, preliminarmente, che la traccia[1], oggetto di contestazione, riguardava il sequestro penale - precisava che la relativa prova, teorica, prevedeva tre quesiti, per nessuno dei quali il ricorrente aveva raggiunto il punteggio minimo e che, soprattutto, l'art. 10 del bando stabiliva, tra le materie di esame, anche quella oggetto di contestazione ("Elementi di diritto penale, in particolare legati alla funzione di polizia locale, e procedura penale"), per cui le pretese avanzate non erano accoglibili.-

(C)

SUI VIZI DEL VERBALE

Priva di pregio, per il Collegio barese, era anche la denunciata incompetenza, con riferimento al verbale del 7-8-2020[2], della Commissione, a fronte della ritenuta competenza del Dirigente Responsabile del Concorso, e di vizi nella sua sottoscrizione e nella assunta mancata partecipazione alla decisione da parte di un componente di detto organo.-

Per il Tar, che non aveva ritenuto sussistente l'incompetenza, qualora ci fosse stata, comunque sarebbe stata - come in effetti è avvenuto - ratificata dall'approvazione della graduatoria da parte del Dirigente responsabile del Concorso.-

(D)

SUL MANCATO RISPETTO DELL'ANONIMATO

Nel ricorso si denunciava il mancato rispetto dell'anonimato, durante le prove scritte, in quanto il "post it" attaccato sulla busta, contenente l'elaborato dei concorrenti, con il numero assegnato, identificava il nominativo di ciascuno di essi, e poteva (sarebbe potuto) essere individuato (individuabile) anche dopo la seconda prova scritta in base allo stesso numero.-

Sul punto, il Tar, rigettando anche questo profilo, faceva presente che, al momento dell'inserimento delle due buste contenenti le due prove scritte nell'unica busta grande, era stato eliminato il foglietto indicante il numero identificativo dei concorrenti; tale affermazione trovava puntuale riscontro nel verbale del 13.10.2020, che costituiva piena prova fino a querela di falso[3].-

[3]

CONCLUSIONI

Per il Tar, quindi, il candidato non può lamentarsi dell'annullamento delle prove preliminari e del conseguente accesso alla fase successiva, in quanto da questa determinazione aveva sicuramente tratto un vantaggio, seppure non sfruttato, non avendo raggiunto il punteggio minimo per accedere, poi, all'esame orale.-

NOTE

[1] "Sequestro penale e preventivo: caratteristiche, differenze e casistiche dei due diversi istituti giuridici"

[2] Vale a dire del verbale, con quale venivano ammessi tutti i candidati alla prova.-

[3] Nel quale tanto era riportato: "In presenza del singolo candidato la commissione procede con la rimozione dell'etichetta posta sulla busta della prima prova e con l'abbinamento della stessa con la seconda prova scritta; entrambe le buste vengono riposte in un ulteriore busta priva di ogni segno di riconoscimento. Le buste, così sigillate, vengono riposte in un pacco, precedentemente predisposto, sigillato e siglato su 3 dei 4 lati dai membri della commissione".-

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