INVALIDO PER LO STATO, MA NON SUI SOCIAL, QUANDO UN VIDEO DIVENTA UN BOOMERANG

16.06.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: ♿ #InvaliditàCivile | ⚖️ #TruffaAggravata | 💰 #ErogazioniPubbliche | 📱 #SocialNetwork | 🔍 #IndaginiDigitali

INDICE

1️⃣ IL FATTO

2️⃣ LA TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

3️ I SOCIAL: DA VETRINA A BOOMERANG INVESTIGATIVO

INVALIDITÀ E ACCERTAMENTI
Un uomo, riconosciuto totalmente invalido e incapace di camminare, sarebbe comparso sui social mentre si muoveva autonomamente: spetterà agli investigatori verificare autenticità, data e contesto del video.

⚖️ TRUFFA AGGRAVATA E RESTITUZIONE DELLE SOMME
Chi ottiene pensioni o indennità mediante artifici o raggiri può rispondere di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, rischiando la reclusione, la revoca della prestazione e la restituzione delle somme percepite.

📱 I SOCIAL COME BOOMERANG INVESTIGATIVO
Foto e video pubblicati spontaneamente possono diventare elementi di prova da confrontare con le dichiarazioni rese agli enti pubblici e con la documentazione sanitaria prodotta.

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1️ IL FATTO

È notizia di questi giorni il caso di un uomo che, dopo essere stato riconosciuto totalmente invalido e incapace di deambulare autonomamente, tanto da ottenere la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento, sarebbe stato "pizzicato" sui social in un video recente mentre camminava serenamente in posizione eretta e senza alcun sostegno.-

No, almeno apparentemente, non si tratterebbe di un miracolo.-

Naturalmente, le immagini diffuse sui social non consentono, da sole, di formulare giudizi definitivi: spetterà agli investigatori verificare l'autenticità del filmato, la data della registrazione, il contesto nel quale è stato realizzato e soprattutto la reale compatibilità di quei movimenti con le condizioni sanitarie riconosciute.-

Lasciando, dunque, che le indagini facciano il proprio corso, cosa rischia chi ottiene e percepisce prestazioni assistenziali pubbliche rappresentando fraudolentemente una condizione sanitaria inesistente o molto più grave di quella reale?

2️ LA TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Quando una pensione di invalidità o un'indennità di accompagnamento viene ottenuta attraverso una rappresentazione fraudolenta delle proprie condizioni di salute, può configurarsi il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640-bis c.p..-

Perché sussista il reato è necessario che il beneficiario, mediante artifici o raggiri, induca concretamente in errore l'amministrazione pubblica, ottenendo un profitto ingiusto con corrispondente danno per lo Stato o per un altro ente pubblico[1].-

Gli artifici o raggiri possono consistere, ad esempio, nella simulazione dell'incapacità di camminare, nell'utilizzo strumentale di una carrozzina durante le visite mediche, nell'alterazione volontaria dei propri comportamenti davanti alla commissione sanitaria oppure nella produzione di documentazione costruita per rappresentare una menomazione inesistente o molto più grave di quella effettiva.

Il delitto è punito con la reclusione da due a sette anni ed è procedibile d'ufficio.

Alle conseguenze penali si aggiungono quelle amministrative e patrimoniali: la prestazione può essere sospesa o revocata e l'ente erogatore può chiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite, soprattutto quando l'indebito sia stato determinato dal dolo dell'interessato.-

3️ I SOCIAL: DA VETRINA A BOOMERANG INVESTIGATIVO

Un tempo, per verificare se una persona dichiarata incapace di camminare fosse invece autonoma, erano necessari lunghi appostamenti, pedinamenti, controlli incrociati e servizi di osservazione.-

Oggi, molto spesso, è lo stesso interessato a semplificare il lavoro degli investigatori, pubblicando spontaneamente fotografie e video della propria vita quotidiana.

I social network, nati come vetrine nelle quali mostrare la versione migliore di sé, possono così trasformarsi in un autentico boomerang investigativo: ciò che viene pubblicato per ottenere visualizzazioni, approvazione o notorietà può diventare un elemento da acquisire, verificare e confrontare con quanto dichiarato agli enti pubblici e con la documentazione sanitaria prodotta.-

Insomma, prima bisognava seguire il presunto falso invalido. Oggi, qualche volta, è lo stesso a lasciare dietro di sé una dettagliata scia digitale…

NOTE

[1] Occorre, tuttavia, una precisazione. Non ogni dichiarazione falsa o omissione comporta automaticamente l'applicazione dell'art. 640-bis c.p. Quando manchi una vera attività fraudolenta capace di indurre in errore l'amministrazione e il beneficio sia stato conseguito soltanto attraverso dichiarazioni o documenti falsi, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute, può trovare applicazione la diversa fattispecie dell'indebita percezione di erogazioni pubbliche, prevista dall'art. 316-ter c.p.

La qualificazione giuridica dipende, pertanto, dalle concrete modalità attraverso le quali la prestazione è stata richiesta, ottenuta e successivamente mantenuta.