INFERMIERI, TURNI NOTTURNI E MENSA: QUANDO SPETTANO I BUONI PASTO

07.09.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: #Infermieri #BuoniPasto #TurniNotturni #CompartoSanità #Cassazione24919_2026

INDICE

1️ LA QUESTIONE

2️ IL CASO: L'INFERMIERA E I TURNI OLTRE SEI ORE

3️ L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE

4️ E PER CHI SI TROVA NELLA STESSA SITUAZIONE?

5️ CONCLUSIONI

1️⃣ IL TURNO NOTTURNO NON ESCLUDE IL DIRITTO
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina applicabile, il servizio mensa o sostitutivo non può essere negato soltanto perché il lavoratore presta servizio di notte.-

2️⃣ CONTANO LA DURATA DEL TURNO E LE CONDIZIONI DEL SERVIZIO
La Cassazione valorizza il turno continuativo superiore a sei ore. Una pausa di dieci minuti non esclude, di per sé, il beneficio; occorre però che il servizio mensa o sostitutivo sia stato istituito e che ricorrano gli ulteriori presupposti.-

3️⃣ NESSUN BUONO PASTO AUTOMATICO PER TUTTI
Chi ha svolto turni analoghi deve verificare contratto applicabile, turni effettivi, organizzazione aziendale ed eventuali periodi non riconosciuti. Anche la prescrizione può assumere rilievo.-

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1️ LA QUESTIONE

Un infermiere lavora per più di sei ore continuative.-

Ha diritto alla mensa o al buono pasto?

E cosa succede se il turno è notturno, la mensa è chiusa e la pausa dura appena dieci minuti? Sul punto è intervenuta la Cassazione con l'ordinanza n. 24919/2026.-

2️ IL CASO: L'INFERMIERA E I TURNI OLTRE SEI ORE

La vicenda riguarda un'infermiera dipendente di un'azienda ospedaliera, che aveva svolto turni continuativi superiori alle sei ore senza usufruire del servizio mensa o di quello sostitutivo.-

I giudici le riconoscono il diritto e condannano l'azienda anche al pagamento della relativa somma.-

L'azienda ricorre in Cassazione, contestando, tra l'altro, il riconoscimento del beneficio anche per i turni notturni.-

La domanda è semplice: se di notte la mensa è chiusa, il diritto scompare?

No, occorrono precise condizioni.-

3️ L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE

Il servizio mensa ha natura assistenziale e il diritto non dipende dal fatto che il turno sia svolto di giorno o di notte.-

Quando il turno supera le sei ore continuative, il lavoratore ha diritto alla pausa e, se ricorrono gli ulteriori presupposti, può usufruire del servizio mensa o della modalità sostitutiva prevista dall'azienda.-

Non cambia il principio neppure se la pausa del turnista dura soltanto dieci minuti: ciò che conta è la durata del turno, non quella della pausa.-

E se durante il turno non è possibile consumare il pasto, il servizio può essere fruito anche prima dell'inizio o dopo la fine del turno.-

La regola vale espressamente anche per i turnisti notturni.-

E l'indennità per il lavoro notturno? Non sostituisce e non assorbe il diritto alla mensa.-

Neppure la necessità di garantire la continuità dell'assistenza può giustificare l'esclusione: spetta all'azienda organizzare turni e pause senza lasciare i pazienti privi di assistenza.-

4️ GLI EFFETTI DELLA PRONUNCIA

La pronuncia può interessare concretamente infermieri e altri lavoratori turnisti del Comparto Sanità che svolgono, o hanno svolto, turni continuativi superiori alle sei ore senza poter usufruire del servizio mensa o della modalità sostitutiva prevista dall'azienda.-

Questo, però, non significa che tutti abbiano automaticamente diritto a ottenere buoni pasto o somme arretrate.-

Occorre verificare il singolo rapporto di lavoro: turni effettivamente svolti, durata dell'orario, disciplina collettiva applicabile, organizzazione del servizio mensa o sostitutivo dell'azienda e periodi per i quali il beneficio non è stato riconosciuto.-

Anche eventuali precedenti richieste scritte possono assumere rilievo, soprattutto ai fini della prescrizione.-

Chi si riconosce in una situazione analoga, quindi, può avere interesse a far esaminare la propria posizione e la relativa documentazione, per verificare se sussistano concretamente i presupposti per una richiesta nei confronti dell'azienda.-

5️ CONCLUSIONI

La Cassazione non dice che chiunque lavori più di sei ore abbia automaticamente diritto al buono pasto.-

Il principio presuppone che l'azienda abbia già istituito il servizio mensa o una modalità sostitutiva.-

Quando il servizio esiste, però, il lavoratore non può esserne escluso soltanto perché lavora su turni, ha una pausa breve o lavora di notte.-

In altre parole, la mensa può anche essere chiusa di notte, ma il diritto, quando ne ricorrono i presupposti, non viene meno.-