ILLEGITTIMA ISCRIZIONE IPOTECARIA SUL DIRITTO DI ABITAZIONE

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1️⃣ INTRODUZIONE
2️⃣ LA SENTENZA
Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:
1️⃣ No, l'ipoteca sul diritto di abitazione non si può iscrivere. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, con sentenza n. 906/2026, ha chiarito che il diritto di abitazione non rientra tra i diritti ipotecabili previsti dall'art. 2810 c.c.
2️⃣ Il motivo è nella natura stessa del diritto di abitazione. Si tratta infatti di un diritto reale di godimento strettamente personale, non liberamente cedibile né locabile, come conferma anche l'art. 1024 c.c.
3️⃣ Conseguenza pratica: l'iscrizione va annullata. Proprio per queste ragioni la Corte ha accolto l'appello della contribuente, annullando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e riformando integralmente la sentenza di primo grado.
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1️⃣ INTRODUZIONE
Si può iscrivere ipoteca sul diritto di abitazione?
Secondo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione 2, con la sentenza n. 906/2026, depositata il 17 marzo 2026, la risposta, è negativa.-
La pronuncia ha accolto l'appello della contribuente, assistita dall'avv. Giuseppe Mappa, riformando integralmente la decisione di primo grado e annullando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con condanna dell'ente alle spese del doppio grado di giudizio.-
2️⃣LA SENTENZA
Per comprendere il ragionamento della sentenza bisogna partire dal dato normativo.-
L'art. 2810 c.c. elenca i beni e i diritti che possono esserne gravati da ipoteca:
- i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;
- l'usufrutto dei beni stessi;
- il diritto di superficie;
- il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.-
Il punto decisivo è proprio questo: il diritto di abitazione non compare tra i diritti ipotecabili.-
E non si tratta di una dimenticanza marginale o di un vuoto da colmare in via interpretativa. Al contrario, si tratta di una scelta perfettamente coerente con la natura del diritto di abitazione, che è un diritto reale di godimento strettamente personale, con una funzione limitata e protettiva, ben diversa da quella di altri diritti suscettibili di piena circolazione economica.-
La sentenza, infatti, valorizza anche l'art. 1024 c.c.,
secondo cui i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere né dare
in locazione.-
Da ciò la Corte trae una conseguenza logica, prima ancora che giuridica: se
il diritto di abitazione non può essere liberamente trasferito, non può neppure
essere sottoposto ad ipoteca.-
Su queste basi, la Corte ha ritenuto fondato l'appello e ha conseguentemente:
- annullato la comunicazione di iscrizione ipotecaria;
- riformato integralmente la sentenza di primo grado.-
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