IL TAR PUGLIA FERMA GLI ABBATTIMENTI DEGLI ULIVI PER FOTOVOLTAICO E SERRE

07.06.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: 🌿 #SalviamoGliUlivi ⚖️ #GiustiziaAmministrativa 🏛️ #TAR_Puglia 🌾 #TutelaDelPaesaggio ☀️ #RinnovabiliSenzaScorciatoie

INDICE

1️⃣ IL FATTO
2️⃣ LA SENTENZA

🌿 1️⃣ Il divieto resta la regola
La legge statale tutela gli alberi di ulivo e consente l'abbattimento solo in casi eccezionali e tassativi: non può diventare una possibilità ordinaria attraverso una semplice delibera regionale.

⚖️ 2️⃣ La Regione non può ampliare le deroghe
Per il TAR Puglia, la Regione non poteva trasformare la sostituzione dell'oliveto con serre o altre colture in un generico "miglioramento fondiario", perché ciò significherebbe cancellare l'oliveto.

☀️ 3️⃣ Rinnovabili sì, ma senza sacrificare automaticamente gli ulivi
Gli impianti da fonti rinnovabili possono avere pubblica utilità, ma questo non comporta automaticamente il diritto di abbattere gli ulivi: energia, paesaggio rurale e biodiversità devono restare su piani distinti e bilanciati.

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1️IL FATTO

La Regione Puglia, con la D.G.R. n. 1073 del 29 luglio 2025, aveva approvato una nuova normativa per il rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento degli alberi di ulivo non monumentali.-

Il punto critico era molto semplice: la delibera regionale ampliava le ipotesi in cui tali esemplari potevano essere abbattuti.-

In particolare, la Regione aveva ricompreso tra le opere di "miglioramento fondiario" anche la sostituzione dell'oliveto con altra coltivazione, comprese le colture in serra, e aveva esteso la nozione di "opere di pubblica utilità" anche agli impianti privati per la produzione di energia da fonti rinnovabili.-

Il Gruppo di Intervento Giuridico, rappresentato dagli Avvocati Filippo Colapinto e Giacomo Sgobba, aveva impugnato la delibera, sostenendo che la Regione, con un semplice atto amministrativo, avesse di fatto "superato" una legge statale.-

2️ LA SENTENZA

Il TAR Puglia, con la sentenza n. 655/2026, ha accolto il ricorso.-

Secondo il Tribunale, la legge statale pone un principio chiaro: l'abbattimento degli alberi di ulivo è vietato, salvo ipotesi eccezionali e tassative.-

Il divieto è la regola e
la deroga deve restare eccezione-..-

Per il TAR, la Regione non poteva trasformare, con una delibera di Giunta, una disciplina eccezionale in un regime autorizzatorio molto più ampio.-

La sostituzione dell'oliveto con altra coltura non è un semplice "miglioramento fondiario": è, di fatto, la cancellazione dell'oliveto.-

Allo stesso modo, la qualificazione degli impianti da fonti rinnovabili come opere di pubblica utilità non può comportare automaticamente il diritto di abbattere gli ulivi.-

Sono piani normativi diversi: da un lato la disciplina energetica, dall'altro la tutela degli olivi, del paesaggio rurale e della biodiversità.-