IL MINORE INFRAQUATTORDICENNE, SE AUTORIZZATO, PUO’ TORNARE A CASA, DOPO LA SCUOLA, DA SOLO. TAR VENEZIA SENTENZA N. 72/2022

09.02.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: USCITA MINORI DA SCUOLA - AUTORIZZAZIONE 

INDICE

· LA QUESTIONE;

· LA DECISIONE DEL TAR.-

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LA QUESTIONE

Alcuni genitori avevano impugnato il nuovo regolamento emanato dalla scuola frequentata dai propri figli, minori, nella parte in cui, differentemente che nel passato, prevedeva che, "gli alunni infraquattordicenni dovranno essere presi in consegna, all'uscita dai rispettivi genitori o da persona maggiorenne espressamente delegata", e, per questo, a dire degli stessi, lesiva dell'organizzazione della vita familiare e delle proprie occupazioni, perché avrebbe imposto gravosi spostamenti, così da interferire pesantemente con i propri orari di lavoro.-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR

Il Tar Veneto, precisando che

"l'uscita autonoma degli alunni costituisce un elemento cruciale del processi di crescita personale volto ad alimentare i meccanismi di auto-responsabilizzazione del minore, sicché essa è da ritenere parte del percorso formativo, in quanto funzionale al raggiungimento dell'autonomia personale"

evidenziava come il nuovo regolamento scolastico, sul punto, fosse in contrasto con

"'art. 19 bis, comma 1, del d.l. n. 148 del 2017, inserito in sede di conversione dall'art. 1, comma 1, della legge n. 172 del 2017, il quale stabilisce che "i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico.".-

Inoltre, l'autorizzazione, in questione, costituisce esercizio della responsabilità genitoriale, poiché si traduce nella sintesi tra la valutazione del grado di maturità raggiunto dal minore e l'affidamento, che i genitori ripongono nel comportamento assunto dall'alunno, non più soggetto a vigilanza, all'esterno dei locali dell'istituto, così da avviare, in accordo con l'autorità scolastica, un percorso di progressivo affrancamento, che abbia come approdo ideale l'affermazione nel corso dell'adolescenza dei diritti connessi alla manifestazione della propria volontà e al compimento consapevole delle scelte di vita, con il sostegno (e non più con la mera autorizzazione) materiale e morale della famiglia.-

Per tali motivi, il regolamento scolastico veniva annullato dal Tar Venezia.-

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Si ringrazia per la foto, allegata all'articolo,  Mary Taylor da Pexels