“IL MEDICO CHIRURGO MAXILLO FACCIALE, ANCHE DOPO UN CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN ODONTOSTOMATOLOGIA, NON E’ ABILITATO ALLA ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI”. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 1137/2021 DEL TAR BARI

28.07.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: ODONTOIATRA - MAXILLO FACIALE - ISCRIZIONE

INDICE

1)INTRODUZIONE;

2) LA DECISIONE IN COMMENTO.-

INTRODUZIONE

L'istante, medico-chirurgo con specializzazione in chirurgia maxillo-facciale[1], iscritto all'albo dei medici-chirurghi dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Bari, aveva impugnato il provvedimento di diniego[2] all'iscrizione al diverso albo degli odontoiatri, censurando la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto svariati profili compresa l'ingiustizia manifesta.-

Il ricorrente sosteneva che il corso di specializzazione seguito - che, come si evince dallo statuto della scuola di specializzazione, ha il compito di "formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia maxillo-facciale, ivi compresa la chirurgia speciale odontostomatologica" - gli dovrebbe garantire l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, diversamente da quanto sostenuto dall'Ordine di appartenenza che evidenziava la mancata previsione normativa della specializzazione in chirurgia maxillofacciale tra le specializzazioni che abilitano i medici a svolgere l'attività odontoiatrica.-

[2 ]

LA DECISIONE IN COMMENTO.-

L'attuale disciplina prevede che chi chieda l'iscrizione all'albo degli odontoiatri sia possesso dei titoli indicati dalla legge 24 luglio 1985 n. 409 ("Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee"), che aveva riservato l'esercizio dell'odontoiatria ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria, iscritti al relativo albo, tenuto dall'Ordine dei medici-chirurghi.-

Se il corso di laurea serve a formare nello specifico il prossimo operatore sanitario, il corso di specializzazione serve ad affinare, a migliorare, le conoscenze universitarie.-

Il corso di laurea (quinquennale) prefigurato dalla legge è quello che forma in tutti gli aspetti, ritenuti qualificanti, lo specifico operatore sanitario, che svolge in via fondamentale l'attività di odontoiatria.-

Per il Collegio barese, dunque:

"Se il legislatore ha previsto che la laurea[3] sia necessaria per l'iscrizione al relativo albo degli odontoiatri, peraltro come "suggerito" dalla normativa europea, non può ritenersi che prassi ospedaliere o la frequentazione di corsi aggiuntivi possano svolgere una funzione surrogatoria rispetto al titolo formalmente previsto dalla legge, né può esser censurato di ingiustizia manifesta l'atto applicativo di una siffatta normativa."-

Ne conseguiva il rigetto del ricorso.-

NOTE

[1] Per facilità di comprensione occorre distinguere le due figure professionali: il Chirurgo Maxillo/facciale si occupa delle patologie che non colpiscono il cavo orale, ma riguardano la mascella, la mandibola e il viso; l'odontoiatra cura la prevenzione, la diagnosi e il trattamento di tutte le patologie del cavo orale, ma anche dei tessuti che sostengono i denti, l'osso mascellare

[2] Già in precedenza sette anni prima in data 24.11.2011 (unitamente ad altri colleghi) il dottore aveva presentato al predetto Ordine analoga domanda d'iscrizione all'albo degli odontoiatri, parimenti respinta dal Presidente dell'Ordine previa deliberazione del Consiglio direttivo; ciò non comporta la inammissibilità della domanda, in quanto, nel frattempo l'istante avrebbe potuto ottenere i requisiti richiesti.-

[3] Peraltro, tanto vale come regola generale per tutte le iscrizioni agli ordini professionali, come la laurea in giurisprudenza per l'iscrizione all'albo degli avvocati e non ammettendosi quelle similari, anche per materie fondamentali comuni, come economia e commercio o scienze politiche, pur quando si siano stati sostenuti, tra le materie opzionali a scelta (possibili in base ai vari ordinamenti delle università), esami di diritto processuale.

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