IL CONSIGLIO DI STATO RIPRISTINA LA “VIGILE ATTESA” Commento alla n. 2221/2021

21.06.2021

A cura dell'avv. Laura Buzzerio

TAGS: COVID 19 -  VIGILE ATTESA -  GESTIONE DOMICILIARE

INDICE

· INTRODUZIONE;

· L'ORDINANZA N. 1412/2021 DEL TAR LAZIO;

· L'ORDINANZA CAUTELARE N. 2221/2021 DEL CONSIGLIO DI STATO;

· CONCLUSIONI.-

INTRODUZIONE

Dopo che il Ministero della salute aveva pubblicato la circolare del 30 novembre 2020 sulla gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2, anche l'Aifa aveva emanato le indicazioni per il trattamento dei pazienti in ospedale[1] e a domicilio[2], definendo lo standard di cura alla luce delle attuali conoscenze scientifico/mediche.-

In primo grado i ricorrenti, tutti Medici[3], impugnavano proprio la nota AIFA del 9 dicembre 2020 recante "principi di gestione dei casi covid19 nel setting domiciliare", nella parte prevedeva, in cui nei primi giorni di malattia da Sars-covid, unicamente una "vigilante attesa" e somministrazione di fans e paracetamolo, e nella parte in cui poneva indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid, in particolare per quelli che presentavano "sintomi lievi"[4], in contrasto con il protocollo messo a punto proprio dai ricorrenti che, viceversa, prevedeva un intervento tempestivo nella fase iniziale e l'uso di corticosteroidi, di antibiotici e dell'idrossiclorochina, vale a dire l'esatto contrario di quanto suggerito dalla nota, impugnata, dell'Aifa.-

[2]

L'ORDINANZA N. 1412/2021 DEL TAR LAZIO

Alla Camera di Consiglio del 2 marzo 2021[5], il Tar Lazio, Presidente Riccardo Savoia rilevando che, ad una valutazione sommaria, il ricorso appariva fondato, in particolare riguardo la circostanza che i ricorrenti volevano far valere "valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere compresso nell'ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi", sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20.07.2021.-

[3]

L'ORDINANZA CAUTELARE N. 2221/2021 DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, Marco Lipari, Presidente, con provvedimento cautelare in data 23/4/2021, aveva riformato l'ordinanza cautelare n. 1412/2021, indicato nel paragrafo precedente e aveva ripristinato la nota Aifa del 9/12/2020, che prevedeva quale protocollo di cura domiciliare la sola somministrazione di paracetamolo e la «vigile attesa»: il che vuol dire riduzione della libertà di cura in scienza e coscienza, in quanto "la natura dell'atto impugnato porta ad escludere l'esistenza di profili di pregiudizio dotati dell'attributo della irreparabilità, dal momento che la nota AIFA non pregiudica l'autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna, laddove la sua sospensione fino alla definizione del giudizio di merito determina al contrario il venir meno di linee guida, fondate su evidenze scientifiche documentate in giudizio, tali da fornire un ausilio (ancorché non vincolante) a tale spazio di autonomia prescrittiva, comunque garantito"

[4]

CONCLUSIONI

L'ordinanza cautelare del Tar Lazio n. 1412/2021, andava ad insinuarsi nel solco già tracciato dai giudici amministrativi con il provvedimento del 10/12/2020, oggetto di altro lavoro pubblicato[6], con il quale il Consiglio di Stato sospendeva la nota AIFA del 22/07/2020, consentendo ai medici di prescrivere l'idrossiclorochina ai pazienti affetti da SARS-CoV- 2 nella fase iniziale della malattia, viceversa, l'ordinanza del Consiglio di Stato sembra rappresentare, come in effetti è, un controsenso: se da un lato è vero che la nota Aifa non preclude (né mai potrebbe!) al Medico di agire (e prescrivere) secondo scienza e coscienza, è anche, purtroppo vero che, in assenza di "copertura", il dissociarsi dalle Linee Guida, potrebbe esporlo a conseguenza professionali molto gravi, il che, ovviamente, rappresenta un deterrente non di poco conto.-


[1] Per i pazienti in ospedale, la nota prevedeva l'utilizzo di desametasone ed eparine a basso peso molecolare, remdesivir solo in alcuni casi selezionati, sconsigliando, invece, l'uso di antibiotici e idrossoclorochina.-

[2] Per i pazienti Covid a domicilio, la nota consigliava l'uso del paracetamolo o fans, cortisone ed eparine, queste ultime solo in casi specifici, sconsigliando vitamine ed aerosol.-

[3] Facenti parte del comitato "Comitato cura domiciliare Covid 19".-

[4] Per casi lievi, specifica l'Aifa, si intendono tutti i pazienti che presentano sintomi alla stregua di febbre (temperatura superiore ai 37° C), tosse, cefalea, dolori muscolari (mialgia), diarrea, e perdita dell'olfatto (anosmia) e gusto (ageusia) non altrimenti spiegabili. Si specifica che i pazienti non devono presentare alcun segno di difficoltà respiratorie (dispnea) disidratazione, alterazione dello stato di coscienza o sepsi. In questi casi, infatti, si sarebbe trattato di pazienti non lievi.

[5] Il Tar Lazio, Presidente Riccardo Savoia, in un primo momento, con il decreto n. 800/2021, considerato che la concessione della misura interinale avrebbe avuto come effetto non la mera sospensione del provvedimento impugnato, ma la piena soddisfazione della pretesa dei ricorrenti, non mancando di evidenziare come nessun provvedimento potrebbe impedire al medico curante la prescrizione di farmaco o cura secondo scienza e coscienza, respingeva l'istanza cautelare, fissando per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 2 marzo 2021.-

[6] https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/lo-strano-caso-dellidrossiclorochina-come-terapia-contro-il-covid-autorizzata-dalla-magistratura-amministrativa-ma-sconsigliata-dal-ministero-della-salute/ 

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