IL CONFINE TRA INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA E DIRITTO DI DIFESA

29.06.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS:  ⚖️ #IntralcioAllaGiustizia 👨‍⚖️ #DirittoPenale 🗣️ #TutelaDellaProva 📚 #Articolo377CP 🔭 #IlPeriscopioDelDiritto

INDICE

1️⃣ IL REATO DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

2️⃣QUANDO IL REATO E' COMMESSO DALL'AVVOCATO

3️ LA DIFFERENZA TRA GLI ARTT. 377 E 377-BIS C.P.

1️⃣ L'intralcio alla giustizia si configura quando si offre o si promette denaro oppure si usa violenza o minaccia per indurre un testimone, un perito o un interprete a mentire, tacere o svolgere infedelmente il proprio incarico. ⚖️

2️⃣ Anche l'avvocato può commettere il reato quando supera i limiti del diritto di difesa e tenta di condizionare il contenuto delle dichiarazioni mediante pressioni, minacce, promesse o vantaggi. 👨‍⚖️

3️⃣ La differenza tra gli artt. 377 e 377-bis c.p. dipende dalla posizione del destinatario: il primo riguarda chi è tenuto a dire la verità, il secondo chi ha la facoltà di non rispondere. 🔍

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1️ IL REATO DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

L'art. 377 del Codice Penale disciplina il reato di intralcio alla giustizia e punisce chiunque offra, prometta denaro o usi violenza/minaccia per indurre un testimone, perito o interprete a mentire, a tacere o a rendere dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria.-

La norma contempla due principali forme di condizionamento: quella utilitaristica, realizzata mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità, e quella coercitiva, attuata mediante violenza o minaccia.-

Il primo comma dell'art. 377 c.p. punisce chi offre o promette denaro o altra utilità a uno dei soggetti indicati dalla norma, allo scopo di indurlo a rendere dichiarazioni false, a tacere la verità o a svolgere infedelmente l'attività affidatagli.-

In questa prima ipotesi, l'offerta o la promessa non viene accettata.-

Il secondo comma disciplina, invece, il caso in cui l'offerta o la promessa venga accettata, ma la falsità non sia poi commessa.-

In entrambe le ipotesi, quindi, il risultato finale perseguito dall'autore non si realizza.-

Il terzo comma prende in considerazione la forma più grave di condizionamento.-

Il reato si configura quando la persona utilizza violenza o minaccia per perseguire le medesime finalità indicate dal primo comma e lo scopo non viene conseguito.-

Non è dunque necessario che il destinatario ceda alla pressione, renda effettivamente dichiarazioni false o modifichi la propria versione dei fatti.-

L'art. 377 c.p. configura, pertanto, un reato di pericolo e di tutela anticipata: ciò che viene punito è già il tentativo di interferire illecitamente nella formazione della prova, secondo le modalità tassativamente previste dalla legge.-

Il delitto richiede il dolo specifico, significa che è sufficiente la semplice volontà di formulare un'offerta, effettuare una promessa o esercitare una violenza/minaccia, ma è necessario che l'autore agisca con il preciso scopo di indurre il destinatario a commettere una delle falsità richiamate dalla norma, cioè rendere dichiarazioni non veritiere, tacere ciò che sa oppure svolgere infedelmente l'attività di perito, consulente tecnico o interprete.-

Non occorre, invece, che l'autore persegua un vantaggio personale né che il tentativo produca concretamente il risultato sperato.-

Trattandosi di un reato comune, può essere commesso da chiunque, compreso un avvocato.-

2️⃣ QUANDO IL REATO E' COMMESSO DALL'AVVOCATO

Ciò che assume rilevanza penale non è, quindi, il semplice contatto tra avvocato con il possibile testimone, ma il metodo utilizzato e la finalità concretamente perseguita.-

Il confine viene superato quando il colloquio cessa di essere finalizzato alla conoscenza dei fatti e diventa uno strumento per condizionare il contenuto delle dichiarazioni.

Ciò può accadere, ad esempio, quando il difensore:

  • offre o promette un vantaggio affinché la persona taccia o menta;
  • prospetta conseguenze ingiuste e pregiudizievoli qualora venga confermata una determinata circostanza;
  • esercita violenza o formula minacce per ottenere una versione favorevole al proprio assistito;
  • tenta di imporre una ricostruzione dei fatti non corrispondente al vero.

In simili situazioni, l'attività difensiva perde la propria legittimità e può assumere rilevanza penale.-

Alla responsabilità penale possono aggiungersi rilevanti conseguenze disciplinari, poiché il dovere di difendere con fermezza gli interessi dell'assistito non autorizza mai l'avvocato ad alterare la genuinità della prova o a ricercare deposizioni compiacenti.-

3️⃣ LA DIFFERENZA TRA GLI ARTT. 377 E 377-BIS C.P.

Il delitto di intralcio alla giustizia deve essere distinto da quello previsto dall'art. 377-bis c.p., rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".-

Le due disposizioni presentano alcuni elementi comuni, ma hanno un diverso ambito di applicazione.-

L'art. 377 c.p. riguarda, in linea generale, persone chiamate a collaborare alla formazione della prova e tenute a rendere dichiarazioni veritiere o a svolgere fedelmente l'incarico ricevuto.-

L'art. 377-bis c.p. tutela, invece, la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale che, in ragione della propria posizione processuale, ha la facoltà di non rispondere.- (ad esempio un prossimo congiunto o un correo)

La differenza principale riguarda, quindi, la posizione del destinatario della condotta:

  • nell'art. 377 c.p., l'azione è rivolta verso soggetti tenuti alla verità o al fedele adempimento dell'incarico;
  • nell'art. 377-bis c.p., l'induzione riguarda una persona che ha il diritto di rimanere in silenzio.-

Non bisogna, quindi, confondere le due fattispecie: per individuare la norma applicabile occorre verificare, prima di tutto, quale fosse la posizione processuale della persona destinataria del condizionamento.-