IL COMUNE E’ RESPONSABILE PER GLI SCHIAMAZZI NOTTURNI DEGLI AVVENTORI DI UN BAR DOPO L’ORARIO DI CHIUSURA ? CASS N. 14209/2023

05.09.2023

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: SCHIAMAZZI  - MOLESTIE RUMOROSE - RESPONSABILITA' COMUNE - CASS 14209/2023

INDICE

1 ) INTRODUZIONE;

2) LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE;

3) CONCLUSIONI.-

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[1]

INTRODUZIONE

Tipica situazione estiva: gli avventori di un bar, si trattengono abitualmente fuori dallo stesso, dopo l'orario di chiusura, disturbando i residenti.-

Esiste un obbligo a carico del Comune di tutelare i cittadini avverso queste molestie?

Sul punto si è espressa la Cassazione qualche mese fa, adita da una coppia di coniugi che, stremati dagli schiamazzi notturni degli avventori di alcuni locali commerciali, dopo la chiusura degli stessi, avevano agito in giudizio[1] contro il Comune, chiedendo che venisse condannato ex art. 844 c.c., "alla cessazione immediata delle predette immissioni ovvero alla messa in opera delle necessarie misure per ricondurre alla normale tollerabilità le immissioni medesime", nonché al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti.-

[2]

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE

La Cassazione accoglieva il ricorso, enunciando il seguente percorso motivazionale:

La tutela del diritto alla salute (garantito costituzionalmente ex art. 32), del diritto alla vita familiare (garantito a livello convenzionale ex art. 32 Cedu) e della proprietà (ex art. 42 della Costituzione), devono essere garantite e protette da minacce, quali possono essere le immissioni rumorose, intollerabili ex art. 844 c.c., come nel caso di specie, provenienti da un'area pubblica.-

Di conseguenza, il proprietario dell'area pubblica, nel caso in commento il Comune, è tenuto ad adottare tutte le misure per evitare tali molestie[2], diversamente può essere condannato sia al risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, nonché obbligato a riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità.-

Naturalmente la condotta non deve essere unica, ma ripetuta nel tempo, tale da configurarsi come molestia.-

[3]

CONCLUSIONI

Questa pronuncia, è indubbio, apre la porta ad una nuova fonte di responsabilità per il Comune, ma, tuttavia, a parere dello scrivente, la stessa rileva solo in caso non sia sussistente quelle dei titolari delle attività commerciali, che, per giurisprudenza uniforme della Suprema Corte, rispondono non per non aver impedito gli schiamazzi degli avventori durante l'apertura dei locali[3].-

NOTE

[1] Risultando vittoriosi in primo e grado e soccombenti in grado di appello.-

[2] Come? Una soluzione potrebbe essere quella disposta dal Tribunale di Brescia, con la sentenza di primo grado, vale a dire con impiego di agenti comunali che si adoperino, entro la mezz'ora successiva alla scadenza dell'orario di chiusura degli esercizi commerciali autorizzati, a far disperdere ed allontanare dalla strada comunale le persone che stazionano lungo la stessa.-

[3] Ex plurimis Cass. 33096/2022.-

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