I DPCM CHE OBBLIGA(VA)NO L’USO DELLA MASCHERINA A SCUOLA PER GLI INFRADODICENNI SONO ILLEGITTIMI AI FINI RISARCITORI ”. COMMENTO AL TAR LAZIO 9243/2021

11.08.2021

A cura dell'Avv.Laura Buzzerio

TAGS: MASCHERINA - COVID 19 - DPCM ILLEGITTIMI

INDICE

1) LA MASSIMA

2) IL FATTO;

3) LA DECISIONE DEL TAR LAZIO;

4) CONCLUSIONI.-

[1]

LA MASSIMA

"E' illegittimo il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 nella parte in cui impone l'uso delle mascherine a scuola anche in situazione di rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale Covid-19 e senza prevedere alcuna misura al fine di garantire che un minore, pur privo di patologie conclamate, possa essere esonerato dall'uso della mascherina in classe ove risenta di cali di ossigenazione o di altri disturbi o difficoltà; tale d.P.C.M. si discosta dalle risultanze del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) senza motivare e senza richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS".-

[2]

IL FATTO

I ricorrenti, tutti studenti delle scuole primarie e secondarie, attraverso gli esercenti la responsabilità parentale) impugnavano il DPCM del 14 gennaio 2021, nella parte in cui

"obbligava gli studenti ad indossare le mascherine a scuola anche in situazione di staticità al banco nel rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale".-

In particolare, denunciavano l'abnormità e illogicità della misura, foriera di potenziali danni alla salute psico-fisica dei bambini, richiamando in proposito alcuni studi scientifici, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria non risultando, a loro dire, le ragioni specifiche per le quali la mascherina dovesse essere indossata quando fosse possibile garantire il distanziamento fra i banchi, come consigliato dall'OMS e dall'Unicef, oltre che dallo stesso Comitato Tecnico Scientifico (CTS). L'amministrazione si costitutiva in giudizio sostenendo la legittimità dei provvedimenti impugnati in base ai principi di precauzione, proporzionalità e adeguatezza in funzione del contesto epidemiologico e della normativa emergenziale derivante.-

[3]

LA DECISIONE DEL TAR LAZIO

Se da un lato, il Collegio rilevava l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento di tutti gli atti impugnati, in quanto privi di attuale efficacia, dall'altro, a norma dell'art. 34, comma 3[1], del Processo Amministrativo, essendo stata formulata riserva di azione risarcitoria, si pronunciava sulla stessa, accogliendola,

richiamando quanto già statuito nella propria sentenza n. 2102/2021,

in cui era stata rilevata l'illegittimità del DPCM del 3 novembre 2020,per sostanziale difetto di istruttoria, per irragionevolezza e per contrasto con le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico italiano e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché si tratta di vizi ravvisabili anche nel successivo DPCM del 14 gennaio 2021, oggetto di impugnazione, la cui base istruttoria è rimasta sostanzialmente immodificata[2].-

Sul punto si veda anche la sentenza 9342/2021 del Tar Lazio avente contenuto analogo, con la quale il Tribunale Amministrativo romano aveva accolto, sempre sotto il profilo risarcitorio, avendo perduto efficacia il provvedimento, il ricorso presentato dai genitori di una minorenne, frequentante la scuola primaria, con il quale lamentavano l'imposizione dell'obbligo per i bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, di indossare la mascherina per tutto il tempo delle lezioni "in presenza", ininterrottamente, con l'aggravante che il DPI veniva imposto anche durante le ore di educazione fisica senza alcuna eccezione.-

Sul punto vedi anche https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/il-consiglio-di-stato-autorizza-l-esonero-dall-uso-della-mascherina-per-l-alunna-con-problemi-respiratori-breve-commento-al-decreto-n-304-2021/ .-

[4]

CONCLUSIONI

La sentenza è importante, senza dubbio.-

Bisognerà capire cosa succederà, dunque, all'apertura del prossimo anno scolastico.-


[1] L' art. 34, co. 3 c.p.a. prevede che, quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori, purché il ricorrente dimostri che ha già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo, mentre non sono sufficienti manifestazioni generiche di interesse. Nel caso di specie la domanda risarcitoria è stata formulata già nel presente giudizio, sicchè l'improcedibilità della domanda caducatoria ne comporta la conversione in domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto.-

[2] Diversamente dal DPCM del 2 marzo 2021, poi confluito nel d.l. 44/2021, atto non amministrativo e quindi non sindacabile, sul quale il Tar non poteva, quindi pronunciarsi.-  

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