I COSTI DI SPEDIZIONE DELLE FATTURE TELEFONICHE NON POSSONO ESSERE ADDEBITATI AL CLIENTE. CASS. 34800/2023

04.01.2024

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

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INDICE

1)IL FATTO;

2)IL RICORSO PER CASSAZIONE;

3)CONCLUSIONI.-

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[1]

IL FATTO

Una consumatrice[1] citava una nota Compagnia telefonica, avanti il Giudice di Pace di Barletta, lamentando l'illegittimo addebito della somma di Euro 2.65 a titolo di spese di spedizione di fattura dell'utenza telefonica.-

Il Giudice di Pace di Barletta, prima, e il Tribunale di Trani – in sede di appello - poi, accoglievano la domanda e condannavano la Compagnia telefonica a restituire la somma di Euro 2.65, oltre spese legali.-

[2]

IL RICORSO IN CASSAZIONE

Avverso la pronuncia del Tribunale di Trani, la Compagnia telefonica proponeva ricorso per Cassazione, che ha ribadito, una volta per tutte, la illegittimità dell'addebito delle spese di spedizione dalla fattura, a meno che non venga offerta un'alternativa per la consegna della bolletta, come ad esempio l'invio tramite email.-

Infatti, l'art. 53 della Convenzione per la concessione dei servizi di telecomunicazione prevede, ad esempio, la possibilità per gli abbonati di ritirare le bollette senza costi aggiuntivi presso gli uffici della società.-

Per la Suprema Corte, quindi, è possibile addebitare agli utenti le spese postali solo se il gestore del servizio propone al proprio cliente un'alternativa rispetto alla classica spedizione postale delle bollette.-

[3]

CONCLUSIONI

Non tragga in errore l'importo, assai modesto, per cui si è agito in giudizio; basti pensare che tale somma (anzi, abitualmente, è più alta) moltiplicata per settimane, mesi ed anni, diventa non indifferente.-

Quali sono le conseguenze pratiche di tale pronuncia? (che, comunque, ha altri precedenti di merito[2] e di legittimità[3], anche risalenti nel tempo).-

Semplice, chiunque veda addebitarsi (vale anche per il passato) tale somma, senza la prospettazione di una alternativa per il ritiro della fattura, può diffidare la propria compagnia telefonica alla relativa restituzione e, in caso negativo, agire in giudizio.-

NOTE

[1] Assistita dall'avv. Savino Massimo Ferrini, appartenente al Foro di Trani.-

[2] Fra le tantissime: Trib. Trani n. 1518/2021; Trib. Salerno n. 2452/2015 e nn. 674 e 1695/2011; Trib. Pisa n. 404/2014; Trib. Nocera Inferiore nn. 335 e 712 del 2013, nonché n. 859/2012 e 113/2011

[3] Ex plurimis Cass. n. 352/2019.-

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