I CINQUE GIORNI PER OPPORSI ALLA TRATTAZIONE SCRITTA NON SONO PERENTORI

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: ⚖️ Processo del lavoro · 📝 Trattazione scritta · ⏳ Termine di cinque giorni · 🗣️ Udienza orale · 🏛️ Cassazione
INDICE
1️⃣ INTRODUZIONE
2️⃣ L'ORDINANZA

1️⃣ ⏳ Per la Cassazione, il decorso del termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c. non determina la decadenza dal diritto di chiedere l'udienza in presenza.
2️⃣ ⚖️ Le decadenze processuali devono essere previste dalla legge: non possono essere create in via interpretativa.
3️⃣ 📝 Nel caso esaminato, la controparte si era costituita dopo il decreto di sostituzione dell'udienza e dopo il termine per opporsi. L'appellante aveva quindi chiesto un termine per replicare oppure l'udienza di discussione orale. Ma tale richiesta era stata respinta dalla Corte di Appello.
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1️⃣ INTRODUZIONE
Con l'ordinanza n. 25645/2026, la Cassazione mette un punto fermo sulla trattazione scritta nel processo del lavoro: il termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c. per opporsi alla sostituzione dell'udienza non è perentorio e il suo decorso non determina una decadenza che la legge non ha previsto.-
2️⃣ L'ORDINANZA
La Cassazione è chiara: il decorso del termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c. non determina la decadenza dal diritto di chiedere l'udienza. Le decadenze processuali devono essere previste dalla legge e non possono essere create in via interpretativa.-
Nel caso esaminato, la controparte si era costituita soltanto dopo il decreto che aveva sostituito l'udienza con il deposito delle note e dopo il decorso del termine assegnato per opporsi alla trattazione scritta. L'appellante aveva quindi chiesto un termine per replicare oppure la fissazione dell'udienza di discussione orale.-
La risposta della Corte d'Appello era stata netta: richiesta tardiva, causa in decisione.-
Ma per la Cassazione quella decadenza non esiste. E, quando l'andamento del processo rende necessario il confronto tra le parti e il giudice, la trattazione cartolare non può comprimere contraddittorio e diritto di difesa.-
Risultato: ricorso accolto, sentenza cassata e causa rinviata di nuovo alla Corte d'Appello.-

