EMERGENZA COVID FINITA, RIFIUTA LA MASCHERINA E INSULTA I COLLEGHI: LICENZIATO

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: 😷 COVID | ⏳ EMERGENZA FINITA | 🏢 ART. 2087 C.C. | 🗣️ INSULTI AI COLLEGHI | ⚖️ LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
1️⃣ LA QUESTIONE
2️⃣ L'EMERGENZA È FINITA, MA NON FINISCE
LA SICUREZZA SUL LAVORO
3️⃣ NON È SOLO UNA MASCHERINA: CONTA LA
CONDOTTA COMPLESSIVA

😷 L'emergenza Covid era finita, ma in azienda permanevano misure di prevenzione e l'obbligo di utilizzare la mascherina.-
🗣️ Il lavoratore non si limita a rifiutare il dispositivo: reiterazione della condotta, provocazioni, offese ai colleghi e insubordinazione aggravano la vicenda.-
⚖️ La Cassazione n. 25180/2026 conferma il licenziamento, valorizzando la condotta complessiva e la conseguente lesione del vincolo fiduciario.-
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1️⃣ LA QUESTIONE
«La mascherina non la metto».
Siamo nel maggio 2022. Lo stato di emergenza Covid è terminato da poco, ma in azienda resta l'obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica.-
Un operatore telefonico si rifiuta ripetutamente di indossarla. Sostiene, tra l'altro, di avere tosse e bronchite e contesta il potere del datore di lavoro di imporgli quel presidio.-
Al rifiuto si aggiungono, però, condotte provocatorie, frasi offensive nei confronti dei colleghi e insubordinazione verso il datore di lavoro.-
Il risultato è il licenziamento per giusta causa.-
Il lavoratore impugna il recesso e la controversia arriva fino alla Cassazione.-
2️⃣ L'EMERGENZA È FINITA, MA NON FINISCE LA SICUREZZA SUL LAVORO
Uno degli argomenti del lavoratore è semplice: lo stato di emergenza era cessato il 31 marzo 2022.-
Perché, allora, il datore di lavoro poteva ancora obbligarlo a indossare la mascherina?
La Cassazione, con sentenza n. 25180/2026, respinge questa impostazione.-
La Corte osserva, anzitutto, che la cessazione dello stato di emergenza non aveva determinato automaticamente il venir meno delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro.-
Proprio il 4 maggio 2022, Governo e parti sociali avevano confermato l'operatività del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021, che continuava a prevedere la mascherina chirurgica tra le misure di prevenzione.-
Ma il passaggio più interessante va oltre il Covid.-
Entra in gioco l'art. 2087 c.c.
Secondo la Cassazione, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la salute dei lavoratori, comprese quelle cosiddette «atipiche», cioè non necessariamente previste nel dettaglio da una specifica disposizione normativa.-
Conta ciò che, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento, risulta concretamente necessario per prevenire il rischio.-
Nel maggio 2022, secondo la Corte, imporre l'uso della mascherina sul luogo di lavoro rientrava proprio tra queste misure di tutela.-
3️⃣ NON È SOLO UNA MASCHERINA: CONTA LA CONDOTTA COMPLESSIVA
Attenzione, però.-
Sarebbe troppo semplice raccontare questa sentenza così:
«Non metti la mascherina? Sei licenziato».
Non è questo il principio che emerge dalla decisione.-
La gravità della vicenda non viene individuata nel solo rifiuto di indossare la mascherina.-
I giudici valorizzano l'intero comportamento del dipendente: il rifiuto reiterato, la precedente condotta analoga già contestata e sanzionata, l'atteggiamento provocatorio, le espressioni offensive rivolte ai colleghi e la contestazione del potere datoriale.-
È proprio questo complesso di comportamenti ad assumere rilievo nella valutazione della lesione del vincolo fiduciario.-
Il lavoratore aveva anche sostenuto che la mascherina fosse incompatibile con le proprie condizioni di salute.-
Ma nei giudizi di merito non era risultata provata una patologia in atto il 5 maggio 2022, né risultavano una preventiva comunicazione al datore di lavoro o una documentazione idonea a giustificare il rifiuto, nonostante le richieste formulate dal medico competente.-
Di conseguenza, Il ricorso viene rigettato e il licenziamento per giusta causa confermato.-

