DOPO IL TAR CAMPANIA, ALTRI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI SOSPENDONO I PROVVEDIMENTI AMMISSIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA, PER LA QUALE NON BASTA LA “ZONA ARANCIONE”.

18.01.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: DIDATTICA A DISTANZA - ZONA ARANCIONE - 

INDICE

· LA QUESTIONE;

· LE DECISIONI DEI TAR.-

[1]

LA QUESTIONE

Dopo il Tar Campania, con l'ordinanza n. 1/2022, già oggetto di commento, altri Tribunali Amministrativi si sono pronunciati sulla legittimità di alcune ordinanze sindacali, con le quali, a causa della nuova ondata epidemica, veniva disposta la didattica a distanza.-

In particolare, negli ultimi giorni, si registrano quattro pronunce del Tribunale Amministrativo siciliano, tre della sezione di Palermo e una di quello di Catania.-

[2]

LE DECISIONI DEI TAR

Tutte le pronunce in commento sospendono, in via cautelare in attesa del merito, le ordinanze sindacali dispositive della didattica a distanza.-

(A)

IL DECRETO N. 12/2022 DEL TAR CATANIA

Sulla falsariga della già richiamata decisione dal T.A.R. Campania, per il tribunale amministrativo catanese - chiamata a pronunciarsi su una ordinanza del Sindaco di Messina - la questione, disciplinata da una norma superiore a livello nazionale, non permette interventi, oltretutto di segno opposto, di enti governativi periferici; inoltre l'indice di contagio nel Comune di Messina (887,4 su 100.000 abitanti) risulta analogo e in alcuni casi inferiore a quello riscontrato nel periodo 22-28 dicembre in altre Regioni italiane e, comunque, il Comune di Messina è, allo stato, ancora "zona gialla"; di conseguenza, sospendeva, in via cautelare, la richiamata ordinanza e ordinava il ritorno, in presenza, a scuola.-

(B)

I TRE DECRETI DEL TAR PALERMO

Anche il Tar Palermo, con i provvedimenti n. 21 (avverso l'ordinanza del Sindaco di Palermo) e n. 22 del 2022 (avverso l'ordinanza del Sindaco di Agrigento) partendo dal presupposto che "che non sembra quindi residuare spazio alcuno per disciplinare diversamente l'attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto già regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario e tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell'interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento con il diverso valore del diritto alla istruzione è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale libera e ad esso rimessa", evidenziando che entrambi i Comuni interessati "non versano in situazione di particolare allarme rispetto alle medie regionali", sospende gli effetti delle ordinanze impugnate.-

Nelle ultime ore si registra un'altra pronuncia del Tar Palermo, decreto n. 34/2022, che sospende anche la seconda ordinanza del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, il quale, a seguito della dell'ingresso in zona arancione, aveva disposto la didattica a distanza fino al 24 gennaio.-

Tuttavia, per il Tar neanche la zona arancione legittima il ricorso alla Dad, in deroga alle previsioni normative nazionali; infatti, la legge 221/2021 richiamata nella ordinanza impugnata - "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" - prevede che fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, "i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.".-

Alla luce che Agrigento si trova in zona arancione, e, fortunatamente non in zona rossa, devesi considerare prevalente la norma nazionale su quella regionale, escludendo il potere del Sindaco di disporre la didattica a distanza.-


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