PER IL TAR CAMPANIA, IL PROVVEDIMENTO REGIONALE DI CHIUSURA DELLA SCUOLE, CAUSA COVID, E’ DISTONICA, RISPETTO ALLA GESTIONE GOVERNATIVA E LEGISLATIVA DELL’EMERGENZA. COMMENTO ALL’ORDINANZA N. 1/2022
A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello
INDICE
· LA QUESTIONE;
· LA DECISIONE DEL TAR.-
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LA QUESTIONE
Puntuale, con l'aumento dei contagi covid, si è ripresentata la questione delle chiusura delle scuole; il primo Tribunale Amministrativo Regionale a pronunciarsi è stato quello della Campania, attinto dal ricorso proposto da alcuni genitori, assistiti dagli Avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci, contro l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7 gennaio 2022.-
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LA DECISIONE DEL TAR
La quinta sezione del tribunale amministrativo, Presidente Maria Abruzzese, ha emesso un decreto in via cautelare, con il quale ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza impugnata, per i seguenti motivi:
(A)
LA NORMATIVA NAZIONALE DISCIPLINA LA QUESTIONE
Il D.L. 7 gennaio 2022 n.1 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione primaria") pubblicato in G.U. 7 gennaio 2022, n.4, in sostanziale concomitanza con l'ordinanza impugnata, ha di fatto regolamento la questione.-
Sicché, la normativa in discorso, di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all'eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di "prevenire il contagio" e di garantire, nel contempo, il loro espletamento "in presenza", il che esclude che possa residuare spazio per l'emanazione di ordinanze contingibili che regolino diversamente i medesimi settori, da parte di altri organi amministrativi, tra cui quello regionale.-
(B)
LA NATURA DELLE ORDINANZA EMERGENZIALI
Le ordinanze emergenziali si giustificano nell'ordinamento, e si fanno legge nel caso concreto, solo ove ricorra, oltre all'urgenza, la mancanza di altra norma che abbia previsto la fattispecie e l'abbia regolata; il che non è nel caso all'esame, ove, in via d'urgenza (mediante la fonte normativa primaria del decreto-legge), si è tenuto conto dell'emergenza specifica e si è disciplinato partitamente il settore di attività, preservandolo e garantendone la continuità in presenza.-
(C)
LA SITUAZIONE CONTAGI IN CAMPANIA
La regione Campania non è, al momento, classificata tra le "zone rosse" e dunque nella fascia di maggior rischio pandemico; il solo dato dell'aumento dei contagi nel territorio regionale campano, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica, non configura una situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria, che, in astratto, potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale, peraltro, già come detto già emessa dal legislatore nazionale.-
(D)
LA NON INCIDENZA DELLA SOSTA NATALIZIA RENDE INIDONEA LA MISURA
Dall'analisi della diffusione dei contagi risulta che la prolungata chiusura delle scuole, connessa alle festività natalizie, non ha, tuttavia, evitato l'aumento registrato dei soggetti attinti dal virus, sicchè la misura opposta potrebbe essere inidonea.-
(E)
LA MANCANZA DI ALTRE MISURE RESTRITTIVE RENDE ILLOGICA LA MISURA
L'illogicità e la inidoneità della misura si evince anche dalla circostanza che nessuna delle altre attività più polari - e quindi a più rischio diffusione - sia stata oggetto di misure restrittive.-
(F)
LE DIFFICOLTA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Le rappresentate difficoltà del sistema sanitario regionale, lungi dal giustificare l'adozione della misura sospensiva, dimostrano piuttosto la carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente prevedibile, di "collasso" anche sul sistema dei trasporti; con la conseguente confermata impossibilità di qualificare "contingibile" una misura dichiaratamente volta ad evitare un pericolo ampiamente prevedibile solo a voler considerare il recente passato.-
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Si ringrazia per la foto, allegata all'articolo, Julia M Cameron da Pexels