DISPORRE ACCERTAMENTI INVESTIGATIVI SOLO AD ALCUNI DEI LAVORATORI, IN PARI SITUAZIONI, E’ DISCRIMINATORIO.  CASS. CIV. SENTENZA N. 2606/2023

24.03.2023
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A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: ATTIVITA' INVESTIGATIVA - DATORE DI LAVORO - DISCRIMINIAZIONE - ATTIVITA' SINDACALE - CASS 2606 2023

INDICE

1)IL FATTO;

2) LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE.-

[1]

IL FATTO

Con il provvedimento in commento, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze[1] dichiarativa della nullità, in quanto discriminatorio, del licenziamento intimato ad un dipendente[2], delegato sindacale RSU e responsabile sicurezza -con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale di fatto dal giorno del recesso alla reintegra ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.-

[2]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione ha ritenuto discriminatorio il licenziamento perché il datore di lavoro aveva disposto accertamenti investigativi solo nei confronti del lavoratore in questione e non già anche nei confronti degli altri dipendenti, in condizioni analoghe, ma senza responsabilità sindacali, così prestandosi al sospetto di un intento persecutorio legato all'attività sindacale, evidentemente sgradita, svolta dal lavoratore.-

NOTE

[1] A sua volta confermativa della sentenza di primo grado.-

[2] Per giusta causa, in quanto, secondo il datore di lavoro, vi erano ed incongruenze ed anomalie nell'orario di lavoro e nei due rimborsi spese a base del licenziamento disciplinare

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