DIMENTICA DI ALLEGARE LA PATENTE ALLA DOMANDA CONCORSUALE, SI AL SOCCORSO ISTRUTTORIO. TAR PUGLIA N. 165/2024

07.05.2025

A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO

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INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) LA DECISIONE DEL TAR;

3) CONCLUSIONI.-

*****

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo

🔍 Errore materiale nella domanda
Un candidato a un concorso pubblico ha dichiarato di possedere la patente B, ma ha allegato due volte il diploma anziché la patente. Questo errore formale ha portato alla sua esclusione automatica, come previsto dal bando.

⚖️ Decisione del TAR Puglia
Con la sentenza n. 165/2024, il TAR Puglia ha accolto il ricorso del candidato, riconoscendo che l'errore era meramente materiale e che il requisito era effettivamente posseduto. Il tribunale ha sottolineato l'obbligo dell'amministrazione di attivare il soccorso istruttorio in casi simili, in base all'art. 6 della L. 241/1990 e ai principi di ragionevolezza e favor partecipationis.

Principi affermati
La sentenza ribadisce che errori formali sanabili non devono comportare l'esclusione automatica dei candidati, soprattutto quando i requisiti sostanziali sono soddisfatti. Il favor partecipationis e il buon andamento dell'azione amministrativa devono prevalere su formalismi eccessivi.

1. INTRODUZIONE

Un soggetto partecipava ad un concorso pubblico, autocertificando di possedere tutti i requisiti richiesti, compresa la patente di guida categoria B, ma per errore allegava due volte il diploma di scuola superiore, dimenticando di caricare la copia della patente

Per tale motivo veniva escluso dalla selezione, in quanto il bando, prevedeva che la mancata allegazione della patente comportasse l'automatica esclusione e che l'errore non potesse essere sanato, nonostante la richiesta di soccorso istruttorio, presentata dal candidato, che, a quel punto, adiva il Tar Puglia.-

2. LA DECISIONE DEL TAR

Con la sentenza n. 165/2024, il TAR Puglia ha accolto il ricorso, ordinando la riammissione del candidato alla prova selettiva da cui era stato escluso.

Il Tribunale ha riconosciuto che:

  • l'errore commesso era meramente materiale, non riguardava il possesso del requisito, ma solo la mancata allegazione del documento corretto;
  • la domanda era stata compilata attraverso un sistema automatizzato e rigido, che non permetteva al candidato di verificare l'errore prima dell'invio;
  • il sistema non offriva strumenti per rettifiche immediate e l'Amministrazione avrebbe potuto facilmente verificare l'autenticità del documento autocertificato (la patente B);
  • in simili casi, sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione dell'art. 6 della L. 241/1990 e dei principi di ragionevolezza, semplificazione, imparzialità e favor partecipationis.

Il TAR ha chiarito che il soccorso istruttorio non altera la par condicio tra i candidati, poiché il requisito era effettivamente posseduto e dichiarato, e l'errore non comportava vantaggi indebiti.

3. CONCLUSIONI

La sentenza ribadisce che il principio del favor partecipationis, unito ai canoni di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa, impone all'Amministrazione di attivarsi quando l'errore è materiale e facilmente sanabile.-

Nel caso in questione, il favor partecipationis ha giustificato il soccorso istruttorio per un errore materiale (doppio invio del diploma anziché allegazione della patente), evitando un'esclusione sproporzionata e irragionevole.-

📌 Abstract – Il principio del favor partecipationis

In concreto, il principio del favor partecipationis significa che:

  • le norme procedurali devono essere interpretate in modo da non escludere inutilmente i partecipanti, soprattutto quando possiedono effettivamente i requisiti richiesti;
  • errori formali o materiali non devono portare automaticamente all'esclusione, se sanabili e non lesivi della parità di trattamento;
  • la finalità sostanziale della procedura – cioè selezionare i candidati migliori – non può essere sacrificata a formalismi eccessivi.

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