E’ VALIDA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, SCANSIONATA ED INVIATA VIA PEC, MA NON FIRMATA IN CALCE. TAR LIGURIA N. 78/2023

06.04.2023

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: CONCORSO - DOMANDA SCANSIONATA MA NON FIRMATA - VALIDITA'

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA PREVISIONE DEL BANDO DI CONCORSO;

3)LA DECISIONE DEL TAR LIGURIA;

4) I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI.-

[1]

IL FATTO

Una biologa[1] impugnava la deliberazione, con cui veniva esclusa dal concorso per l'assunzione di tre Dirigenti presso la locale Asl, motivata con il fatto che non avesse apposto la propria firma in calce alla domanda di partecipazione trasmesse via pec, come previsto dal bando.-

[2]

LA PREVISIONE DEL BANDO DI CONCORSO

Il bando di concorso del bando aveva previsto tre modalità di presentazione della candidatura:

- consegna diretta a mano all'ufficio protocollo dell'ASL;

- trasmissione tramite servizio postale a mezzo raccomandata;

- trasmissione tramite posta elettronica certificata.-

Per quest'ultima ipotesi, la disposizione specificava, come motivo di esclusione «l' invio della domanda non sottoscritta e/o non inviata in formato PDF da casella di posta elettronica certificata di cui il candidato non sia titolare».-

[3]

LA DECISIONE DEL TAR LIGURIA

Il Tar Liguria accoglieva il ricorso, rilevando come la clausola, poc'anzi descritta, fosse da considerarsi non solo illegittima, ma anche addirittura adottata in carenza di potere.-

Infatti, l'art. 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, individua una serie di modalità alternative, tutte valide ed equipollenti, per la presentazione di istanze e dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici[2] .-

E' dunque il privato a poter scegliere tra le diverse modalità – tutte "valide" – contemplate dall'art. 65, mentre l'Ente, dal canto suo, non può arbitrariamente limitare il ricorso all'una o all'altra di esse[3].-

Nel caso di specie, quindi, la domanda inoltrata a mezzo PEC da un indirizzo iscritto nell'elenco Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti INI-PEC, oltretutto, con allegata copia del documento d'identità – garantiva l'assoluta certezza circa l'identità della candidata ed era pienamente valida ed ammissibile, in quanto conforme alla lett. c-bis) dell'art. 65, comma 1, d.lgs. 82/2005.-

[4]

I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

La decisione del Tar Liguria si inserisce in un solco giurisprudenziale consolidato.- Infatti, si registrano le seguenti pronunce:

- "Non è legittimo il bando di selezione di un concorso che preclude l'ammissibilità delle domande di partecipazione a un concorso pubblico prive di firma (digitale o sulla copia scansionata dei documenti allegati), ancorché presentate da un candidato a mezzo PEC, con casella di posta intestata allo stesso mittente. L'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma" (Tar Campania sent. n. 2285/2020 del 2018);

- "In materia di pubblici concorsi, si ritiene illegittima l'esclusione di un candidato per inammissibilità della domanda se nel bando concorsuale si postula la necessaria sottoscrizione della stessa, mediante firma digitale ovvero autografa apposta sul cartaceo scansionato, attesa la vigente normativa che consente il valido invio delle domande di partecipazione tramite posta certificata (P.E.C.) intestata al mittente, la quale per natura e peculiarità di autenticazione, ritiene in sè adempiuto il requisito della firma".(Tar Sicilia, Palermo, sent. n. 167/2018).-

NOTE

[1] Assistita dall' avvocato Riccardo Villa.-

[2]Queste sono valide: a) se sottoscritte mediante con firma digitale, firma elettronica qualificata, firma elettronica avanzata o comunque formazione previa identificazione informatica dell'autore del documenti); b) se l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; b-bis) se formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; c) se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'art. 6-bis, 6-ter o 6-quater se, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.-

[3] Nel caso di specie, l'Asl convenuta sosteneva che la norma individuasse diverse modalità di presentazione delle istanze in via telematica, tra le quali ciascuna Amministrazione avrebbe avuto la libertà di scegliere quale prescrivere ai cittadini nell'ambito di procedimenti da questa di volta in volta avviati.-

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