DIFFAMAZIONE IN TV E FATTO DETERMINATO: DOVE SI SVOLGE IL PROCESSO?

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: 📺 Diffamazione | 🎙️ Televisione | ⚖️ Cassazione | 📍 Competenza territoriale | 🏛️ Diritto penale
1️⃣ LA QUESTIONE
2️⃣ LA SENTENZA

1️⃣ Se la diffamazione in TV consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale spetta al Tribunale del luogo di residenza della persona offesa.
2️⃣ Per "fatto determinato" si intende l'attribuzione di una condotta o di un episodio concreto, individuato almeno nei suoi elementi essenziali: non, quindi, il semplice giudizio offensivo.
3️⃣ Se manca un fatto determinato, non opera questo foro speciale e tornano applicabili i criteri ordinari di competenza territoriale previsti dagli artt. 8 e 9 c.p.p.
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1️⃣ LA QUESTIONE
Le telecamere sono accese. Il conduttore fa la domanda. L'ospite risponde.
Poi il tono sale, il dibattito si scalda e, tra una battuta e l'altra, vengono pronunciate parole che, secondo l'accusa, superano il confine della critica e diventano diffamazione nei confronti di un soggetto terzo, assente dalla trasmissione, accusato di un fatto ben determinato.-
La persona offesa, però, non la prende con filosofia e decide di denunciare sia l'intervistato sia il conduttore televisivo per diffamazione aggravata dal mezzo televisivo.-
Fin qui, nulla di particolarmente sorprendente: siamo abbastanza abituati a certi salotti televisivi nei quali, quando il confronto si accende, non esistono freni inibitori.-
Il problema interessante, però, è un altro. Quale Tribunale è competente a decidere?
📍 Quello del luogo in cui si trova lo studio televisivo?
📡 Quello del da cui viene emesso il segnale?
👤 Quello del luogo in cui vive chi avrebbe pronunciato le frasi diffamatorie?
🏠 Quello del luogo di residenza della persona offesa?
2️⃣LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33124/2026, chiude la questione in maniera piuttosto netta, ribadendo questo principio: quando la diffamazione commessa attraverso una trasmissione radiotelevisiva consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale appartiene al Tribunale del luogo di residenza della persona offesa.-

Se la diffamazione consiste in un fatto non determinato, si seguono le regole generali [1].-
NOTE
[1]Se manca l'attribuzione di un fatto determinato, non opera il foro speciale della residenza della persona offesa e tornano applicabili i criteri ordinari previsti dagli artt. 8 e 9 c.p.p.-
In concreto:
1. Luogo di consumazione del reato
Si guarda anzitutto al luogo in cui il reato si è perfezionato.-
Esempio: durante una trasmissione locale, le espressioni offensive
vengono percepite da più persone presenti in un determinato luogo: se è
possibile individuare con certezza quel luogo come luogo di consumazione, sarà
quello il primo criterio da applicare.-
2. Ultimo luogo in cui è avvenuta una parte
dell'azione
Se il luogo di consumazione non è individuabile, si guarda all'ultimo luogo in
cui si è svolta una parte della condotta.-
Esempio: non è possibile stabilire dove le frasi siano state percepite
per la prima volta, ma è certo che la trasmissione sia partita da uno studio
televisivo situato a Milano: quel luogo può diventare rilevante ai sensi
dell'art. 9, comma 1, c.p.p.-
3. Residenza, dimora o domicilio dell'imputato
Se non è possibile applicare neppure il criterio precedente, si guarda al luogo
in cui vive o è domiciliato l'imputato.-
Esempio: non è individuabile né il luogo di consumazione né quello in
cui si è svolta l'ultima parte dell'azione, ma l'imputato risiede a Bari: la
competenza può allora radicarsi presso il giudice territorialmente competente
per Bari.-
4. Ufficio del pubblico ministero che ha iscritto
per primo la notizia di reato
È il criterio più residuale.-
Esempio: non è possibile individuare nessuno dei luoghi precedenti e la
prima iscrizione della notizia di reato è stata effettuata dalla Procura di
Roma: la competenza viene determinata con riferimento a quel foro.-
In sintesi: prima si cerca il luogo in cui il reato si è consumato; poi il luogo dell'ultima parte dell'azione; poi la residenza, dimora o domicilio dell'imputato; solo alla fine rileva l'ufficio del pubblico ministero che ha iscritto per primo la notizia di reato.-

