DETENERE UN CUCCIOLO DI CANE – ANCHE SE REGOLARMENTE NUTRITO - IN UNO SPAZIO RISTRETTO E CHIUSO INTEGRA IL REATO DI ABBANDONO DI ANIMALI. CASSAZIONE N. 537/2023.

08.02.2023

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: ABBANDONO - MALTRATTAMENTI - ANIMALI - SOFFERENZE PSICOFISICHE - CASS 537 2023

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE;

3)LA DISTINZIONE CON IL REATO DI MALTRATTAMENTI.-

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IL FATTO

Un soggetto, condannato per il reato previsto dall'art. 727 cp ("abbandono di animali) per aver detenuto un cucciolo di cane di razza di circa tre mesi in condizioni incompatibili con la natura dell'animale e produttive di grandi sofferenze, ricorreva in Cassazione, evidenziando - fra gli altri motivi - come l'animale non fosse denutrito e non presentasse nessun evidente malessere fisico, ma soprattutto che il "cucciolo fosse stato posto in quel luogo solo qualche ora prima dell'intervento dei Carabinieri e che, dunque, nessuna sofferenza avesse patito".-

[2]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione - limitandoci solo alla questione sopra evidenziata - non condivideva l'impostazione difensiva del ricorrente, statuendo, viceversa, che "l'ipotesi di reato di cui all'art. 727, secondo comma, cod. pen. non postula la necessaria ricorrenza di situazioni, quali la malnutrizione e il pessimo stato di salute degli animali, indispensabili per poterne qualificare la detenzione come incompatibile con la loro natura, ma al proposito rilevano tutte quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione, anche se per un periodo di tempo limitato".-

Nel caso di specie il cucciolo era detenuto in un locale chiuso, scarsamente illuminato, in uno spazio angusto di un garage, delimitato da rete metallica in mezzo ad oggetti ingombranti (l'imputazione riferisce di un metro quadrato), con conseguente scarsa possibilità di movimento, in mezzo alle proprie deiezioni e senz'acqua (l'imputazione evidenzia la presenza di una ciotola per l'acqua vuota e rovesciata, probabilmente dello stesso cucciolo)

[3]

LA DISTINZIONE CON IL REATO DI MALTRATTAMENTI

Il criterio discretivo fra la fattispecie criminosa p. e p. dall'art. 544-ter c.p[1]. - reato di maltrattamenti - ed il più lieve reato contravvenzionale, di cui all'art. 727, comma 2°, c.p[2]., oggetto del presente commento, è riconducibile al diverso atteggiamento soggettivo dell'agente.-I

Infatti:

  • Nel reato di maltrattamenti è necessaria la sussistenza del dolo, persino nella forma specifica - ove la condotta sia posta in essere per crudeltà - o, comunque, nella sua ordinaria forma. ove la condotta sia realizzata senza necessità;
  • Nella ipotesi di abbandono di animali, la produzione delle gravi sofferenze, quale conseguenza della detenzione dell'animale secondo modalità improprie, deve essere evento non voluto dall'agente come contrario alle caratteristiche etologiche della bestia, ma derivante solo da una condotta colposa dell'agente.-

NOTE

[1] https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ix-bis/art544ter.html

[2] https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-ii/sezione-i/art727.html 

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