DETENERE UN CANE INCATENATO SOTTO IL SOLE, CONFIGURA IL REATO DI ABBANDONO DI ANIMALI. CASS N. 5/2024
A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO
TAGS: ABBANDONO DI ANIMALI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI - CASS 5/2024
INDICE
1 ) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;
2) LA DISTINZIONE CON IL REATO DI MALTRATTAMENTI.-
*****
[1]
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Con la sentenza[1] in commento, una delle prime del nuovo anno, la Suprema Corte ha confermato[2] che detenere il proprio cane – nel caso di specie un Husky, un animale già di suo non abituato al nostro clima - in condizioni incompatibili con la sua natura, e produttive di gravi sofferenze per l'animale, in particolare tenendolo legato al guinzaglio, della lunghezza di 1,5 metri, alla ringhiera di un terrazzo esposto al pieno sole e privo di coperture, configura l'ipotesi reato prevista, e punita, dall'art. 727 cp, secondo comma, intitolato "abbandono di animali".-
[2]
LA DISTINZIONE CON IL REATO DI MALTRATTAMENTI
Il criterio discretivo fra la fattispecie criminosa p. e p. dall'art. 544-ter c.p. - reato di maltrattamenti - ed il più lieve reato contravvenzionale, di cui all'art. 727, comma 2°, c.p., oggetto del presente commento, è riconducibile al diverso atteggiamento soggettivo dell'agente:
- Nel reato di maltrattamenti è necessaria la sussistenza del dolo, persino nella forma specifica - ove la condotta sia posta in essere per crudeltà - o, comunque, nella sua ordinaria forma, ove la condotta sia realizzata senza necessità;
- Nella ipotesi di abbandono di animali, la produzione delle gravi sofferenze, quale conseguenza della detenzione dell'animale secondo modalità improprie, deve essere evento non voluto dall'agente come contrario alle caratteristiche etologiche della bestia, ma derivante solo da una condotta colposa dell'agente.-
NOTE
[1] Curioso sottolineare come nel caso di specie l'accusa, arrivata fino al terzo grado, era quella prevista, e punita, dall'art. 726 cp, cioè "Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio" e sia stato necessario arrivare fino alla Suprema Corte per una modifica del capo di imputazione!
[2] Ci siamo già occupati di una questione simile https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/detenere-un-cucciolo-di-cane-anche-se-regolarmente-nutrito-in-uno-spazio-ristretto-e-chiuso-integra-il-reato-di-abbandono-di-animali-cassazione-n-537-2023/
Dal box qui a sinistra puoi scaricare gratuitamente il file in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)